Risposta n. 190 del 1/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente ritiene che il visto debba essere apposto sulla dichiarazione annuale IVA della società consolidata cedente e sulla dichiarazione CNM predisposta dalla consolidante; e che il termine di 10 giorni decorra dalla presentazione della dichiarazione IVA della consolidata che ha maturato l'eccedenza.
Consolidato fiscale nazionale – cessione credito IVA – apposizione visto di conformità ex art. 35 d.lgs. n. 241/1997
Il quesito
Se l'obbligo di apporre il visto di conformità sui crediti IVA ceduti al consolidato riguardi la dichiarazione IVA della consolidata cedente, la dichiarazione dei redditi del consolidato (mod. CNM) e/o la dichiarazione dei redditi della società consolidata; e se il termine di 10 giorni per poter utilizzare in compensazione l'eccedenza decorra dalla presentazione della dichiarazione IVA della cedente o dalla presentazione della dichiarazione CNM.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda in larga parte con il contribuente: il visto di conformità va apposto sia sulla dichiarazione annuale IVA delle società consolidate/cedenti sia sulla dichiarazione del consolidato nazionale (mod. CNM) predisposta dalla consolidante. Non è invece necessario un ulteriore visto sulla dichiarazione dei redditi della società consolidata (il quadro GN ha funzione espositiva). Il termine di 10 giorni decorre dalla presentazione della dichiarazione IVA della consolidata che ha maturato l'eccedenza; dopo tale termine la consolidante può utilizzare in compensazione i crediti anche se il CNM non è ancora presentato, fermo restando il rispetto degli importi ceduti e dei limiti normativi e l'eventuale recupero con sanzioni in caso di utilizzo superiore al dovuto.
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