Circolare Inail n. 45 del 17 dicembre 2024
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 12 dicembre 2024 che ha fissato il tasso ORP al 3,15%, a decorrere dal 18 dicembre 2024 l'INAIL adegua i tassi applicati alle rateazioni dei premi e alle sanzioni civili: il tasso per nuove rateazioni diventa ORP+6 p.p. = 9,15%, mentre le sanzioni civili sono aggiornate in base alle maggiorazioni previste dalla normativa. Le rateazioni in corso restano invariate.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza
La BCE ha fissato al 3,15% il tasso ORP con decisione del 12/12/2024; le variazioni previste nella circolare decorrono dal 18/12/2024.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dal 18/12/2024 il tasso applicato è ORP maggiorato di 6 punti = 9,15%. Le rateazioni già in corso mantengono il tasso vigente alla data di presentazione dell'istanza.
Sanzioni civili - omesso o ritardato pagamento (caso generale)
Per mancato o ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni, la sanzione annua è ORP+5,5 p.p. = 8,65% a decorrere dal 18/12/2024.
Sanzioni civili - pagamento spontaneo entro 120 giorni
Se il pagamento è effettuato spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione prima di contestazioni, la sanzione annua è pari all'ORP = 3,15% (dal 18/12/2024).
Sanzioni per omissioni/evasione con denuncia spontanea
Se la denuncia è spontanea entro 12 mesi: pagamento in unica soluzione entro 30 giorni -> sanzione = ORP+5,5 p.p. = 8,65%; entro 90 giorni -> sanzione = ORP+7,5 p.p. = 10,65% (dal 18/12/2024).
Limite massimo della sanzione
La sanzione civile non può comunque superare il 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro i termini di legge.
Sanzioni civili in misura ridotta per procedure concorsuali
Se, nelle procedure concorsuali, sono integralmente pagati contributi e spese, la sanzione può essere ridotta: per omissione si applica ORP = 3,15%; per evasione ORP+2 p.p. = 5,15% (valori decorrenti dal 18/12/2024), fermo restando il confronto con il tasso legale quando previsto.
Riferimenti normativi
Richiamate le norme di base (d.l. 338/1989, d.l. 318/1996, legge 388/2000 art.116, delibera CdA INAIL 17/01/2002 n.1) e il provvedimento BCE del 12/12/2024.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 23 dic 2024Circolare Inail n. 46 del 23 dicembre 2024
- Circolare · 8 gen 2025Circolare Inail n. 1 dell' 8 gennaio 2025
- Circolare · 13 gen 2025Circolare Inail n. 2 del 13 gennaio 2025
- Circolare · 14 nov 2024Circolare Inail n. 35 del 14 novembre 2024
- Circolare · 24 gen 2025Circolare Inail n. 3 del 24 gennaio 2025
- Circolare · 29 gen 2025Circolare Inail n. 4 del 29 gennaio 2025
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →