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Calcolo degli interessi legali

Inserisci il capitale e il periodo: il calcolatore applica automaticamente il saggio legale previsto per ciascun anno e ti mostra il conteggio passo per passo.

Il giorno iniziale è escluso dal conteggio.

Il giorno finale è incluso.

Ammessa nei limiti dell’art. 1283 c.c.

Strumento informativo: gli importi e le scadenze vanno sempre verificati sulle fonti ufficiali prima del deposito o del pagamento.

Criteri applicati al calcolo

Il saggio legale, periodo per periodo

Il saggio degli interessi legali è determinato ai sensi dell’art. 1284 c.c. e può variare nel tempo. Il calcolo suddivide automaticamente l’intervallo in corrispondenza di ogni variazione del tasso e applica a ciascun periodo il saggio vigente. Dal 1° gennaio 2026 il saggio è pari all’1,6%, secondo il DM 10 dicembre 2025.

Computo dei giorni e base di calcolo

Il giorno iniziale è escluso dal computo, mentre quello finale è incluso. Per ciascun periodo vengono considerati i giorni effettivamente trascorsi, compresi i 366 giorni degli anni bisestili, mantenendo il divisore 365. Gli interessi sono determinati secondo la formula I = C × S × N / 36.500.

Capitalizzazione e art. 1283 c.c.

Se selezionata, la capitalizzazione aggiunge al capitale gli interessi maturati alle scadenze previste, applicando successivamente il calcolo anche sul nuovo montante. L’anatocismo resta soggetto ai limiti dell’art. 1283 c.c., in particolare quanto a interessi scaduti da almeno sei mesi, domanda giudiziale, convenzione successiva alla scadenza e usi normativi.

Domande frequenti

Dal 1° gennaio 2026 il saggio degli interessi legali è pari all’1,6% annuo, secondo il DM 10 dicembre 2025. Il tasso era pari al 2% nel 2025 e al 2,5% nel 2024. Se il periodo inserito comprende più anni, il calcolatore lo suddivide automaticamente e applica a ciascun intervallo il saggio legale vigente.

Il dies a quo è escluso, mentre il dies ad quem è incluso nel computo. Il calcolatore applica questo criterio a ciascun periodo interessato da una variazione del saggio, determinando separatamente i giorni e gli interessi maturati.

L’art. 1283 c.c. disciplina la produzione di interessi sugli interessi già maturati. Salvo usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi dalla domanda giudiziale oppure per effetto di una convenzione successiva alla loro scadenza, purché siano dovuti da almeno sei mesi. La capitalizzazione disponibile nel calcolatore esegue il conteggio matematico secondo la periodicità selezionata: la verifica della sua applicabilità al caso concreto resta necessaria.

Non necessariamente. Nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali trova applicazione la disciplina degli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002, basata sul tasso di riferimento previsto dalla normativa maggiorato di 8 punti percentuali, salvo le specifiche condizioni applicabili. Per questi casi va utilizzato il calcolatore dedicato agli interessi di mora.

Il periodo viene suddiviso in tanti intervalli quanti sono i saggi applicabili. Per ciascun intervallo il calcolatore determina i giorni di competenza e applica il relativo tasso; gli importi così ottenuti vengono poi sommati nel risultato complessivo.

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