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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08120/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una persona fisica aveva stipulato con una società un contratto per la frequenza di un corso di formazione professionale finalizzato all’acquisizione della qualifica di estetista, con pagamento rateale del corrispettivo. Non avendo corrisposto otto rate su dodici, la società aveva ottenuto la reazione dell’altra parte, che aveva eccepito in giudizio la vessatorietà di alcune clausole contrattuali: in particolare, clausole che attribuivano alla controparte un recesso ad libitum senza riconoscere analogo potere alla cliente e che imponevano comunque il pagamento delle rate residue indipendentemente dalla causa del recesso. Era stata inoltre dedotta l’impossibilità sopravvenuta di fruire della prestazione per l’esigenza di accudire il figlio. Il giudice di pace aveva respinto la domanda della società, mentre il tribunale in appello aveva escluso la qualità di consumatore della parte acquirente, aveva negato la vessatorietà delle clausole e aveva ritenuto irrilevante l’impedimento dedotto. In cassazione la parte soccombente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 112, 323 e 324 c.p.c. per avere il tribunale confuso la legittimazione attiva con la legittimazione ad impugnare, ritenendo tardiva un’eccezione che poteva essere proposta solo in appello, poiché riguardava la corrispondenza tra il soggetto che aveva agito in primo grado e quello che aveva proposto l’impugnazione; 2) violazione dell’art. 3 del codice del consumo per avere erroneamente escluso la qualifica di consumatore, sebbene al momento della stipula la persona non svolgesse alcuna professione ma mirasse soltanto ad acquisirla in futuro; 3) violazione dell’art. 33 cod. cons. e dell’art. 1341 c.c. per avere reso una motivazione incomprensibile e illogica sulla clausole vessatorie e sul regime della loro inefficacia in difetto di specifica approvazione; gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La decisione di rinvio è stata giustificata dalla necessità di riesaminare correttamente: a) la questione della legittimazione ad impugnare, distinta dalla legittimazione attiva; b) la qualifica di consumatore della parte che aveva stipulato il contratto per formarsi professionalmente; c) la disciplina delle clausole vessatorie e della loro inefficacia in mancanza di specifica approvazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla corrispondenza tra chi ha agito in primo grado e chi ha proposto l'appello; la Corte valorizza la distinzione tra domanda/questione proposta e poteri del giudice nel qualificare correttamente l'eccezione.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 324 c.p.c. nel motivo sulla legittimazione ad impugnare.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 323 c.p.c. nel motivo sulla legittimazione ad impugnare.

  • art. 3 D.lvo 206 del 2005

    Il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta; chi stipula per acquisire in futuro una professione ma non la esercita ancora è consumatore.

  • art. 33 l. 206 del 2005

    Richiamato per la verifica della vessatorietà delle clausole contrattuali e del conseguente regime di inefficacia se non approvate specificamente.

  • art. 1341 c.c.

    Le clausole vessatorie che attribuiscono vantaggi unilaterali e incidono in modo oneroso sul contraente aderente richiedono specifica approvazione; in difetto, sono inefficaci.

Massime di principio

  • La questione della legittimazione ad impugnare è distinta dalla legittimazione attiva: la prima riguarda la coincidenza tra il soggetto che ha partecipato al giudizio di primo grado e quello che propone l'impugnazione, e deve essere esaminata nel grado in cui l'impugnazione viene proposta.
  • La nozione di consumatore va riferita alla situazione esistente al momento della stipula: è consumatore la persona fisica che contrae per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale effettivamente svolta, non chi aspira soltanto a diventare professionista in futuro.
  • Quando si deduce la vessatorietà di clausole contrattuali, il giudice deve verificare con motivazione intelligibile se le clausole attribuiscano un significativo squilibrio e, se soggette a specifica approvazione, la loro inefficacia in difetto di sottoscrizione separata; non è sufficiente un richiamo generico alla disciplina civilistica.
  • La motivazione è apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi o non spiega quale disciplina concreta sia stata applicata e per quali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniClausole vessatorieCanone
RamiProcesso civileConsumatoriContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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