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Legge

L.R. Piemonte 1/2022

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 1/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte 26 gennaio 2022, n. 1 modifica la l.r. 28/2007 precisando che i parametri per gli interventi in materia di edilizia scolastica sono definiti nel provvedimento di cui all’art. 27 e sostituendo i riferimenti ai “piani annuali” con “piani di intervento”. Non comporta oneri finanziari ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BUR Piemonte.

Modifiche alla disciplina regionale piemontese su istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica

Modifiche alla disciplina regionale su istruzione, diritto allo studio ed edilizia scolastica

La legge regionale del Piemonte 26 gennaio 2022, n. 1 interviene puntualmente sulla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, che disciplina istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa. Le modifiche riguardano in particolare il coordinamento tra la disciplina degli interventi e il provvedimento programmatorio previsto dall’articolo 27.

Aggiornamento dei criteri per gli interventi di edilizia scolastica

La legge modifica l’articolo 22 della l.r. 28/2007, chiarendo che le determinazioni sugli interventi devono essere adottate nel rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento di cui all’articolo 27, e non più “sentita la Commissione consiliare competente”.

Inoltre, per la lettera c) del comma 4 dell’articolo 22, il riferimento ai “piani annuali” viene sostituito con quello ai “piani di intervento”. La disciplina risulta quindi orientata a una pianificazione più generale degli interventi, coerente con il quadro programmatorio regionale.

Coordinamento con il provvedimento di programmazione di cui all’articolo 27

La modifica dell’articolo 27 aggiunge, tra i contenuti della lettera e) del comma 2, l’indicazione che il provvedimento deve individuare i criteri generali relativi ai parametri di cui all’articolo 22, comma 4, lettere a), b), c) e d), con specifico riferimento agli interventi di edilizia scolastica.

Ne consegue che i criteri applicativi per gli interventi sono ricondotti a un atto regionale di programmazione, che funge da quadro di riferimento per la disciplina attuativa.

Regime finanziario

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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