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Provvedimento

Provvedimento del 31/03/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello e le istruzioni per comunicare l’opzione IRAP delle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria per applicare le regole dell’art. 5 del D.Lgs. 446/1997. Stabilisce che la presentazione avvenga telematicamente tramite il software COMIRAP, disciplina reperibilità, stampa e conservazione del modello, e richiama che l’opzione dura tre periodi d’imposta con rinnovo tacito salvo revoca.

Approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta IRAP ex art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 446/1997

Approvazione del modello di comunicazione dell’opzione IRAP

Il provvedimento approva il modello per la "Comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all’articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97", unitamente alle relative istruzioni. Il documento disciplina anche le modalità di presentazione, reperibilità e stampa del modello, con particolare riferimento alla trasmissione telematica tramite il prodotto informatico "COMIRAP".

Contenuto e struttura del modello

Il modello approvato è destinato alla comunicazione dell’opzione prevista dall’art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997. Esso è composto da un frontespizio contenente:

  • i dati relativi all’imprenditore individuale o alla società di persone;
  • i dati del rappresentante firmatario della comunicazione;
  • la sottoscrizione del rappresentante firmatario;
  • l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato della trasmissione.

Modalità di presentazione

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione dei dati avviene mediante il prodotto di gestione denominato "COMIRAP", reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Obblighi dell’intermediario e conservazione

I soggetti incaricati della trasmissione telematica sono tenuti a:

  • rilasciare al contribuente un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con il software "COMIRAP";
  • rilasciare copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento, documento che costituisce prova della presentazione.

La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione e dall’interessato, deve essere conservata a cura di quest’ultimo.

Reperibilità e riproduzione del modello

Il modello è disponibile gratuitamente in formato elettronico sui siti:

Può inoltre essere prelevato da altri siti internet, a condizione che sia conforme, per struttura e sequenza, al modello approvato e che rechi:

  • l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato;
  • gli estremi del presente provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica in colore nero, mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti purché garantiscano chiarezza e intelligibilità nel tempo.

Presupposto normativo e disciplina dell’opzione

La motivazione richiama l’art. 1, comma 50, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha introdotto l’art. 5-bis nel D.Lgs. n. 446/1997. Tale norma prevede, per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto in regime di contabilità ordinaria, la facoltà di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, applicabile alle società di capitali e agli enti commerciali.

L’opzione:

  • è irrevocabile per tre periodi d’imposta;
  • deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti dal provvedimento;
  • al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, salvo revoca.

In caso di revoca, il valore della produzione netta deve essere determinato secondo le regole del comma 1 dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 per almeno un triennio; allo scadere di tale periodo, la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo nuova opzione per il regime di cui all’art. 5 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e la normativa di riferimento, tra cui:

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62, 66, 67 comma 1, 68 comma 1, 71 comma 3 lettera a), 73 comma 4;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate, art. 5 comma 1 e art. 6 comma 1;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, art. 2 comma 1;
  • Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • D.M. 31 luglio 1998 sulle modalità tecniche di trasmissione telematica;
  • D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 361 e art. 1 comma 50 lettera b).

Pubblicazione

Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Data del provvedimento

Il documento è datato Roma, 31 marzo 2008.

Testo integrale

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