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Circolare

Circolare Inail n. 45 del 17 dicembre 2024

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 12 dicembre 2024 che ha fissato il tasso ORP al 3,15%, a decorrere dal 18 dicembre 2024 l'INAIL adegua i tassi applicati alle rateazioni dei premi e alle sanzioni civili: il tasso per nuove rateazioni diventa ORP+6 p.p. = 9,15%, mentre le sanzioni civili sono aggiornate in base alle maggiorazioni previste dalla normativa. Le rateazioni in corso restano invariate.

Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

Punti principali

Decisione BCE e decorrenza

La BCE ha fissato al 3,15% il tasso ORP con decisione del 12/12/2024; le variazioni previste nella circolare decorrono dal 18/12/2024.

Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori

Per le istanze di rateazione presentate dal 18/12/2024 il tasso applicato è ORP maggiorato di 6 punti = 9,15%. Le rateazioni già in corso mantengono il tasso vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Sanzioni civili - omesso o ritardato pagamento (caso generale)

Per mancato o ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni, la sanzione annua è ORP+5,5 p.p. = 8,65% a decorrere dal 18/12/2024.

Sanzioni civili - pagamento spontaneo entro 120 giorni

Se il pagamento è effettuato spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione prima di contestazioni, la sanzione annua è pari all'ORP = 3,15% (dal 18/12/2024).

Sanzioni per omissioni/evasione con denuncia spontanea

Se la denuncia è spontanea entro 12 mesi: pagamento in unica soluzione entro 30 giorni -> sanzione = ORP+5,5 p.p. = 8,65%; entro 90 giorni -> sanzione = ORP+7,5 p.p. = 10,65% (dal 18/12/2024).

Limite massimo della sanzione

La sanzione civile non può comunque superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro i termini di legge.

Sanzioni civili in misura ridotta per procedure concorsuali

Se, nelle procedure concorsuali, sono integralmente pagati contributi e spese, la sanzione può essere ridotta: per omissione si applica ORP = 3,15%; per evasione ORP+2 p.p. = 5,15% (valori decorrenti dal 18/12/2024), fermo restando il confronto con il tasso legale quando previsto.

Riferimenti normativi

Richiamate le norme di base (d.l. 338/1989, d.l. 318/1996, legge 388/2000 art.116, delibera CdA INAIL 17/01/2002 n.1) e il provvedimento BCE del 12/12/2024.

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