Risposta n. 13 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento fiscale delle "management fees" ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Egitto
Il quesito
Se la Società italiana ha diritto al credito d'imposta in Italia per le ritenute operate in Egitto sui corrispettivi per servizi (management fees) e se può usufruire di tale credito nella dichiarazione del periodo d'imposta X+3 relativamente a ritenute versate in Egitto per il Contratto 1.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che i compensi qualificabili come management fees rientrano nell'art.22 della Convenzione Italia‑Egitto, che autorizza la tassazione concorrente da parte dello Stato della fonte; poiché la tassazione egiziana sarebbe conforme al Trattato, la Società ritiene di poter ottenere in Italia il credito d'imposta previsto dall'art.23 del Trattato e, una volta divenuta definitiva l'imposizione estera (irripetibilità), di poter computare il credito nella dichiarazione X+3.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia, assumendo che la Società non abbia stabile organizzazione in Egitto e che i servizi siano prestati dall'Italia e prescindendo dall'accertamento formale della qualificazione come management fees (dato dichiarato dall'istante), conferma che l'art.22 della Convenzione consente all'Egitto di tassare tali corrispettivi e che l'imposizione egiziana è conforme al Trattato; di conseguenza la Società ha diritto in Italia al credito d'imposta ai sensi dell'art.23 del Trattato e dell'art.165 del TUIR (Quesito 1). Quanto al Quesito 2, l'Agenzia osserva che la ricevuta "Opinion" dall'amministrazione egiziana non costituisce un diniego di rimborso e quindi non prova l'irripetibilità delle imposte; pertanto il credito non può essere ancora computato nella dichiarazione X+3 fino a quando l'imposizione estera non diventi definitiva (esaurimento mezzi di tutela o diniego espresso), momento in cui si potrà chiedere il credito nella prima dichiarazione utile secondo le regole dell'art.165 TUIR e la circolare 9/E/2015.
Testo integrale
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