Provvedimento del 23/02/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina, per il primo anno di applicazione sperimentale, chi può accedere alla dichiarazione 730 precompilata, quali dati vi confluiscono, le modalità di accesso diretto o tramite delega, i termini operativi, la gestione delle deleghe, la presentazione della dichiarazione e le misure di sicurezza e protezione dei dati.
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e dei soggetti autorizzati
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definisce, per il primo anno di avvio sperimentale, la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione 730 precompilata e le modalità tecniche e operative di accesso da parte del contribuente, del sostituto d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati. Regola inoltre la delega, la conservazione dei documenti, i controlli e le misure di sicurezza connesse al trattamento dei dati.
Definizioni rilevanti
Ai fini del provvedimento vengono precisati alcuni concetti essenziali:
- il servizio "Entratel" e il servizio "Fisconline" come canali telematici dell’Agenzia delle entrate;
- l’"area autenticata" del sito dell’Agenzia come spazio di consultazione e gestione della dichiarazione;
- la "dichiarazione 730 precompilata" come dichiarazione resa disponibile al contribuente ai sensi del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175;
- i "CAF" come Centri di Assistenza Fiscale;
- il "professionista abilitato" come dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro che abbia effettuato la comunicazione necessaria per il rilascio del visto di conformità;
- il "sostituto d’imposta" come datore di lavoro o ente pensionistico.
Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata
Per il primo anno di applicazione, la dichiarazione è predisposta per i contribuenti che possiedono congiuntamente entrambi i requisiti seguenti:
- aver percepito, nell’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), i) e l) del TUIR, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e per i quali i sostituti d’imposta abbiano trasmesso nei termini la Certificazione Unica 2015;
- aver presentato, per l’anno d’imposta 2013, il modello 730 oppure il modello Unico persone fisiche pur avendo i requisiti per il 730.
La precompilata viene predisposta anche per i contribuenti che, per il 2013, oltre al modello 730, abbiano presentato il modello Unico persone fisiche limitatamente ai quadri RM, RT e/o RW.
Casi di esclusione dalla predisposizione
La dichiarazione 730 precompilata non viene predisposta nei confronti di soggetti che non hanno i requisiti per il modello 730, in particolare:
- contribuenti con partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta, salvo i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972;
- contribuenti deceduti, se il decesso risulta noto al Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria alla data di elaborazione; se l’informazione sopravviene successivamente, l’accesso viene comunque inibito anche tramite intermediario;
- contribuenti che dalla dichiarazione dell’anno precedente risultano legalmente incapaci;
- contribuenti che non hanno raggiunto la maggiore età.
Inoltre, la precompilata non viene predisposta se, con riferimento all’anno d’imposta precedente, il contribuente ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento dell’elaborazione, sia ancora in corso la liquidazione automatizzata ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973.
Contenuto della dichiarazione e dati accessibili
Il contribuente e gli altri soggetti da lui specificamente delegati possono accedere:
- alla dichiarazione dei redditi precompilata;
- all’elenco delle informazioni disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con indicazione distinta dei dati inseriti e non inseriti nella precompilata e delle rispettive fonti informative.
Per l’anno d’imposta 2014, l’Agenzia inserisce nella dichiarazione i dati relativi ai seguenti oneri detraibili e deducibili trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.
Sono inoltre inseriti i dati delle spese pluriennali risultanti dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Accesso diretto del contribuente
Il contribuente accede direttamente ai documenti tramite le funzioni presenti nell’area autenticata, utilizzando:
- le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
- in alternativa, le credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
Attraverso l’area autenticata il contribuente può:
- visualizzare e stampare la dichiarazione;
- accettare, modificare o integrare i dati e inviare la dichiarazione;
- versare le somme dovute con modello F24 già compilato, con eventuale addebito sul conto corrente nei casi previsti;
- indicare le coordinate bancarie o postali per l’eventuale rimborso;
- consultare comunicazioni, ricevute e dichiarazione presentata;
- consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali la precompilata è stata resa disponibile.
Per ricevere comunicazioni, il contribuente deve inserire e mantenere aggiornato un indirizzo e-mail valido.
Accesso da parte di sostituto d’imposta, CAF e professionisti abilitati
Per accedere ai documenti, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato deve acquisire preventivamente la delega del contribuente.
