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Messaggio

Messaggio numero 3815 del 04-10-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra che il Fondo di solidarietà bilaterale di Bolzano-Alto Adige è operativo dal 31 agosto 2017 e disciplina termini, neutralizzazione e modalità telematiche per la presentazione delle domande di assegno ordinario. Specifica che le prestazioni sono riconosciute per eventi dal 16 agosto 2017 e che, in prima applicazione, il periodo tra il 16 agosto 2017 e la pubblicazione del messaggio è neutralizzato ai fini dei termini di domanda.

Domanda telematica di assegno ordinario per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Domanda di assegno ordinario per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige

Il documento disciplina la presentazione delle domande di assegno ordinario a carico del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, chiarendo il quadro normativo di riferimento, la decorrenza dell’operatività del Fondo e le modalità telematiche di inoltro delle istanze. L’intervento si inserisce nel riordino dei fondi di solidarietà bilaterali operato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Quadro normativo e operatività del Fondo

Il testo richiama il D.lgs. n. 148/2015, che ha riordinato la disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali agli articoli da 26 a 40, abrogando la previgente normativa dell’articolo 3 della legge n. 92/2012. Vengono inoltre richiamate le circolari INPS n. 122 del 17 giugno 2015 e n. 201 del 16 dicembre 2015, già contenenti istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie per i fondi già operativi.

Il Ministero del lavoro, con nota n. 29/530 del 28 gennaio 2016, ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore e che, per l’assegno ordinario, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti al più tardi quindici giorni prima di tale data.

Per il Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, istituito presso l’INPS con D.I. n. 98187/2016, il Comitato è stato nominato con decreto ministeriale del 31 agosto 2017. Da tale data il Fondo è considerato pienamente operativo.

Ambito temporale di riconoscimento della prestazione

Le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 16 agosto 2017. Tale indicazione è coerente con la citata nota ministeriale e con il termine previsto per la presentazione delle domande rispetto alla data di piena operatività del Fondo.

Il gettito contributivo ordinario versato dalle imprese rientranti nel campo di applicazione del Fondo, prima della data di piena operatività, assolve all’obbligo di previa costituzione di specifiche riserve finanziarie previsto dall’articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015.

Termini di presentazione della domanda e neutralizzazione

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.lgs. n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva:

  • non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I termini hanno natura ordinatoria. Il loro mancato rispetto non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma determina effetti diversi:

  • se la domanda è presentata prima dei 30 giorni, l’istanza è irricevibile;
  • se la domanda è presentata oltre i 15 giorni, slitta il termine di decorrenza della prestazione;
  • in caso di presentazione tardiva, si applica l’articolo 15, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015, con la conseguenza che l’integrazione salariale non può avere effetto per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione, cioè dal lunedì della settimana precedente.

In prima applicazione, per consentire alle aziende di presentare le domande nel rispetto dei termini e garantire continuità di reddito ai beneficiari, il periodo compreso tra il 16 agosto 2017 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato ai soli fini della domanda. Per gli eventi verificatisi in tale periodo, il decorso dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda coincide con la data di pubblicazione del messaggio.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla pubblicazione del messaggio, il termine di 15 giorni decorre dalla data di inizio dell’evento.

Modalità di presentazione telematica

La procedura di presentazione è unica per tutti i fondi e consente l’invio telematico della domanda di assegno ordinario da parte delle aziende. Il servizio è disponibile sul portale INPS all’indirizzo www.inps.it.

Per accedere al servizio occorre utilizzare:

  • la funzione di ricerca nella pagina principale inserendo "Accesso ai servizi per aziende e consulenti"; oppure
  • il percorso "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Servizi per aziende e consulenti".

L’accesso avviene con Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto. Una volta entrati nel servizio, occorre selezionare il percorso:

  • "CIG e Fondi di solidarietà" > "Fondi di solidarietà".

Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile nell’applicazione stessa, nella sezione "Area Download". Per ogni ulteriore indicazione procedurale il documento rinvia alle circolari INPS n. 122/2015 e n. 201/2015.

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