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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14190/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria (16/12/2024) che aveva rigettato l'appello del Procuratore avverso il provvedimento del GIP (29/05/2024) con cui era stata respinta la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di Paolo Pietro Catalano per i reati indicati nei capi C e F dell'originaria rubrica, tra cui lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Il Procuratore deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver, a suo dire, omesso un'adeguata ricognizione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-ter (esistenza dell'associazione mafiosa di riferimento, dell'intesa politico-mafiosa, della consapevolezza dell'uso di metodologie mafiose o dell'interesse dell'associazione), e per aver parcellizzato e male valutato le intercettazioni istruttorie che avrebbero dimostrato l'intesa tra Catalano, Daniel Barillà e il clan Araniti a sostegno dei candidati coinvolti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto un percorso argomentativo congruo e coerente nell'analisi delle captazioni, giungendo alla conclusione che, pur essendo dimostrato il coinvolgimento di Catalano nelle attività di sostegno elettorale coordinate da Barillà, non risultava provata l'intesa politico-mafiosa rilevante ex art. 416-ter c.p. nella formulazione successiva alla legge n. 43/2019. La Corte ha sottolineato che, allo stato degli atti, mancavano due elementi decisivi: l'esistenza di un rapporto consortile/di compenetrazione tra Catalano (e Barillà) e il Clan Araniti e la prova che il sostegno elettorale fosse stato fornito con metodologia mafiosa. Ha inoltre ribadito i limiti del giudice di legittimità nel rivedere le valutazioni fattuali e interpretative delle intercettazioni compiute dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base procedurale per l'appello al Tribunale del riesame contro il provvedimento del GIP; utilizzata nel rito cautelare.

  • art. 416-ter cod. pen.

    «Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della promessa di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis».

    La norma, nella versione post-legge n. 43/2019, amplia le forme di controprestazione (non solo denaro/utile ma anche la disponibilità a soddisfare interessi dell'associazione). Tuttavia la Corte interpreta che, pur nella maggiore ampiezza della fattispecie, resta necessario provare o un rapporto funzionale/associativo con il sodalizio mafioso o, in mancanza di tale rapporto (procacciatore estraneo), la presenza di una metodologia mafiosa nell'acquisizione dei voti.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rinvio alla nozione di associazione mafiosa e alle modalità previste dal terzo comma (metodo mafioso) per determinare quando il procacciamento di voti possa essere considerato effettuato con modalità tipiche dell'associazione mafiosa.

  • legge 21 maggio 2019, n. 43 (art. 1)

    Novella che ha riscritto il primo comma dell'art. 416-ter ampliando l'area di penalizzazione dello scambio elettorale politico-mafioso, ma che non elimina l'esigenza, in concreto, di riscontrare indici soggettivi o metodologici che colleghino il procacciatore all'associazione mafiosa o all'uso di metodologie mafiose.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare i poteri della Corte di cassazione: è consentito dedurre il vizio di travisamento della prova, ma non è consentito chiedere la riconsiderazione dei fatti (questiones facti) sotto forma di reinterpretazione delle intercettazioni, rimessa al giudice di merito.

Massime di principio

  • La circostanza che un soggetto abbia svolto attività di supporto elettorale non è di per sé sufficiente a configurare lo scambio elettorale politico-mafioso: è necessario dimostrare o il rapporto di appartenenza/interesse funzionale con l'associazione mafiosa o, se il procacciatore è estraneo, che il reclutamento dei voti sia avvenuto con modalità mafiose.
  • La legge n. 43/2019 ha ampliato le forme di controprestazione punibili (includendo la promessa di soddisfare interessi dell'associazione), ma non ha eliminato la necessità di riscontri probatori sugli elementi soggettivi e metodologici richiesti dalla fattispecie.
  • Le intercettazioni devono presentare significati chiari, decifrabili e privi di ambiguità per poter essere valorizzate come prova di un'intesa politico-mafiosa; interpretazioni criptiche o ambigue restano questione di fatto rimessa al giudice di merito.
  • In sede di cassazione non è ammessa la rinnovazione o la reinterpretazione complessiva del materiale probatorio e delle intercettazioni già valutate dai giudici di merito: il sindacato è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità del percorso motivazionale.
  • Per il pubblico ministero che intenda ottenere misure cautelari per scambio elettorale politico-mafioso, è strategico acquisire elementi che dimostrino il vincolo consortile o, in mancanza di questo, prove della concreta adozione di tecniche intimidatorie o di metodo mafioso nel procacciamento dei voti.

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