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Legge

L.R. Marche 7/2022

Ulteriori modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura)

Normativa regionaleL.R. Marche 7/2022Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna in più punti la l.r. 21/2011 sulla multifunzionalità dell’azienda agricola e sulla diversificazione in agricoltura, introducendo nuove definizioni, riformulando varie disposizioni e aggiungendo articoli e commi. Non contiene misure finanziarie nuove, salvo la clausola di invarianza. Alcune disposizioni della stessa legge risultano poi abrogate nel 2022, rendendo l’atto oggi solo parzialmente attuale.

Modifiche alla disciplina regionale sulla multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura

Modifiche alla disciplina regionale sulla multifunzionalità agricola e la diversificazione in agricoltura

La legge regionale 31 marzo 2022, n. 7 interviene sulla l.r. 14 novembre 2011, n. 21, che disciplina la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione in agricoltura nella Regione. Il provvedimento aggiorna definizioni, requisiti, procedure e ambiti applicativi della normativa previgente, con effetti limitati al territorio regionale.

Ambito dell’intervento normativo

L’atto non riscrive integralmente la disciplina, ma modifica in modo diffuso numerosi articoli della l.r. 21/2011. In particolare:

  • aggiunge nuove definizioni e ipotesi applicative;
  • sostituisce interi articoli della legge del 2011;
  • introduce nuovi articoli e commi;
  • elimina alcune previsioni precedenti considerate non più coerenti con il quadro aggiornato.

Contenuto sostanziale delle modifiche

La legge interviene su diversi profili della disciplina regionale sulla multifunzionalità agricola, tra cui:

  • l’ambito delle attività connesse e diversificate esercitabili dall’impresa agricola;
  • le condizioni per lo svolgimento di tali attività;
  • i requisiti e i limiti organizzativi e operativi previsti dalla normativa regionale;
  • le disposizioni relative a controlli, disciplina amministrativa e ulteriori regole di settore;
  • la riorganizzazione di alcuni passaggi procedurali e di dettaglio.

Il testo consolidato non riporta il contenuto puntuale delle singole sostituzioni, ma evidenzia che la disciplina è stata aggiornata in modo esteso su più articoli della legge del 2011.

Nuove introduzioni e abrogazioni interne

Tra gli interventi espressamente indicati risultano:

  • l’inserimento di una nuova lettera h bis) all’art. 2 della l.r. 21/2011;
  • la sostituzione di alcune lettere del comma 2 dell’art. 3 e l’aggiunta della lettera e bis);
  • la sostituzione integrale degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 15;
  • l’inserimento dell’art. 8 bis e dell’art. 20 bis;
  • l’aggiunta del comma 2 bis all’art. 10;
  • modifiche ai commi degli articoli 11, 12, 13, 16, 20, 37 e 38;
  • l’abrogazione della lettera d bis) del comma 4 dell’art. 23;
  • l’abrogazione del comma 1 bis dell’art. 16.

Regime economico-finanziario

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria. Essa qualifica il provvedimento come ordinamentale e precisa che:

  • dall’applicazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale;
  • l’attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente.

Attualità della legge

L’atto è oggi solo parzialmente utile, perché alcune sue disposizioni risultano successivamente abrogate dalla l.r. 27 luglio 2022, n. 17, in particolare gli articoli 15 e 21 della legge regionale n. 7/2022. Resta comunque rilevante come testo di modifica della l.r. 21/2011, per la parte non successivamente travolta da abrogazione.

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