Risoluzione n. 15 del 23/03/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione disciplina le modalità con cui i sostituti d’imposta comunicano all’Agenzia delle entrate la sede telematica per ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4, indicando soggetti obbligati, uso del quadro CT o del modello CSO, dati richiesti e termini di trasmissione e variazione.
Comunicazione telematica dei dati dei modelli 730-4 (CSO e quadro CT)
Comunicazione telematica dei dati relativi ai modelli 730-4
La risoluzione illustra gli adempimenti connessi alla ricezione in via telematica dei risultati contabili dei modelli 730-4 da parte dei sostituti d’imposta. Vengono richiamate le norme di riferimento, le modalità operative tra quadro CT e modello CSO, nonché i termini per l’invio e l’aggiornamento delle comunicazioni.
Quadro normativo e finalità
L’articolo 16, comma 4-bis, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, prevede che i sostituti d’imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, debbano ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. A tal fine essi devono comunicare all’Agenzia la sede telematica, propria o di un intermediario, presso cui ricevere il flusso dei modelli 730-4.
Dal 2016, in via sperimentale, sono inclusi nel flusso telematico anche i sostituti d’imposta che si avvalgono del Service Personale Tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze (NoiPa), secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016, come modificato dal provvedimento del 21 marzo 2016.
Obblighi introdotti dal decreto legislativo n. 175 del 2014
L’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata, ha introdotto a partire dall’anno 2015 due obblighi per i sostituti d’imposta:
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 7 marzo, le Certificazioni Uniche dei redditi erogati nel periodo d’imposta precedente, già rilasciate ai percipienti entro il 28 febbraio;
- comunicare entro il 7 marzo la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4, unitamente alle Certificazioni Uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del DPR 22 luglio 1998, n. 322.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate disciplina inoltre i termini e le modalità per la variazione delle scelte già effettuate.
Certificazione Unica e quadro CT
Il quadro CT, contenuto nella Certificazione Unica, è riservato ai sostituti d’imposta che:
- non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello CSO;
- trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
Le istruzioni al quadro C prevedono che, se il sostituto effettua più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, il quadro CT debba essere compilato per ogni fornitura. In tale ipotesi, ai fini della messa a disposizione dei risultati contabili, vengono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuto nell’ultimo invio effettuato.
Per esigenze di coordinamento dei processi di acquisizione dei dati relativi ai modelli 730-4, dopo il 14 marzo non è più possibile inserire il quadro CT all’interno della Certificazione Unica.
Modello CSO: utilizzo e destinatari
I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT devono utilizzare il modello CSO, denominato "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate".
Il modello CSO è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 ed è disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche modificate con provvedimento del 16 marzo 2016.
Il modello deve essere trasmesso tramite i servizi telematici:
- direttamente dal sostituto d’imposta;
- oppure tramite un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 3 luglio 1998, n. 322.
Lo stesso modello CSO deve essere utilizzato anche per variare i dati già comunicati dal 2011 con il modello CSO oppure con il quadro CT della Certificazione Unica 2015 o 2016, ad esempio in caso di cambio dell’intermediario.
Dati richiesti nella comunicazione e nei casi di variazione
Nel modello di comunicazione deve essere indicato, tra l’altro, il numero di protocollo dell’ultimo modello 770 Semplificato presentato dal sostituto nell’anno precedente a quello di invio della comunicazione.
In caso di variazione dei dati già inviati con il modello CSO, va indicato il numero di protocollo attribuito all’ultima comunicazione trasmessa e regolarmente acquisita che si intende modificare.
Se invece si intende variare dati già trasmessi con il quadro CT, occorre indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente tale quadro, validamente presentato, composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale "999999".
I numeri di protocollo possono essere reperiti:
- dalle ricevute di trasmissione;
- dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta.
In alternativa, tali dati possono essere richiesti presso un ufficio dell’Agenzia delle entrate mediante richiesta sottoscritta:
- dal sostituto d’imposta persona fisica o dal rappresentante legale della società o ente, con allegata fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore;
- oppure da un delegato, in tal caso con delega del sostituto d’imposta e fotocopie del documento d’identità del delegante e del delegato.
Termini di trasmissione del modello CSO
Dal 23 marzo è possibile trasmettere le comunicazioni con il modello CSO. I sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, il modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT devono inviare la comunicazione entro il 22 aprile 2016.
Le comunicazioni CSO inviate successivamente al 22 aprile 2016 saranno acquisite con effetto sui modelli 730-4 del 2017.
Per le sole comunicazioni di variazione dei dati, le informazioni sono considerate se la comunicazione CSO è trasmessa entro il 27 maggio 2016; in caso contrario, saranno anch’esse considerate per i modelli 730-4 del 2017.
Sintesi operativa
Il documento, quindi, chiarisce che la comunicazione della sede telematica per la ricezione dei 730-4 è un adempimento essenziale per i sostituti d’imposta. Stabilisce quando utilizzare il quadro CT o il modello CSO, quali dati di protocollo inserire, come recuperare tali dati e quali sono le scadenze per l’invio originario e per le successive variazioni.
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