Cassazione Penale, Sentenza n. 14190/2025 del 10/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria (16/12/2024) che aveva rigettato l'appello del Procuratore avverso il provvedimento del GIP (29/05/2024) con cui era stata respinta la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Paolo Pietro Catalano per i reati indicati nei capi C e F dell'originaria rubrica, tra cui lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il Procuratore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver, a suo dire, omesso un'adeguata ricognizione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-ter (esistenza dell'associazione mafiosa di riferimento, dell'intesa politico-mafiosa, della consapevolezza dell'uso di metodologie mafiose o dell'interesse dell'associazione), e per aver parcellizzato e male valutato le intercettazioni istruttorie che avrebbero dimostrato l'intesa tra Catalano, Daniel Barillà e il clan Araniti a sostegno dei candidati coinvolti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un percorso argomentativo congruo e coerente nell'analisi delle captazioni, giungendo alla conclusione che, pur essendo dimostrato il coinvolgimento di Catalano nelle attività di sostegno elettorale coordinate da Barillà, non risultava provata l'intesa politico-mafiosa rilevante ex art. 416-ter c.p. nella formulazione successiva alla legge n. 43/2019. La Corte ha sottolineato che, allo stato degli atti, mancavano due elementi decisivi: l'esistenza di un rapporto consortile/di compenetrazione tra Catalano (e Barillà) e il Clan Araniti e la prova che il sostegno elettorale fosse stato fornito con metodologia mafiosa. Ha inoltre ribadito i limiti del giudice di legittimità nel rivedere le valutazioni fattuali e interpretative delle intercettazioni compiute dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base procedurale per l'appello al Tribunale del riesame contro il provvedimento del GIP; utilizzata nel rito cautelare.
art. 416-ter cod. pen.
«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis».
La norma, nella versione post-legge n. 43/2019, amplia le forme di controprestazione (non solo denaro/utile ma anche la disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione). Tuttavia la Corte interpreta che, pur nella maggiore ampiezza della fattispecie, resta necessario provare o un rapporto funzionale/associativo con il sodalizio mafioso o, in mancanza di tale rapporto (procacciatore estraneo), la presenza di una metodologia mafiosa nell'acquisizione dei voti.
art. 416-bis cod. pen.
Rinvio alla nozione di associazione mafiosa e alle modalità previste dal terzo comma (metodo mafioso) per determinare quando il procacciamento di voti possa essere considerato effettuato con modalità tipiche dell'associazione mafiosa.
legge 21 maggio 2019, n. 43 (art. 1)
Novella che ha riscritto il primo comma dell'art. 416-ter ampliando l'area di penalizzazione dello scambio elettorale politico-mafioso, ma che non elimina l'esigenza, in concreto, di riscontrare indici soggettivi o metodologici che colleghino il procacciatore all'associazione mafiosa o all'uso di metodologie mafiose.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata per delimitare i poteri della Corte di cassazione: è consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, ma non è consentito chiedere la riconsiderazione dei fatti (questiones facti) sotto forma di reinterpretazione delle intercettazioni, rimessa al giudice di merito.
Massime di principio
- La circostanza che un soggetto abbia svolto attività di supporto elettorale non è di per sé sufficiente a configurare lo scambio elettorale politico-mafioso: è necessario dimostrare o il rapporto di appartenenza/interesse funzionale con l'associazione mafiosa o, se il procacciatore è estraneo, che il reclutamento dei voti sia avvenuto con modalità mafiose.
- La legge n. 43/2019 ha ampliato le forme di controprestazione punibili (includendo la promessa di soddisfare interessi dell'associazione), ma non ha eliminato la necessità di riscontri probatori sugli elementi soggettivi e metodologici richiesti dalla fattispecie.
- Le intercettazioni devono presentare significati chiari, decifrabili e privi di ambiguità per poter essere valorizzate come prova di un'intesa politico-mafiosa; interpretazioni criptiche o ambigue restano questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- In sede di cassazione non è ammessa la rinnovazione o la reinterpretazione complessiva del materiale probatorio e delle intercettazioni già valutate dai giudici di merito: il sindacato è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità del percorso motivazionale.
- Per il pubblico ministero che intenda ottenere misure cautelari per scambio elettorale politico-mafioso, è strategico acquisire elementi che dimostrino il vincolo consortile o, in mancanza di questo, prove della concreta adozione di tecniche intimidatorie o di metodo mafioso nel procacciamento dei voti.
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