Decreto del 13/11/07
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’accesso telematico alla base dei dati catastali da parte delle pubbliche amministrazioni, definendo convenzione, regole tecniche, utilizzo consentito, conservazione dei dati e oneri economici. Prevede accesso gratuito salvo costi eccezionali per servizi specifici, aggiornamento periodico delle regole e validità delle convenzioni già stipulate.
Regole tecnico-economiche per l’uso telematico dei dati catastali da parte di altre amministrazioni
Decreto sulle regole tecnico-economiche per l’utilizzo telematico dei dati catastali
Il provvedimento definisce le condizioni tecniche, organizzative ed economiche per consentire alle pubbliche amministrazioni l’accesso telematico alla base dei dati catastali. La disciplina si inserisce nel quadro del Codice dell’amministrazione digitale e mira a regolare l’interoperabilità tra sistemi informatici pubblici, nel rispetto della protezione dei dati personali e del riutilizzo dei dati catastali.
Presupposti normativi e finalità
Il decreto è emanato in attuazione dell’articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Richiama inoltre, tra gli altri, il quadro normativo in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, protezione dei dati personali, finanza pubblica, riuso dei dati catastali e cooperazione applicativa tra amministrazioni.
Il provvedimento tiene conto del concerto del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e dell’intesa raggiunta in Conferenza unificata il 30 ottobre 2007. In tale sede è stata anche formulata una raccomandazione favorevole all’uso preferenziale delle reti regionali SPCoop, ove attive, per il collegamento tra Agenzia del territorio ed enti locali o altre amministrazioni.
Ambito di applicazione e natura dei dati catastali
Il decreto stabilisce che la base dei dati catastali, quale componente dei dati territoriali di interesse nazionale, comprende:
- informazioni amministrativo-censuarie;
- informazioni grafiche;
- informazioni cartografiche; relative alla totalità dei beni immobili geograficamente localizzati in ambito comunale.
Tali dati sono resi disponibili alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 quando siano necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali, direttamente o tramite soggetti delegati, e sempre nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e sul riutilizzo delle informazioni catastali.
Accesso telematico e convenzione
L’accesso ai servizi di interscambio delle informazioni catastali è subordinato alla sottoscrizione di una specifica convenzione conforme allo schema allegato “A”.
Le tipologie di servizi e i relativi livelli di servizio sono definiti nell’allegato “B” e pubblicati sui siti dell’Agenzia del territorio e del Comitato. L’Agenzia del territorio, sentito il Comitato, ne cura l’aggiornamento con cadenza periodica.
Le amministrazioni convenzionate possono avvalersi, per l’accesso ai servizi di interscambio, di un’altra pubblica amministrazione oppure di un soggetto delegato o incaricato, purché sia data preventiva comunicazione all’Agenzia del territorio.
Oneri economici e servizi specifici
L’accesso alla base dei dati catastali è, in linea generale, gratuito.
Sono però a carico della pubblica amministrazione richiedente gli eventuali costi eccezionali sostenuti dall’Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze. Nella determinazione di tali costi si applicano le regole della riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.
L’Agenzia del territorio deve comunicare annualmente al Comitato l’elenco dei servizi specifici erogati, anche ai fini dell’aggiornamento delle tipologie di servizio di cui all’articolo 2, comma 2. Le regole tecnico-economiche relative a questi servizi sono definite tramite atti aggiuntivi alla convenzione di accesso telematico.
Utilizzo, limiti e responsabilità delle amministrazioni
L’accesso alla base dei dati catastali è consentito solo quando l’utilizzo del dato sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, anche tramite soggetti delegati.
Al momento della sottoscrizione della convenzione, la pubblica amministrazione deve attestare la necessità della fruizione dei dati catastali per i propri compiti istituzionali.
L’utilizzo dei dati è subordinato al rispetto:
- della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- della normativa sul riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali;
- delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Le amministrazioni non possono cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati catastali acquisiti, salvo quanto previsto per l’eventuale intervento di soggetti delegati o incaricati. Possono invece utilizzare i dati all’interno dei propri sistemi informativi, anche in forma associata, e integrarli, sotto la propria responsabilità, in servizi attinenti ai propri compiti istituzionali.
Conservazione e custodia dei dati acquisiti
I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformità agli articoli 51 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché nel rispetto del “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” contenuto nell’allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Regole tecniche di accesso e aggiornamento
Le regole tecniche per l’accesso alla base dei dati catastali sono contenute nell’allegato “B”.
Per garantire l’adeguamento all’evoluzione tecnologica e normativa, l’allegato “B” deve essere aggiornato almeno ogni due anni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio, di concerto con il Comitato. Il primo adeguamento, collegato alla diffusione del Sistema Pubblico di Connettività, deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2008.
Titolarità dei dati e flussi di aggiornamento
L’Agenzia del territorio è titolare della gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni. Essa assicura il coordinamento operativo per l’utilizzazione dei dati a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività e può variare i contenuti della base informativa e le modalità di interscambio in relazione alle esigenze istituzionali, fermo restando l’obbligo di aggiornamento periodico delle regole tecniche.
Le pubbliche amministrazioni che accedono ai dati devono, in conformità all’articolo 60 del Codice dell’amministrazione digitale e secondo la convenzione, rendere disponibili gli aggiornamenti delle informazioni di cui abbiano titolarità e che abbiano attinenza con la base catastale, direttamente o tramite soggetti delegati o incaricati. Tali aggiornamenti devono avvenire mediante un flusso informativo di ritorno secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.
Regime transitorio e convenzioni pregresse
Le convenzioni relative ai servizi di interscambio stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto e conformi alla circolare del Direttore dell’Agenzia del territorio n. 7 del 15 dicembre 2006 restano pienamente valide ed efficaci tra le parti. La loro durata massima è comunque quella prevista dall’articolo 12 dell’allegato A.
Pubblicazione ed efficacia
Il decreto è destinato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Testo integrale
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