Il sostituto d’imposta può accedere solo se:
- dal modello 770 Semplificato relativo all’anno precedente risulta che abbia prestato assistenza fiscale;
- abbia trasmesso nei termini la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la precompilata;
- l’accesso sia limitato ai contribuenti per i quali ricorrono tali condizioni.
I sostituti d’imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali. In tal caso devono conservare la delega e consegnare all’incaricato una richiesta sottoscritta con l’indicazione dei codici fiscali dei contribuenti e le copie delle deleghe.
CAF e professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati ad effettuare l’accesso tramite apposita funzione nell’area autenticata dei servizi telematici.
L’accesso ai documenti è consentito fino al 10 novembre mediante richiesta:
- tramite file;
- via web, in via residuale.
Richiesta tramite file
CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono richiedere una o più precompilate trasmettendo ad Agenzia delle entrate, tramite Entratel o Fisconline per i sostituti con massimo 20 percipienti, un file con l’elenco dei contribuenti per i quali si richiedono i documenti.
Il file deve essere predisposto con il software dell’Agenzia o secondo le specifiche tecniche dell’allegato A, usando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia.
Nel file devono essere indicati:
- codice fiscale del richiedente;
- codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato;
- per ciascun contribuente, codice fiscale, reddito complessivo dell’anno precedente risultante dal 730 o dal quadro RN del modello Unico PF, importo della casella "differenza", numero e data della delega, tipologia e numero del documento d’identità del delegante.
La data iniziale per l’invio dei file è pubblicata sul sito dell’Agenzia.
Entro 5 giorni dall’invio, nella sezione Ricevute dell’area autenticata è reso disponibile un file con gli eventuali errori riscontrati e la relativa diagnostica. Se vi sono errori, i documenti non sono consegnati per i soggetti segnalati e occorre trasmettere un nuovo file corretto.
È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata tramite file contenente il protocollo della richiesta da annullare.
Per le richieste pervenute dal 15 aprile in poi, i documenti sono resi disponibili entro 5 giorni dalla richiesta; per quelle pervenute entro il 14 aprile, sono resi disponibili entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.
Contestualmente vengono resi disponibili:
- l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione;
- l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione.
Richiesta via web
In via residuale, CAF e professionisti abilitati possono richiedere il download di singole precompilate tramite le funzionalità dell’area autenticata, con credenziali Entratel, indicando i dati del contribuente analoghi a quelli previsti per la richiesta tramite file:
- codice fiscale;
- reddito complessivo dell’anno precedente;
- importo della voce "differenza";
- numero e data della delega;
- tipologia e numero del documento d’identità.
I documenti richiesti via web sono resi disponibili in tempo reale.
Delega per l’accesso
CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta acquisiscono la delega insieme a copia di un documento d’identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente secondo le regole tecniche del CAD.
Se il sostituto d’imposta fornisce ai contribuenti credenziali personali per l’accesso a un sistema informativo aziendale o a un’area dedicata, la delega può essere conferita anche utilizzando tali credenziali.
La delega deve contenere:
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d’imposta della precompilata;
- data di conferimento;
- estensione della delega anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni disponibili.
L’eventuale revoca segue le stesse modalità e ha contenuto analogo.
Se il contribuente che chiede assistenza fiscale non intende utilizzare la precompilata, il CAF o il professionista devono acquisire idonea documentazione attestante la mancata autorizzazione all’accesso.
I soggetti autorizzati devono conservare le deleghe e le copie dei documenti d’identità, individuare uno o più responsabili per la gestione e annotare le deleghe in un registro cronologico con:
- numero progressivo e data;
- codice fiscale e dati anagrafici del delegante;
- estremi del documento di identità.
L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe e sugli accessi, anche presso le sedi dei soggetti autorizzati, e può richiedere a campione copia delle deleghe e dei documenti d’identità, da trasmettere via PEC entro 48 ore. In caso di irregolarità possono essere adottati provvedimenti di revoca, ferme restando responsabilità civile e eventuali sanzioni penali.
Il contribuente può consultare l’elenco dei soggetti ai quali i documenti sono stati resi disponibili sia tramite le funzioni dell’area autenticata sia nel proprio cassetto fiscale.
Presentazione diretta della dichiarazione
Dopo l’accesso, il contribuente può trasmettere telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata a partire dal 1° maggio.
