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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41791/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che il contratto di apertura di credito stipulato in forma pubblica (con garanzia ipotecaria della Limone) non potesse essere esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. perché documentava solo la messa a disposizione della provvista e non l'effettiva utilizzazione della somma (obbligazione attuale di denaro). La banca aveva invece dedotto che l'atto notarile fosse titolo esecutivo e aveva chiesto il riconoscimento e la condanna al pagamento mediante domanda riconvenzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendo che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., un atto pubblico o una scrittura privata autenticata sono titolo esecutivo solo se dall'atto risulti un'obbligazione attuale di somma di denaro. Quando l'atto notarile documenta un credito solo futuro o condizionato (ad esempio la mera messa a disposizione di una provvista non ancora utilizzata), l'efficacia esecutiva può sussistere solo se anche il fatto successivo che determina l'effettivo sorgere del credito sia documentato con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Pertanto la sentenza della Corte d'Appello, che aveva ritenuto esecutivo il contratto senza una prova notarile o autentica dell'effettiva utilizzazione della provvista, è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione per nuova valutazione secondo i principi di diritto enunciati. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    Gli atti ricevuti da notaio o le scritture private autenticate assumono efficacia di titolo esecutivo solo in relazione ad obbligazioni di somme di denaro attuali e certe; se l'atto documenta un credito futuro/condizionato (es. apertura di credito non ancora utilizzata) è necessario che anche l'evento successivo che genera il credito sia documentato con atto pubblico o scrittura privata autenticata

  • art. 615 c.p.c.

    Disciplina dell'opposizione all'esecuzione: i debitori hanno impugnato l'esecuzione davanti al giudice dell'opposizione per contestare la validità del titolo esecutivo

  • art. 346 c.p.c.

    Consente la riproposizione in cassazione delle questioni già dedotte in appello e che rimangono assorbite o da riesaminare dopo la cassazione

  • art. 378 c.p.c.

    Previsione della possibilità di deposito di memorie dalle parti in Cassazione; rilevante proceduralmente nella fase di trattazione

  • art. 112 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo evocato nelle censure di nullità/procedimento e omesso esame, richiamato ma assorbito dalla decisione sulla questione principale

Massime di principio

  • Un atto pubblico notarile o una scrittura privata autenticata è titolo esecutivo solo se dall'atto risulta un'obbligazione di somma di denaro attuale e certa; non basta la mera forma pubblica quando il credito è solo potenziale o condizionato
  • Nel caso di aperture di credito bancario, la sola stipula dell'accordo e la formula esecutiva non rendono automaticamente esigibile il credito: occorre che la utilizzazione della provvista sia documentata con atto pubblico o scrittura privata autenticata per avere efficacia esecutiva
  • Il creditore che intende eseguire deve fornire prova, nella forma richiesta, dell'effettivo sorgere dell'obbligazione (es. accreditamento o utilizzo della provvista) e non può limitarsi a deduzioni presuntive
  • Il debitore può efficacemente opporsi all'esecuzione contestando che l'atto notarile non documenti un'obbligazione attuale; la valutazione richiede accertamento di fatto e di natura formale dell'elemento probatorio
  • Per evitare contestazioni, negli atti notarili relativi a finanziamenti è consigliabile inserire espressamente la dichiarazione di utilizzo della provvista o, successivamente, redigere atto pubblico/scrittura autenticata che dimostri l'effettivo accredito/utilizzo

Testo integrale

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