Circolare Inail n. 49 del 30 dicembre 2020
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2020, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria (incluso marittimo) e agricoltura, a seguito della delibera Inail e dei decreti ministeriali n. 91 e 92 del 3 agosto 2020. Vengono indicati i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione e per la riliquidazione delle prestazioni in corso, gli importi aggiornati (minimali, massimali, assegni e indennità) e le istruzioni operative per le Sedi locali e la Direzione centrale per l'organizzazione digitale.
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020.
Punti principali
Base giuridica e decorrenza
Riferimenti normativi principali (T.U. 1965 n.1124, d.lgs. 38/2000, decreti ministeriali e delibera CdA Inail n.32/2020). Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2020 approvata dai decreti ministeriali n.91 (industria) e n.92 (agricoltura) del 3/8/2020.
Percentuale e criterio di rivalutazione
La rivalutazione è basata sulla variazione ISTAT dei prezzi al consumo; per il periodo 2018-2019 è stata applicata la variazione dello 0,5% proposta dal CdA e recepita dai decreti ministeriali.
Riferimenti retributivi settore industria
Retribuzione media giornaliera fissata a €79,22; retribuzione annua minima €16.636,20; retribuzione annua massima €30.895,80 (valori da usare per prima liquidazione e riliquidazione rendite).
Valori specifici settore marittimo
Per il personale marittimo mantengono la retribuzione giornaliera €79,22 e il minimale €16.636,20, ma la retribuzione annua massima è elevata per categorie: comandanti e capi macchinisti €44.489,95; primi ufficiali €37.692,88; altri ufficiali €34.294,34.
Riferimenti retributivi settore agricoltura
Retribuzione convenzionale annua per il settore agricoltura €25.106,52. Specifiche per lavoratori subordinati a tempo determinato/indeterminato e per autonomi con i limiti minimi e massimi riportati.
Assegno una tantum in caso di morte
Importo fissato in €10.050,00 per i settori industria e agricoltura.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea in agricoltura
Riferimenti retributivi: minimo giornaliero per lavoratori subordinati a tempo determinato €43,57; per tempo indeterminato valore pari alla retribuzione giornaliera minima del settore industria €48,98.
Coefficienti e criteri di riliquidazione
Coefficienti di rivalutazione delle basi retributive: 1,005 per l'anno 2018 e precedenti; 1,000 per l'anno 2019 e I semestre 2020. La Direzione centrale per l'organizzazione digitale eseguirà la riliquidazione centrale (rateo di marzo 2021) sulla base delle retribuzioni acquisite.
Integrazione rendita e assegno per assistenza continuativa
Per integrazioni rendita del 2019 non definite, il pagamento deve tener conto del rateo rivalutato. L'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato e fissato a €547,75.
Assegni continuativi mensili
Importi rivalutati per fasce di inabilità distinti per settore industria e agricoltura: esempi: inabilità 50-59: industria €307,35 - agricoltura €384,97; 100+ a.p.c.: industria €1.781,92 - agricoltura €1.855,06 (tabella completa nella circolare).
Indirizzi operativi per le Sedi locali
Le Sedi devono riliquidare le rendite ancora non automatizzate, adeguare casi fuori procedura e trattare le liquidazioni particolari segnalate dalla Direzione centrale; le riliquidazioni centrali saranno eseguite con il rateo di marzo 2021.
Prestazioni particolari per rettifica per errore
Le prestazioni particolari (cod. 7-8-9) oggetto di rettifica verranno rivalutate automaticamente con il rateo di marzo 2021 se sono state eseguite le verifiche reddituali; in assenza di verifiche saranno azzerate.
Aggiornamento valori capitali per azione di surroga e regresso
Per le azioni di surroga e regresso in corso, i valori capitali e i montanti dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2020; le Sedi calcoleranno i ratei fino al 30 giugno 2020 e le Avvocature regionali dovranno valutare eventuali rinvii processuali per aggiornare le conclusioni.
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