Entro 5 giorni dalla presentazione, l’Agenzia rilascia una ricevuta contenente:
- la data di presentazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili.
L’Agenzia rende disponibili i risultati contabili al sostituto d’imposta che abbia comunicato la sede telematica per riceverli.
Se non è possibile fornire al sostituto il risultato contabile, l’Agenzia ne informa il contribuente mediante avviso nell’area autenticata e messaggio e-mail.
Se il sostituto che riceve il risultato contabile non è tenuto ai conguagli, comunica telematicamente il codice fiscale del soggetto interessato; anche in tal caso l’Agenzia informa il contribuente con le stesse modalità.
Nei casi di mancata disponibilità del risultato contabile o di impossibilità del sostituto a effettuare i conguagli, il contribuente può:
- presentare un modello 730 integrativo, modificando solo i dati del sostituto o indicando l’assenza del sostituto;
- rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato.
Se il contribuente presenta la dichiarazione in assenza di sostituto tenuto al conguaglio ai sensi dell’art. 51-bis del DL n. 69/2013, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria sulla base del risultato finale; se emerge un debito, il contribuente paga con le modalità dell’art. 19 del d.lgs. n. 241/1997, anche mediante addebito su conto corrente.
La precompilata può essere presentata in forma congiunta, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del DM n. 164/1999, esclusivamente al sostituto, al CAF o al professionista abilitato.
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
Il provvedimento prevede che i canali telematici dell’Agenzia siano protetti da cifratura tramite meccanismi standard e protocolli aggiornati. I dati trasmessi via file sono forniti in un file con codice di autenticazione Entratel secondo le specifiche tecniche richiamate.
Sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità mediante procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica, con integrazione tra Sistema di Gestione della Privacy e Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni.
L’accesso via web è possibile con i browser più diffusi, salvo limitazioni per le versioni obsolete.
L’Agenzia traccia gli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto, CAF e professionista, predispone strumenti di monitoraggio e analisi periodica e attiva alert per individuare comportamenti anomali o a rischio. Effettua anche verifiche periodiche, con controlli a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dai soggetti autorizzati.
I soggetti autorizzati, in qualità di titolari del trattamento, si impegnano a rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza, a non divulgare o cedere a terzi le informazioni acquisite e a formalizzare l’impegno tramite apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità. Nella richiesta via web è prevista una maschera di avviso e l’inserimento di un captcha; analogo avviso è presente nella richiesta via file.
I documenti scaricati via file devono essere archiviati in formato firmato, compresso e cifrato secondo quanto predisposto dall’Agenzia. Le sedi secondarie dei CAF visualizzano solo i documenti richiesti dalla propria sede, ferma la possibilità di acquisizione anche tramite la sede principale.
Aggiornamento delle specifiche tecniche e parere del Garante
Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche sono pubblicati nella sezione dedicata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato ai sensi del d.lgs. n. 175/2014 e ha espresso parere favorevole con provvedimento n. 95 del 19 febbraio 2015.
Motivazioni e quadro normativo richiamato
Il provvedimento attua l’art. 1 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che prevede la messa a disposizione della dichiarazione 730 precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Si richiama anche l’art. 9 del medesimo decreto, che attribuisce al Direttore dell’Agenzia il compito di definire termini e modalità applicative delle disposizioni in materia di precompilata.
Le motivazioni chiariscono che il documento:
- definisce i destinatari della precompilata nel primo anno di applicazione;
- stabilisce le modalità tecniche di accesso del contribuente e dei soggetti autorizzati;
- disciplina la delega, la conservazione e i controlli;
- regola la gestione dei risultati contabili nelle ipotesi di presentazione diretta e di impossibilità del sostituto a operare il conguaglio.
Sono richiamati i principali riferimenti normativi in materia di attribuzioni del Direttore dell’Agenzia, imposte sui redditi, IVA, accertamento, trasmissione telematica, assistenza fiscale, protezione dei dati personali e dichiarazione precompilata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 23 feb 2015Provvedimento del 23/02/2015
- Provvedimento · 23 feb 2015Provvedimento del 23/02/2015
- Provvedimento · 19 feb 2015Provvedimento del 19/02/2015
- Provvedimento · 19 feb 2015Provvedimento del 19/02/2015
- Provvedimento · 17 feb 2015Provvedimento del 17/02/2015
- Provvedimento · 17 feb 2015Provvedimento del 17/02/2015
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →