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Legge

L.R. Basilicata 16/2024

ISTITUZIONE DEL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Normativa regionaleL.R. Basilicata 16/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata un reddito di libertà per donne vittime di violenza, connesso a un progetto personalizzato di autonomia per un periodo da 12 a 36 mesi, e prevede misure collegate su lavoro, patrocinio legale ed educazione alla parità. Sono disciplinati requisiti, procedimento, cause di decadenza, linee guida attuative e copertura finanziaria. Il testo aggiornato comprende modifiche del 2024 e 2025.

Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza in Basilicata

Reddito di libertà per le donne vittime di violenza

La legge istituisce nella Regione Basilicata una misura di sostegno economico e sociale rivolta alle donne vittime di violenza, anche domestica, con l’obiettivo di favorirne autonomia, emancipazione e fuoriuscita dalla condizione di dipendenza economica. Il provvedimento si colloca nel quadro delle tutele contro la violenza di genere e opera esclusivamente sul territorio regionale.

Finalità e principi

La Regione riconosce ogni forma di violenza contro le donne come violazione dei diritti umani fondamentali e ostacolo alla parità tra i sessi. La disciplina richiama i principi della CEDAW e della Convenzione di Istanbul e mira a contrastare violenza morale, fisica, psichica, psicologica, sessuale, sociale ed economica, includendo tratta, riduzione in schiavitù, matrimoni forzati e mutilazioni genitali femminili.

Natura e funzionamento del reddito di libertà

Il reddito di libertà è configurato come un patto tra Regione e beneficiaria: a fronte del sostegno economico, la donna si impegna a partecipare a un progetto personalizzato finalizzato al recupero o all’acquisizione dell’autonomia personale, sociale, economica e lavorativa. La misura può essere riconosciuta alle donne con o senza figli minori ed è prevista per un periodo compreso tra 12 e 36 mesi.

Soggetti beneficiari e requisiti di accesso

Possono accedere alla misura le donne vittime di violenza, secondo la definizione richiamata dalla legge statale di ratifica della Convenzione di Istanbul. La condizione di vittima è certificata dai servizi sociali del comune di residenza oppure, se la donna si è allontanata anche volontariamente, dai servizi sociali del comune del nuovo domicilio. I servizi sociali operano in raccordo con centri antiviolenza e case di accoglienza presenti sul territorio regionale.

Procedura di domanda e presa in carico

La domanda va presentata al comune di residenza o, in caso di trasferimento di domicilio, al comune in cui la donna si è stabilita. La procedura è gratuita per gli aventi diritto e l’amministrazione pubblica acquisisce i certificati necessari sostenendone gli eventuali costi. I comuni, con il supporto di centri antiviolenza e case di accoglienza, predispongono un piano personalizzato di interventi, con priorità per donne con figli minori o con disabilità certificata.

Contenuto del piano personalizzato

Il piano può comprendere, singolarmente o congiuntamente:

  • un sussidio economico;
  • l’accesso a misure di politica attiva del lavoro, formazione e occupazione;
  • percorsi di autoimpiego e avvio di attività in proprio con i relativi incentivi;
  • un aiuto economico per la mobilità geografica, se necessario per allontanarsi dalla violenza;
  • la continuità scolastica per i figli che debbano completare il ciclo di istruzione.

Nella predisposizione dei progetti i comuni possono avvalersi anche dei servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del terzo settore, degli istituti scolastici e degli enti di formazione, nel rispetto dell’autonomia scolastica e previa intesa con l’Ufficio scolastico regionale.

Regole di utilizzo e decadenza

Il contributo non può essere utilizzato per tabacco, alcol, sostanze stupefacenti o prodotti legati al gioco d’azzardo; la violazione comporta la decadenza dal beneficio. Le donne con dipendenze patologiche possono accedere al sussidio solo se hanno intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi la gestione è affidata a centri antiviolenza, case di rifugio o a un amministratore di sostegno temporaneo. Il beneficio cessa comunque quando la donna trova un impiego stabile che le assicuri l’indipendenza economica.

Misure collegate su lavoro, impresa, scuola e assistenza legale

La Regione può attivare intese e protocolli con ministeri competenti e associazioni datoriali per regolare rapporti di lavoro e assunzione delle donne vittime di violenza, e può prevedere incentivi per le imprese che assumono tali donne. Sono previsti inoltre interventi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado e progetti di educazione all’affettività e alla parità di genere, in collaborazione con istituzioni, associazioni femminili ed enti del terzo settore.

In materia di tutela giudiziaria, la Regione sostiene le donne vittime di violenza fisica, sessuale, di maltrattamenti e atti persecutori, contribuendo alle spese di assistenza legale in sede penale e civile, salvo il caso in cui l’interessata abbia diritto al patrocinio a spese dello Stato. È inoltre prevista la possibilità di stipulare protocolli con gli ordini degli avvocati per elenchi di professionisti specializzati nella violenza di genere.

Norme abrogate o non più operative

L’articolo sull’affido familiare è stato abrogato. La previsione sull’esenzione dal pagamento delle imposte regionali per le imprese individuali intestate a donne vittime di violenza è rinviata a successiva legge regionale per la disciplina sostanziale, con definizione degli aspetti applicativi da parte della Giunta.

Disposizioni attuative e criteri di riparto

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve adottare linee guida su criteri e modalità di ripartizione delle risorse. Tali linee guida definiscono, tra l’altro, importo minimo e massimo del contributo, criteri di accesso, selezione delle domande, procedure di pubblicizzazione e verifica, coordinamento con altri interventi regionali e comunali, modalità attuative dei progetti scolastici, eventuali premialità, piano d’azione e cumulabilità con il Reddito di libertà nazionale.

Inoltre, entro 90 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta deve adottare un regolamento di attuazione, di accesso, di decadenza, di esclusione e di gestione complessiva della misura.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge sono autorizzate risorse di euro 40.000 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, a valere sul fondo speciale di parte corrente, e di euro 40.000 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 a valere sulla missione 12, programma 07, titolo 1. Per gli anni successivi la copertura è rinviata agli stanziamenti determinati con la legge di bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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