Deliberazione n. 277 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Facebook, Instagram e Telegram senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale contenuto acquisito in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento non contiene una sanzione, ma solo la ratifica delle misure adottate in via d’urgenza.
Ratifica di provvedimenti urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti urgenti adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa a materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente oggetto di diffusione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram senza il consenso della persona interessata.
Origine del procedimento e potere di intervento
L’art. 144-bis del Codice, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn, attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che l’Autorità decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Nel caso di specie, la persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme indicate. Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente competente ha adottato in via d’urgenza i provvedimenti nn. 179 e 180 del 26 aprile 2024.
Misure urgenti imposte ai gestori delle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno imposto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram;
- ricevere il materiale in formato hash, ai fini dell’adozione delle misure di blocco.
A tali società è stato inoltre prescritto di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, ma solo a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, con l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di darne tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 9 maggio 2024, ha ratificato i provvedimenti adottati d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una contestazione sanzionatoria né una quantificazione di importi, ma esclusivamente la conferma delle misure urgenti di prevenzione della diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento urgente nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. La norma attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni su registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, che possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 179 e 180 del 26 aprile 2024. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, mediante trasmissione del contenuto in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatoria
Alle medesime società è stato prescritto di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 9 maggio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 179/2024 e 180/2024 adottati dal dirigente competente in data 11 aprile 2024 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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