Messaggio numero 13316 del 30-3-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio chiarisce quando l’Inps richiede agli enti pagatori l’emissione della comunicazione relativa al pagamento delle pensioni, distinguendo tra comunicazione "emessa", "non emettibile" e "facoltativa". Vengono indicati i casi in cui la stampa è obbligatoria, vietata o opzionale, nonché le regole specifiche per Poste Italiane, San Paolo IMI, Inail, ex Ferrovie dello Stato ed ex Inpdai.
Comunicazioni relative al pagamento delle pensioni
Comunicazioni relative al pagamento delle pensioni
Il documento chiarisce i criteri adottati dall’Inps per la trasmissione e l’emissione delle comunicazioni relative al pagamento delle pensioni da parte degli enti pagatori. La finalità è informare il pensionato sugli elementi che compongono il pagamento e, al tempo stesso, contenere i costi di invio delle comunicazioni.
Origine e finalità della comunicazione
La comunicazione è stata introdotta nell’ambito della ristrutturazione delle procedure informatiche e organizzative sul pagamento delle pensioni, avviata da luglio 1998 con la mensilizzazione dei pagamenti. Con tale riforma si è passati dal pagamento della singola rata della singola pensione al pagamento di tutte le competenze dovute al soggetto, includendo eventuali conguagli, interessi legali, arretrati, conguagli fiscali, recuperi e altri importi accessori.
La comunicazione serve quindi a rendere noto al pensionato quali elementi abbiano inciso sul pagamento. A tale scopo, il flusso inviato a ciascun ente pagatore contiene sia i dati necessari per stampare la comunicazione sia l’informazione che indica se la comunicazione debba essere emessa.
Criteri generali di emissione
L’Inps distingue tre situazioni operative, segnalate dalla procedura Agenda1:
- "Comunicazione: Emessa": è prevista quando il pagamento comprende conguagli positivi o negativi, come arretrati di pensione o conguagli da modello 730. In questi casi l’Istituto riconosce all’ente pagatore i costi di spedizione.
- "Comunicazione: Non emettibile": ricorre quando per quel pagamento l’Istituto ha già emesso una comunicazione di maggior dettaglio, di norma nel primo pagamento di una nuova liquidazione. In tali casi l’ente pagatore non può emettere la comunicazione.
- "Comunicazione: Facoltativa": si verifica quando il pagamento non comprende conguagli. L’ente pagatore può emettere la comunicazione, ma i costi restano a suo carico.
In ogni caso, i dati utili all’emissione della comunicazione vengono comunque trasmessi all’ente pagatore.
Regole specifiche per alcuni enti pagatori e tipologie di pagamento
Il documento precisa alcune modalità particolari:
- Poste Italiane: stampa e consegna la comunicazione, anche se facoltativa, per tutti i pagamenti effettuati in contanti allo sportello. Per gli accrediti su conto corrente postale e su libretto postale, stampa e invia/consegna la comunicazione solo se l’Inps ha indicato la voce "Comunicazione: Emessa".
- San Paolo IMI Spa: inizialmente, per i pagamenti con indicazione "Comunicazione: Facoltativa", i dati non venivano trasmessi, su richiesta dell’istituto di credito, per migliorare le prestazioni trasmissive. A decorrere dal pagamento di aprile 2005, sempre su richiesta di San Paolo IMI Spa, i dati relativi alla comunicazione vengono trasmessi comunque in ogni caso.
- Inail: su specifica richiesta dell’Inail, la comunicazione viene sempre "emessa" per le rendite Inail, sia quando sono corrisposte singolarmente sia quando sono pagate insieme a prestazioni Inps.
- Pensioni ex Ferrovie dello Stato ed ex Inpdai: in origine la comunicazione era sempre emessa per i titolari di pensioni trasferite all’Inps dal Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, soppresso dall’art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall’Inpdai, soppresso dall’art. 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Dal pagamento di gennaio 2005, esaurite le operazioni di subentro e considerata la familiarità dei pensionati con le modalità Inps, la comunicazione viene emessa solo se il pagamento comprende conguagli. Non è prevista l’emissione per i pagamenti con conguagli derivanti esclusivamente da addizionali Irpef.
Regola generale di comportamento dell’Istituto
Di norma, l’Inps chiede all’ente pagatore di emettere la comunicazione quando il pagamento è diverso da quello già comunicato in precedenza con modello TE08 o con modello ObisM. Ciò avviene sia quando il pagamento comprende conguagli a credito o a debito del pensionato, sia quando si riferisce a prestazioni diverse rispetto a quelle del pagamento precedente, come nel caso di un nuovo abbinamento per il pagamento.
L’Inps non richiede invece l’emissione della comunicazione nei pagamenti che non presentano alcun elemento di diversità rispetto al precedente. In tali casi l’ente pagatore può emettere la comunicazione in via facoltativa, senza addebitare le spese all’Istituto.
Obiettivo della disciplina
La soluzione adottata mira a bilanciare due esigenze: da un lato informare il pensionato sui conguagli che hanno inciso sul pagamento, dall’altro limitare il costo complessivo di invio delle comunicazioni.
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