Circolare INAIL n. 46 del 21 settembre 2012
Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Riscossione agevolata dei premi prevista dall'articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la riscossione agevolata dei premi sospesi per il sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, prevista dalla legge n. 183/2011, può essere applicata con riduzione al 40% solo nei limiti del regime de minimis, in attesa della decisione della Commissione europea sulla misura notificata. Per i soggetti rientranti nel de minimis continuano i versamenti in 120 rate mensili con riduzione, previa dichiarazione sostitutiva entro 30 giorni. Per chi non rientra nei massimali comunitari, la riduzione non si applica: occorre versare la differenza già agevolata e calcolare le rate future sull’intero importo, con indicazioni operative specifiche per il modello F24 e con decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Sisma Abruzzo 2009: riscossione agevolata dei premi e limiti de minimis
Sisma Abruzzo 2009: riscossione agevolata dei premi e limiti de minimis
La circolare interviene sulla ripresa della riscossione agevolata dei premi sospesi per il sisma Abruzzo del 6 aprile 2009, già disciplinata dalla legge n. 183/2011 e richiamata dalla precedente circolare n. 3/2012. Il documento chiarisce gli effetti della normativa sugli aiuti di Stato e le modalità operative da seguire in attesa della decisione della Commissione europea.
Quadro normativo e qualificazione come aiuto di Stato
L'articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011 aveva previsto che la riscossione riprendesse senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante pagamento in 120 rate mensili di pari importo a decorrere da gennaio 2012, con riduzione al 40% dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto dei versamenti già effettuati.
A seguito della nota informativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la circolare precisa che tale riduzione costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La misura è stata notificata alla Commissione europea il 2 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. In attesa dell'esito della procedura, l'applicazione della riduzione non è generalizzata.
Ambito di applicazione della riduzione al 40%
La riscossione agevolata con riduzione al 40% può essere applicata solo ai soggetti che rientrano nei limiti del regime de minimis previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Per tutti gli altri soggetti, l'agevolazione resta sospesa fino alla decisione della Commissione europea, con applicazione provvisoria della sola rateizzazione in 120 rate senza riduzione.
Soggetti rientranti nel de minimis
I soggetti che rispettano i massimali comunitari possono continuare a versare i premi in 120 rate mensili con riduzione al 40%, secondo le modalità già indicate nella circolare n. 3/2012. Per mantenere il beneficio, devono presentare alla competente sede Inail la dichiarazione sostitutiva prevista dal modello allegato entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.
I massimali richiamati dalla circolare sono i seguenti:
- euro 200.000, quale limite generale;
- euro 100.000 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada;
- euro 30.000 per le imprese attive nel settore della pesca;
- euro 7.500 per le imprese attive nel settore della produzione agricola.
Tali importi rappresentano il complesso degli aiuti de minimis concedibili alla medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari, comprensivi dell'esercizio in corso e dei due precedenti.
Soggetti non rientranti nel de minimis
Per i soggetti che non rientrano nei limiti de minimis e che hanno già fruito della riscossione agevolata con riduzione al 40% da gennaio 2012 fino alla data della circolare, il documento impone il versamento della differenza pari al 60% maggiorata degli interessi, in unica soluzione. Il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare.
Sempre per uniformità operativa con l'Inps, dal 16 ottobre 2012 le rate devono essere calcolate sull'intero importo originariamente sospeso, senza alcuna riduzione, fino a nuove determinazioni della Commissione europea.
Istruzioni operative per il modello F24
La circolare indica i progressivi richiesta da riportare nel modello F24.
Per i soggetti in de minimis che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, il versamento rateale può proseguire con:
- 999158, in sostituzione del precedente 999148;
- 999159, in sostituzione dei precedenti 999148, 999150 e 999151.
Per i soggetti che non rientrano nel de minimis, sia per il versamento in unica soluzione della differenza già maturata sia per le rate successive dal 16 ottobre 2012, devono essere utilizzati i seguenti progressivi:
- 999148 per le persone giuridiche con volume d'affari 2009 superiore a euro 200.000, beneficiarie della sospensione fino al 30 giugno 2010;
- 999149 per le persone fisiche, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010;
- 999150 per le persone giuridiche con volume d'affari 2009 non superiore a euro 200.000, in base alla dichiarazione IVA, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010;
- 999151 per le persone giuridiche con volume d'affari 2009 non superiore a euro 200.000, in base ai dati contabili in possesso del contribuente, beneficiarie della sospensione fino al 15 dicembre 2010.
Decadenza dal beneficio e interessi
Il mancato pagamento di due rate consecutive determina la decadenza dalla riscossione agevolata. In tal caso, il debito residuo deve essere versato in unica soluzione alla prima scadenza utile. Sugli importi dovuti per rate non versate o versate in ritardo si applicano gli interessi legali.
Punti principali
Quadro normativo e natura dell'agevolazione
La circolare richiama l'articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011, che prevede la ripresa della riscossione senza sanzioni, interessi e oneri accessori in 120 rate mensili a decorrere da gennaio 2012, con riduzione al 40% dell'ammontare dovuto. Tuttavia, a seguito delle valutazioni del Ministero del lavoro, la misura è qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE ed è stata notificata alla Commissione europea il 2 luglio 2012 ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Applicazione limitata ai soggetti in de minimis
In attesa della decisione della Commissione europea, la riduzione al 40% può essere applicata solo ai soggetti che rientrano nei limiti del de minimis previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Per questi soggetti restano valide le modalità operative già indicate nella circolare n. 3/2012, purché sia presentata alla sede Inail competente la dichiarazione sostitutiva entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare.
Massimali de minimis
I massimali richiamati variano in base al settore di attività e corrispondono all'importo complessivo degli aiuti concedibili a una medesima impresa nell'arco di tre esercizi finanziari: euro 200.000 in via generale, euro 100.000 per il trasporto su strada, euro 30.000 per la pesca, euro 7.500 per la produzione agricola.
Trattamento dei soggetti non rientranti nel de minimis
I soggetti che non rientrano nei limiti de minimis e che hanno già beneficiato della riduzione al 40% da gennaio 2012 alla data della circolare devono versare in un'unica soluzione la differenza pari al 60%, maggiorata degli interessi. Il pagamento deve avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare. Dal 16 ottobre 2012 le rate devono essere calcolate sull'intero importo sospeso, senza riduzione, in attesa della decisione comunitaria.
Istruzioni operative e codici da indicare nel modello F24
I soggetti in de minimis che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva possono proseguire il versamento rateale utilizzando i progressivi richiesta 999158, in sostituzione del precedente 999148, e 999159, in sostituzione dei precedenti 999148, 999150 e 999151. I soggetti non rientranti nel de minimis devono usare i progressivi 999148, 999149, 999150 o 999151, secondo la tipologia di beneficiario e il regime di sospensione applicabile, sia per il conguaglio della differenza già scaduta sia per le rate successive.
Decadenza e interessi
Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio della riscossione agevolata e il residuo debito deve essere corrisposto in unica soluzione alla prima scadenza utile. Sugli importi dovuti per rate non versate o versate in ritardo si applicano gli interessi legali.
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