DECRETO 27 febbraio 2026 - Ministero dell'economia e delle finanze
Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il bilancio delle fondazioni bancarie per l’esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2025: fissa al 20% dell’avanzo l’accantonamento alla riserva obbligatoria e consente, con atto motivato, un ulteriore accantonamento fino al 15% per l’integrità del patrimonio. In presenza di disavanzi pregressi, il 25% dell’avanzo è destinato prioritariamente alla loro copertura, percentuale incrementabile con motivazione; la riserva patrimoniale facoltativa è preclusa finché i disavanzi non siano integralmente coperti.
Accantonamenti e copertura dei disavanzi delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2025
Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2025
Il decreto stabilisce criteri applicabili alla redazione dei bilanci delle fondazioni bancarie per l’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. La disciplina integra le indicazioni contabili del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001, tenendo conto dell’articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Determinazione dell’avanzo e riserva obbligatoria
Per avanzo dell’esercizio si intende quello risultante dall’applicazione delle disposizioni del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001. Per il 2025, l’accantonamento alla riserva obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153/1999 è pari al 20% dell’avanzo, calcolato al netto dell’eventuale quota destinata alla copertura dei disavanzi pregressi ai sensi dell’articolo 2.
Copertura dei disavanzi pregressi
Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e ferme le valutazioni attribuite dalla legge all’Autorità di vigilanza, il 25% dell’avanzo è destinato prioritariamente alla loro copertura. La fondazione può incrementare tale percentuale con atto motivato, da comunicare all’Autorità di vigilanza, considerando sia la salvaguardia del patrimonio sia la continuità dell’attività istituzionale.
Riserva per l’integrità del patrimonio
Per il medesimo esercizio, le fondazioni possono effettuare un accantonamento facoltativo alla riserva per l’integrità del patrimonio, esclusivamente per conservarne il valore. L’accantonamento deve essere disposto con atto motivato e non può superare il 15% dell’avanzo, al netto dell’eventuale destinazione alla copertura dei disavanzi pregressi. Non è consentito effettuare tale accantonamento finché i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti.
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