Cassazione Penale, Sentenza n. 13791/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/10/2024 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di tentativo di estorsione aggravata dalle modalita' mafiose. Il ricorrente denunciava: violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo la ridotta pericolosita' di Bianco e la possibilita' di applicare gli arresti domiciliari, perche' il reato era tentato, vi era desistenza volontaria, i fatti erano datati novembre 2022 e occasionali, Bianco non apparteneva al sodalizio mafioso, aveva tenuto un atteggiamento collaborativo e vantava un unico precedente per armi del 2011. Denunciava inoltre che la motivazione appariva generica e confondeva la sua posizione con quella del coindagato Diana e che il Tribunale avrebbe richiesto la prova di recisione da un gruppo criminale cui Bianco non era intraneo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perche' equivocava le argomentazioni del Tribunale e proponeva valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimita'. La Corte ha richiamato che il Tribunale aveva compiuto una valutazione puntuale, riscontrando elementi che indicavano un rapporto consolidato di Bianco con il clan (conoscenza delle regole malavitose, del 'prezziario' delle tangenti, pianificazione di quote per il gruppo Mezzero, intervento nella conciliazione con Ligato Pietro, intercettazione del 10/03/2023 in cui Mezzero si rivolge a Bianco per procurare un'arma) e che il tentativo di valorizzare una presunta collaborazione era infondato in quanto le dichiarazioni risultavano non veritiere e il rapporto di lavoro era di breve durata. Per questi motivi la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione della presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. e ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione delle misure cautelari; la Corte non ha rilevato violazioni formali della normativa motivazionale
art. 275 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti aggravati ex art. 416‑bis.1; puo' essere superata tramite elementi concreti (natura del fatto, modalita', precedenti e prova di recisione del rapporto col clan). La Corte ha ritenuto che, alla luce delle prove, la presunzione non fosse superata per Bianco
art. 416‑bis.1 cod. pen.
Rilevante per l'aggravante mafiosa del reato contestato; la Corte ha ritenuto che l'estorsione avesse matrice mafiosa o derivazione da rapporto consolidato col clan
art. 7, L. n. 203/1991 (richiamata)
art. 7 L. n. 203 del 1991
Normativa allora vigente in materia di porto e detenzione di armi; la Corte ha collegato la precedente condanna per armi (2011) e un episodio intercettato del 2023 per evidenziare continuita' rischiosa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilita' del ricorso
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di aspecificita' del ricorso: mancanza di correlazione e di confronto concreto con le argomentazioni del giudice a fondamento del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Quando il reato e' aggravato dal metodo mafioso (art. 416‑bis.1), la norma processuale (art. 275, comma 3 c.p.p.) opera una presunzione relativa di perdurante pericolosita'; anche i soggetti non formalmente 'intranei' al clan possono essere sottoposti a custodia cautelare se emergono rapporti consolidati e comportamenti coerenti con il sodalizio
- Per superare la presunzione di pericolosita' non e' sufficiente richiamare genericamente la natura tentata del reato o un precedente remoto: serve documentare elementi concreti e attuali che dimostrino la recisione del rapporto con il contesto mafioso e l'assenza di continuita' delinquenziale
- La Corte di cassazione non puo' rimettere in discussione valutazioni di merito basate su congrua motivazione: i ricorsi in Cassazione devono denunciare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicita' della motivazione, non proporre una ricostruzione alternativa dei fatti
- La difesa deve confrontarsi puntualmente con l'intero apparato argomentativo del giudice di merito; omissioni o letture parziali della motivazione espongono il ricorso a censure di aspecificita' e inammissibilita'
- Dichiarazioni 'collaborative' dell'indagato perdono efficacia se ritenute non veritiere o smentite da elementi di prova: la mera ammissione di responsabilita' non vale automaticamente come elemento attenuante ai fini cautelari
- Precedenti penali remoti possono essere valutati unitamente ad atti e intercettazioni piu' recenti; la valutazione della attualita' delle esigenze cautelari prende in considerazione la totalita' degli indizi e non singoli elementi isolati
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