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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13803/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania (funzione giudice del riesame) che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per il reato di detenzione e porto illegale di armi aggravato dall'agevolazione di un clan mafioso. Il ricorrente deduceva 1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. nonché insufficienza delle intercettazioni senza riscontri esterni (primo motivo); 2) inosservanza e errata applicazione degli artt. 274 e ss. c.p.p. in tema di esigenze cautelari e criterio di scelta della misura, sostenendo che non sussisteva pericolo di reiterazione perché già detenuto per altro procedimento (secondo motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il controllo in sede di legittimità è limitato alla verifica della adeguatezza motivazionale e del rispetto dei canoni di diritto, senza riformare la valutazione di merito sui fatti. Ha confermato che le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori, valutate unitariamente e nel loro contesto, costituivano gravi indizi di colpevolezza relativi al porto e detenzione di armi e all'aggravante mafiosa; che in sede cautelare è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità; e che la cosiddetta "doppia presunzione" prevista dall'art. 275 c.p.p. si applica ai delitti con l'aggravante di cui all'art. 416‑bis, imponendo la custodia in carcere salvo che l'indagato non dimostri segni concreti di distacco dal sodalizio. Ha inoltre rigettato la censura secondo cui la detenzione per altro titolo escluderebbe il pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti ex art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per individuare il titolo dell'ordinanza impugnata: procedimento cautelare e funzioni del Tribunale in sede di riesame; la Corte conferma che l'atto impugnato è un provvedimento cautelare adottato ai sensi di tale articolo.

  • art. 273 c.p.p.

    art. 273 del codice di rito

    Richiamata dalla censura difensiva in tema di illegittima valutazione delle intercettazioni; la Corte ritiene che la valutazione dell'interpretazione delle conversazioni sia questione di fatto rimessa al giudice di merito, purché motivata logicamente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di riproduzione dei motivi di gravame in cassazione contro provvedimenti cautelari; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc.

    Norma sulle ipotesi di motivi di ricorso per cassazione; i motivi dedotti dal ricorrente (vizio di motivazione, erronea applicazione di norme processuali, travisamento) sono stati valutati alla luce dei limiti insiti in tale norma.

  • art. 192 c.p.p.

    art. 192, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata per distinguere il diverso criterio valutativo tra giudizio di merito (libero convincimento) e fase cautelare (accertamento di qualificata probabilità); la Corte conferma che intercettazioni possono essere fonte diretta di prova e che, se indiziarie, vanno valutate secondo art. 192, comma 2.

  • artt. 274 e ss. c.p.p.

    artt. 274 e ss. del codice di rito

    Norme sulle esigenze cautelari e criteri per la scelta della misura; il ricorso contestava la loro applicazione e la Corte ha ritenuto legittima la valutazione con riguardo al pericolo di reiterazione e al ruolo del soggetto nel sodalizio.

  • art. 275 c.p.p.

    art. 275, comma 3, e commi 4 e 4‑bis, cod. proc. pen.

    Norma che introduce la 'doppia presunzione' per i reati aggravati dall'art. 416‑bis: presunzione relativa circa le esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia carceraria, superabile solo nei casi previsti dai commi 4 e 4‑bis; la Corte ha richiamato che spetta all'indagato fornire elementi che smentiscano il legame con il sodalizio per superare la presunzione.

  • art. 416‑bis c.p.

    delitti aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis

    Riferimento all'aggravante mafiosa; la presenza dell'aggravante determina l'applicazione della disciplina di cui all'art. 275 c.p.p. e l'innalzamento della soglia cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte l'ha applicata disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

    art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti amministrativi a carico della cancelleria a seguito del provvedimento; la Corte ha ordinato gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice valuta gli indizi con un criterio più leggero rispetto al giudizio di merito: è sufficiente una "qualificata probabilità" di responsabilità, non la prova piena.
  • Le intercettazioni, anche senza riscontri esterni, possono avere valore probatorio diretto se i colloqui appaiono genuini e coerenti; la loro interpretazione è in gran parte una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.
  • Gli elementi indiziari devono essere valutati nell'insieme e non in modo atomistico: il giudice deve dare un quadro unitario e coerente della prova indiziaria.
  • Per i reati con aggravante di tipo mafioso opera la cosiddetta "doppia presunzione" (art. 275 c.p.p.): il giudice assume in via prevalente l'esigenza cautelare e la necessità della custodia in carcere, salvo che l'indagato dimostri elementi concreti di distacco dal sodalizio.
  • La detenzione già in corso per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari correlate a un procedimento diverso; l'onere probatorio resta sull'indagato per dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione.
  • In Cassazione il controllo è principalmente sulla motivazione e sull'applicazione del diritto: non è possibile riformare la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito se questa risulta logica e adeguatamente motivata.

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