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Legge

L.R. Basilicata 17/2024

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PERTINENTI ALLE ABITAZIONI

Normativa regionaleL.R. Basilicata 17/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Basilicata istituisce un contributo una tantum per l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza per abitazioni private, fino al 30% della spesa e comunque non oltre 200 euro per dispositivo. La Giunta disciplina bandi, criteri e modalità entro 90 giorni; i contributi sono cumulabili con altre agevolazioni e riguardano spese documentate e già pagate. Copertura finanziaria prevista per il triennio 2024-2026.

Contributo regionale per l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza per abitazioni private

Contributo regionale per dispositivi di sicurezza nelle abitazioni private

La legge della Regione Basilicata promuove la sicurezza della persona e della comunità favorendo l’acquisto e l’installazione di dispositivi di sicurezza pertinenti alle abitazioni private. Si tratta di una misura agevolativa destinata ai proprietari di immobili abitativi e, per i condomìni, all’amministratore condominiale.

Finalità e ambito dell’intervento

La disciplina regionale è orientata a sostenere economicamente gli interventi di protezione delle abitazioni private, nell’ambito delle finalità statutarie di tutela della sicurezza personale e collettiva. L’intervento ha natura contributiva e viene attivato tramite bandi o avvisi regionali, nei limiti delle risorse disponibili.

Misura del contributo e natura dell’agevolazione

Il contributo è riconosciuto nella misura massima del 30% del prezzo di acquisto di ciascun dispositivo di sicurezza installato, IVA compresa. In ogni caso l’importo non può superare 200 euro per dispositivo. La misura è una tantum per ogni singolo richiedente.

Procedura di concessione e documentazione richiesta

La Giunta regionale definisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, criteri, procedure e modalità di erogazione dei contributi, previa consultazione della competente Commissione consiliare permanente. L’erogazione avviene sulla base di idonea documentazione prodotta dal richiedente, che deve attestare anche l’integrale pagamento della spesa risultante dal documento di acquisto, effettuato tramite bonifico bancario o assegno circolare.

Cumulo con altre agevolazioni

Il contributo regionale è cumulabile con eventuali altre agevolazioni o misure nazionali o degli enti locali destinate al medesimo acquisto e installazione, purché tali misure siano previste e vigenti al momento dell’avvio della domanda.

Dispositivi e interventi finanziabili

Rientrano nella nozione di dispositivi di sicurezza:

  • sistemi antifurto, antirapina e antintrusione;
  • porte e persiane blindate, grate e inferriate.

Sono finanziabili, in particolare:

  • apposizione o sostituzione di grate e inferriate su porte o finestre;
  • installazione di porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, spioncini, lucchetti e catenacci;
  • apposizione di tapparelle metalliche con bloccaggi e saracinesche;
  • installazione di apparecchi antifurto e relative centraline;
  • installazione di sistemi di allarme;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • installazione di vetri antisfondamento.

Soggetti legittimati a presentare domanda

La domanda può essere presentata:

  • dal proprietario dell’unità abitativa, quando il dispositivo sia installato su un edificio singolo;
  • dall’amministratore di condominio, quando si tratti di dispositivi di sicurezza installati su immobili inseriti in edifici condominiali.

Copertura finanziaria e durata della misura

La copertura degli oneri è prevista per le annualità 2024, 2025 e 2026 mediante utilizzo di risorse del fondo speciale regionale per spese in conto capitale, con istituzione di appositi capitoli di bilancio. Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio. La Giunta è autorizzata alle variazioni di bilancio necessarie.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

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