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Interpello

Risposta n. 657 del 5/10/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante propone di applicare per analogia la deducibilità prevista per gli assegni al coniuge separato anche al contributo casa corrisposto all'ex convivente, deducendo quindi metà della spesa.

Trattamento fiscale dell'assegno per il contributo al canone di locazione corrisposto all'ex convivente, ai sensi dell'art.10, c.1, lett. c) TUIR

Il quesito

Il contribuente chiede se può dedurre dal proprio reddito la metà del contributo per il pagamento del canone di locazione (contributo casa) riconosciuto dal giudice e corrisposto all'ex convivente, analogamente a quanto previsto per l'ex coniuge; il mantenimento del figlio è escluso dalla deducibilità.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia precisa che l'art.10, c.1, lett. c) TUIR riguarda soltanto assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione/divorzio; la normativa è agevolativa e non ammette applicazione analogica alle convivenze di fatto. Pertanto l'importo corrisposto all'ex convivente per il canone non è deducibile.

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