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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13840/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirenti)

La controversia

Gli acquirenti avevano ottenuto un sequestro conservativo e poi agito per il risarcimento dei danni derivanti dal crollo di una palizzata di contenimento posta a servizio dei giardini delle loro abitazioni. Le società convenute, che avevano venduto gli immobili ed erano anche costruttrici, sostenevano di avere commissionato al subappaltatore solo una parte della palizzata, mentre il subappaltatore contestava ogni addebito e chiamava in garanzia l'assicurazione. La Corte di appello, in parziale riforma del primo grado, riduceva il danno liquidato e lo poneva a carico delle società costruttrici, con manleva del subappaltatore. Con il ricorso per cassazione gli acquirenti deducevano: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto provato che l'appalto avesse riguardato solo 30 metri della palizzata; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere valorizzato la mancata specifica impugnazione di un passaggio della sentenza di primo grado relativo alla mancata prova della preesistenza della palizzata al momento dell'acquisto; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per non avere riconosciuto interessi legali e rivalutazione sul credito risarcitorio; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale per avere quantificato il danno sulla base delle fatture anziché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55 del 2014 per la liquidazione delle spese del procedimento cautelare ante causam secondo il vecchio parametro tariffario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quinto motivo, rigettando gli altri. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi relativi all'accertamento di fatto sulla porzione di palizzata appaltata, alla dedotta formazione di un giudicato interno e alla quantificazione del danno sulla base delle fatture. Ha invece cassato la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva riconosciuto interessi e rivalutazione sul danno risarcitorio, qualificato come extracontrattuale ex art. 1669 c.c., e nella parte in cui aveva liquidato le spese del sequestro conservativo ante causam applicando il precedente decreto tariffario anziché quello vigente al momento della decisione di merito. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto, o non la valuta secondo prudente apprezzamento; non quando si contesta il peso dato alle prove.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione sussiste solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata; non se si contesta l'apprezzamento del risultato probatorio.

  • art. 342 c.p.c.

    La mancata specifica critica di una statuizione non comporta automaticamente giudicato interno su mere affermazioni di fatto; la norma è richiamata nel contesto dei limiti devolutivi dell'appello.

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per gravi difetti dell'opera del costruttore-venditore è qualificata come responsabilità extracontrattuale e si estende anche a manufatti immobili destinati per natura a lunga durata.

  • art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.

    Gli interessi e la rivalutazione, quali componenti del danno da illecito, decorrono dal fatto illecito fino al passaggio in giudicato della liquidazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e, per le attività cautelari strettamente strumentali al merito, la liquidazione va effettuata secondo i parametri vigenti al momento della decisione finale.

  • art. 669-octies, comma 6, c.p.c.

    Richiamato per distinguere il sequestro conservativo dalle misure cautelari che anticipano stabilmente gli effetti della decisione di merito.

  • art. 686 c.p.c.

    Il sequestro conservativo, in caso di condanna, si converte in pignoramento, confermandone la stretta strumentalità rispetto al giudizio di merito.

  • d.m. n. 127 del 2004

    Il parametro tariffario previgente non deve essere applicato se la liquidazione giudiziale interviene quando è già vigente il decreto successivo.

  • d.m. n. 55 del 2014

    Si applica alla liquidazione delle spese se vigente al momento in cui il giudice provvede, anche per prestazioni iniziate prima.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto o delle prove: le censure che mirano a sovvertire l'accertamento di merito sono inammissibili se formalmente veicolate come violazioni degli artt. 115, 116 c.p.c. o 2697 c.c.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o raccolte d'ufficio fuori dai limiti di legge; la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice non rispetta il criterio del prudente apprezzamento o attribuisce a una prova un valore legalmente diverso.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. attiene al solo riparto dell'onere probatorio e non alla valutazione dell'esito della prova già acquisita.
  • La responsabilità del costruttore-venditore ex art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale; di conseguenza, sul credito risarcitorio sono dovuti interessi compensativi e rivalutazione monetaria dal fatto dannoso fino alla liquidazione, senza necessità di una domanda specifica se il danno è stato azionato in giudizio.
  • Quando una misura cautelare, come il sequestro conservativo, è strettamente strumentale alla causa di merito, le relative spese vanno liquidate secondo i parametri tariffari vigenti al momento della decisione che definisce il rapporto processuale complessivo.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioniSpese di liteVizi dell'immobileEspropriazione forzata
RamiProcesso civileResponsabilità civileImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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