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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09450/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari fondo servente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento dell’esistenza di una servitù di passaggio a carico di un fondo, proposta da due proprietarie contro altri coeredi/proprietari contigui, con richiesta di rimozione degli ostacoli al transito. I convenuti avevano chiesto in via principale l’accertamento dell’inesistenza di pesi o vincoli sul proprio fondo e, in subordine, l’estinzione della servitù per non uso oppure la corresponsione dell’indennità ex art. 1053 c.c. Il tribunale aveva riconosciuto la servitù; la corte d’appello aveva confermato la decisione, rigettando l’appello principale e riducendo solo parzialmente la compensazione delle spese. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi: 1) violazione dell’art. 1061 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto l’apparenza della servitù senza individuare opere apparenti specificamente destinate al passaggio; 2) errata interpretazione di atti di divisione e compravendita in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia; 3) erroneo accertamento dell’unicità del fondo prima della divisione; 4) errori sulla dedotta estinzione per non uso, ritenuta tardiva; 5) violazione dell’onere probatorio in ordine al titolo di proprietà del fondo dominante; 6) uso di presunzioni non gravi, precise e concordanti per affermare l’uso del passaggio da parte del comune dante causa; 7) omessa considerazione dell’esistenza di altri accessi alla pubblica via e quindi della utilitas della servitù; 8) censura sulle spese. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti i motivi secondo, terzo, sesto, settimo e ottavo; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo e rigettato il quinto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo perché la motivazione della corte d’appello sulla sussistenza del requisito dell’apparenza non era conforme al principio di diritto: per l’acquisto di una servitù di passaggio per usucapione o per destinazione del padre di famiglia non basta l’esistenza di una strada o di uno stradello idonei al transito, occorrendo segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al servizio del fondo e rivelatrici in modo non equivoco del peso sul fondo servente. Poiché la corte d’appello aveva valorizzato la mera esistenza di un tracciato viario e della sua utilizzazione storica, senza accertare un quid pluris, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché colpiva solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; il quinto è stato rigettato perché il titolo delle resistenti risultava comunque provato dalla comune provenienza dai negozi divisori del 1980 e del 1985. Gli altri motivi sono stati assorbiti dal rinvio.

Norme richiamate

  • art. 1061 c.c.

    La servitù apparente richiede segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio; per la servitù di passaggio non basta una strada o uno stradello idonei al transito se manca il quid pluris della specifica destinazione al servizio del fondo dominante.

  • art. 1062 c.c.

    Richiamato in tema di servitù per destinazione del padre di famiglia e di requisiti costitutivi da riesaminare in rinvio, inclusa l'unicità del fondo e la sua successiva divisione.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato come criterio di interpretazione del rogito del 1985 e del precedente rogito del 1983 ai fini della ricostruzione del titolo della servitù.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per l'interpretazione coordinata degli atti negoziali relativi ai fondi e ai passaggi.

  • art. 1367 c.c.

    Invocato quale criterio interpretativo conservativo del contratto/atto.

  • art. 1371 c.c.

    Invocato quale criterio residuale di interpretazione degli atti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per nullità processuali e vizi della motivazione in diritto procedurale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio motivazionale nei limiti applicabili al ricorso per cassazione.

  • art. 1073 c.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta estinzione della servitù per non uso.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione/non uso.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato in relazione alla forma degli atti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari.

  • art. 2643 c.c.

    Richiamato in tema di trascrizione degli atti relativi ai diritti reali immobiliari.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il dedotto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in tema di disponibilità e valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 1079 c.c.

    Richiamato in relazione all'azione a tutela della servitù e all'onere probatorio sulla titolarità del diritto dedotto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che, nella lite sull'esistenza della servitù, non era necessario applicare i rigorosi requisiti propri dell'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare il ricorso alle presunzioni semplici; il motivo è stato però assorbito dal rinvio.

  • art. 1027 c.c.

    Richiamato per l'essenza della servitù prediale e, nel motivo assorbito, per la verifica dell'utilitas.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito dal rinvio.

  • art. 1053 c.c.

    Richiamato dalle parti resistenti in via subordinata per la liquidazione dell'indennità in caso di servitù coattiva.

Massime di principio

  • Per l'acquisto o il riconoscimento di una servitù di passaggio apparente, non è sufficiente la mera esistenza di una strada, di uno stradello o di un percorso di fatto idoneo al transito: occorre accertare segni visibili di opere permanenti che rivelino in modo univoco la specifica destinazione del tracciato al servizio del fondo dominante attraverso il fondo servente.
  • Quando la servitù venga dedotta come costituita per destinazione del padre di famiglia, il giudice deve verificare in modo complessivo tutti i presupposti della fattispecie, inclusa l'unicità originaria del fondo e la successiva divisione, oltre alla presenza dell'apparenza richiesta dalla legge.
  • Nel giudizio sull'esistenza di una servitù, la prova della titolarità dei fondi non coincide con quella richiesta nell'azione di rivendicazione: è sufficiente ricostruire la comune provenienza o il titolo di acquisto delle parti secondo la concreta struttura della controversia.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura soltanto una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, lasciandone intatta un'altra, da sola idonea a sorreggere la decisione.
  • Le doglianze che non colpiscono specificamente il decisum della sentenza impugnata, ma si limitano a sollecitare una pronuncia favorevole in via astratta, integrano un "non motivo" e sono inammissibili.
  • Le questioni relative a utilitas, modalità di esercizio del passaggio, eventuale estinzione per non uso e spese di lite possono rimanere assorbite quando la cassazione accolga il motivo decisivo che impone un nuovo esame complessivo della fattispecie in sede di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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