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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28151/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava alla società la mancata dichiarazione e fatturazione di componenti positivi di reddito, relativi a canoni di locazione di un immobile di cui la società era divenuta cessionaria e, quindi, destinataria dei relativi canoni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso articolato in due motivi, ma nelle more la società ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ai sensi della legge n. 197/2022, depositando domanda, quietanze di pagamento e senza che risultasse notificato alcun diniego.

La decisione

La Corte ha rilevato che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022, con perfezionamento della procedura mediante presentazione della domanda e pagamento di quanto dovuto nei termini, e che non risultava notificato alcun diniego. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, per effetto dell'estinzione del giudizio conseguente all'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie, l'adesione alla definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio quando risultino presentata la domanda e versati nei termini gli importi dovuti, in assenza di un diniego tempestivamente notificato.
  • Il perfezionamento della definizione agevolata va verificato sulla base della documentazione prodotta dalla parte che vi aderisce, in particolare domanda e quietanze di pagamento.
  • Quando il processo si estingue per definizione agevolata della lite, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge istitutiva della procedura.
  • L'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata esclude l'applicazione del doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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