Circolare Inail n. 45 del 18 dicembre 2020
Comune di Lampedusa e Linosa. Sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Istruzioni operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per la sospensione e la riduzione al 40% dei versamenti dei premi INAIL dovuti dai soggetti con posizione assicurativa territoriale nel Comune di Lampedusa e Linosa (posseduta alla data del 9/9/2020), per i pagamenti con scadenza dal 1/1/2018 al 21/12/2020 (inclusi i versamenti 2018-2019 già iscritti a ruolo). Sono indicate condizioni, limiti "de minimis", modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, codici di riferimento e modalità di pagamento (F24 o agente della riscossione), nonché le opzioni per chi aveva già usufruito di sospensioni precedenti.
Comune di Lampedusa e Linosa - Sospensione e riduzione dei versamenti dei premi INAIL per l'assicurazione obbligatoria; istruzioni operative
Punti principali
Quadro normativo e presupposto
Norme di riferimento: d.l. 14/8/2020 n.104 art.42-bis (come modificato dal d.l. 9/11/2020 n.149), precedenti disposizioni connesse (d.l. 34/2020 ecc.). La sospensione/riduzione riguarda soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel Comune di Lampedusa e Linosa; per l'individuazione della territorialità rileva la sede operativa.
Soggetti beneficiari e requisito temporale
Possono usufruire della misura i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale nel Comune di Lampedusa e Linosa alla data del 9 settembre 2020; la ratio esclude soggetti con sola sede legale senza attività locale con occupati.
Periodo e importi interessati
La sospensione riguarda i versamenti con scadenza legale dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020, inclusi premi già sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del d.l. 34/2020 e le cartelle relative al 2018-2019 già iscritte a ruolo.
Riduzione al 40% e limiti temporali
I versamenti sospesi possono essere effettuati nel limite del 40% dell'importo dovuto calcolato alla data del 9 novembre 2020; non sono previsti rimborsi di quanto già versato, salvo eventuali eccedenze versate dopo il 9/11/2020 che, su domanda, potranno essere rimborsate.
Opzioni di pagamento per chi ha già comunicato sospensione
I soggetti che avevano comunicato la sospensione ai sensi degli artt.126-127 del d.l.34/2020 e applicato l'art.97 del d.l.104/2020 possono pagare il 50% entro il 21/12/2020 senza sanzioni/interessi e rateizzare il restante 50% fino a 24 rate mensili, senza sanzioni/interessi.
Vincoli "de minimis" e registrazione
La riduzione è un aiuto "de minimis" e va rispettata la disciplina UE (Reg. UE 1407/2013, 1408/2013, 717/2014). Gli aiuti saranno registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato: il Ministero del Lavoro registra il regime e l'INAIL registra gli aiuti individuali (entro il 31/12/2021). Superamento dei massimali rende illegittima la fruizione e comporta recupero.
Comunicazione per fruire dell'agevolazione
I soggetti devono inviare all'Agenzia delle Entrate la comunicazione con il modello approvato (provv. 1/12/2020 n.367275/2020) entro il 21/12/2020; trasmissione diretta o tramite intermediario e invio tramite PEC a dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it. Le comunicazioni saranno trasferite all'INAIL - sede di Agrigento.
Quadro D - INAIL nella comunicazione
Nel QUADRO D (sezione I e II) vanno indicati importi non iscritti a ruolo e importi iscritti a ruolo (cartelle 2018-2019). Usare codice 999242 per i versamenti con scadenza 1/1/2018-21/12/2020 e 999243 per i versamenti sospesi ai sensi degli artt.126-127 (con pagamento secondo art.97). Le prime due rate eventualmente già versate entro il 9/11/2020 non concorrono alla riduzione.
Modalità di pagamento
Per debiti non iscritti a ruolo: versamento con modello F24 indicando il numero di riferimento 999242 o 999243. Per debiti iscritti a ruolo: pagamento direttamente all'agente della riscossione.
Effetti e responsabilità
La misura conserva gli atti già prodotti dall'abrogato d.l.111/2020; l'eventuale mancata registrazione nel Registro nazionale aiuti può implicare obblighi di recupero. L'INAIL registrerà gli aiuti individuali e ne verificherà la compatibilità con i massimali de minimis.
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