Cassazione Civile, Ordinanza n. 28151/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società la mancata dichiarazione e fatturazione di componenti positivi di reddito, relativi a canoni di locazione di un immobile di cui la società era divenuta cessionaria e, quindi, destinataria dei relativi canoni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso articolato in due motivi, ma nelle more la società ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, depositando domanda, quietanze di pagamento e senza che risultasse notificato alcun diniego.
La decisione
La Corte ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022, con perfezionamento della procedura mediante presentazione della domanda e pagamento di quanto dovuto nei termini, e che non risultava notificato alcun diniego. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, per effetto dell'estinzione del giudizio conseguente all'adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e ss., L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la lite si estingue quando la domanda è presentata e gli importi dovuti sono pagati nei termini previsti.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine stabilito, salvo eventuale diniego notificato nei termini.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 1, comma 200, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede il possibile diniego della definizione, da notificarsi entro il termine indicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude il presupposto per il versamento del doppio contributo unificato in caso di estinzione del processo per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, l'adesione alla definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio quando risultino presentata la domanda e versati nei termini gli importi dovuti, in assenza di un diniego tempestivamente notificato.
- Il perfezionamento della definizione agevolata va verificato sulla base della documentazione prodotta dalla parte che vi aderisce, in particolare domanda e quietanze di pagamento.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata della lite, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge istitutiva della procedura.
- L'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata esclude l'applicazione del doppio contributo unificato.
Come è indicizzato
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