L.R. Lombardia 7/2014
Istituzione del comune di Cornale e Bastida, mediante la fusione dei comuni di Cornale e Bastida Dé Dossi, in provincia di Pavia(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce, in provincia di Pavia, il nuovo comune di Cornale e Bastida mediante fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi. Disciplina partecipazione delle comunità originarie, rapporti conseguenti alla fusione e copertura delle spese della consultazione popolare e delle attività provinciali. Applicazione legata agli eventi e agli stanziamenti del 2014.
Fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi in Cornale e Bastida
Fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi
La legge regionale della Lombardia dispone la fusione dei comuni di Cornale e Bastida de' Dossi, in provincia di Pavia, in un unico nuovo ente locale denominato Cornale e Bastida. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio dei due comuni interessati, come risultante alla data di entrata in vigore della legge.
Denominazione e territorio del nuovo comune
Il nuovo comune assume la denominazione di Cornale e Bastida a seguito della consultazione popolare svolta ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia. Il territorio del nuovo ente coincide con l'insieme dei territori già appartenenti ai due comuni soppressi.
Partecipazione delle comunità di origine
Lo statuto del nuovo comune deve assicurare alle comunità di origine forme adeguate di partecipazione e di decentramento dei servizi. La norma impone quindi un vincolo statutario finalizzato a preservare la rappresentanza e l'accessibilità dei servizi per i nuclei territoriali originari.
Rapporti conseguenti alla fusione
I rapporti derivanti dalla fusione dei territori comunali sono regolati dalla provincia di Pavia ai sensi della disciplina regionale sulle circoscrizioni comunali e provinciali. La gestione di tali rapporti è dunque affidata all'ente provinciale secondo le modalità previste dalla normativa richiamata.
Rimborso delle spese provinciali
Le spese sostenute dalla provincia di Pavia per l'attuazione delle funzioni relative ai rapporti conseguenti alla fusione sono liquidate e rimborsate con decreto del dirigente competente. Il procedimento avviene secondo le regole dettate dalla legge regionale sull'organizzazione e personale e dalla disciplina delle circoscrizioni comunali e provinciali.
Copertura finanziaria
La legge prevede la copertura delle spese per la consultazione popolare e per le attività connesse alla fusione nell'ambito degli stanziamenti del bilancio regionale per l'esercizio 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016. Le risorse sono reperite mediante riduzione del fondo di riserva, rispettivamente per la missione relativa a elezioni e consultazioni popolari e per quella relativa ai rapporti con le altre autonomie territoriali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 30 gen 2014L.R. Lombardia 2/2014
- Legge · 30 gen 2014L.R. Lombardia 3/2014
- Legge · 30 gen 2014L.R. Lombardia 4/2014
- Legge · 30 gen 2014L.R. Lombardia 5/2014
- Legge · 30 gen 2014L.R. Lombardia 6/2014
- Legge · 30 gen 2014L.R. Lombardia 8/2014
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →