Deliberazione n. 15 del 16/01/2025
Provvedimento del 16 gennaio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica quattro determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il provvedimento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme indicate. Il Garante conferma l’ingiunzione di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per dodici mesi a fini probatori, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 16 gennaio 2025, tre determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata dalla persona interessata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
Origine e contenuto della segnalazione
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice e ha chiesto un intervento sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Il testo non dettaglia ulteriormente il contenuto del materiale, limitandosi a qualificare la segnalazione come riferita a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti adottati il 30 dicembre 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento competente ha adottato le determinazioni nn. 619, 620 e 621 del 30 dicembre 2024, con le quali ha:
- ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescritto alle medesime società di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, ai soli fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- richiesto che tale conservazione avvenisse mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- disposto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.
Ratifica del Garante
Nel provvedimento finale il Garante dà atto delle note trasmesse il 30 dicembre 2024 ai gestori delle piattaforme e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000. All’esito dell’esame della documentazione, l’Autorità ratifica, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d’urgenza nn. 619/2024, 620/2024 e 621/2024 adottati nei confronti dei destinatari indicati.
Esito pratico
L’effetto del provvedimento è la conferma delle misure di blocco della diffusione del materiale segnalato e della conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito in chiaro, in una logica di tutela immediata della riservatezza e della dignità della persona interessata nel contesto dei contenuti sessualmente espliciti diffusi tramite piattaforme digitali.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, rappresentando di trovarsi in una delle ipotesi di c.d. revenge porn e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram e TikTok. Il Garante richiama la propria competenza a ricevere tali segnalazioni e a decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 619-621 del 30 dicembre 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash, e ha imposto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi a fini probatori.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 16 gennaio 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 619/2024, 620/2024 e 621/2024 adottati il 30 dicembre 2024. La ratifica conferma le misure già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme interessate.
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