L.R. Piemonte 1/2022
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 26 gennaio 2022, n. 1 modifica la l.r. 28/2007 precisando che i parametri per gli interventi in materia di edilizia scolastica sono definiti nel provvedimento di cui all’art. 27 e sostituendo i riferimenti ai “piani annuali” con “piani di intervento”. Non comporta oneri finanziari ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR Piemonte.
Modifiche alla disciplina regionale piemontese su istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica
Modifiche alla disciplina regionale su istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica
La legge regionale del Piemonte 26 gennaio 2022, n. 1 interviene puntualmente sulla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, che disciplina istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa. Le modifiche riguardano in particolare il coordinamento tra la disciplina degli interventi e il provvedimento programmatorio previsto dall’articolo 27.
Aggiornamento dei criteri per gli interventi di edilizia scolastica
La legge modifica l’articolo 22 della l.r. 28/2007, chiarendo che le determinazioni sugli interventi devono essere adottate nel rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento di cui all’articolo 27, e non più “sentita la Commissione consiliare competente”.
Inoltre, per la lettera c) del comma 4 dell’articolo 22, il riferimento ai “piani annuali” viene sostituito con quello ai “piani di intervento”. La disciplina risulta quindi orientata a una pianificazione più generale degli interventi, coerente con il quadro programmatorio regionale.
Coordinamento con il provvedimento di programmazione di cui all’articolo 27
La modifica dell’articolo 27 aggiunge, tra i contenuti della lettera e) del comma 2, l’indicazione che il provvedimento deve individuare i criteri generali relativi ai parametri di cui all’articolo 22, comma 4, lettere a), b), c) e d), con specifico riferimento agli interventi di edilizia scolastica.
Ne consegue che i criteri applicativi per gli interventi sono ricondotti a un atto regionale di programmazione, che funge da quadro di riferimento per la disciplina attuativa.
Regime finanziario
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 dic 2021L.R. Piemonte 34/2021
- Legge · 15 dic 2021L.R. Piemonte 33/2021
- Legge · 15 dic 2021L.R. Piemonte 32/2021
- Legge · 14 dic 2021L.R. Piemonte 31/2021
- Legge · 7 dic 2021L.R. Piemonte 30/2021
- Legge · 29 nov 2021L.R. Piemonte 29/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →