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Calcolo degli interessi di mora

Inserisci l’importo dovuto e il periodo di ritardo: il calcolatore applica automaticamente il tasso di mora previsto per ciascun semestre e ti mostra il conteggio passo per passo.

Il giorno di scadenza è escluso: la mora decorre dal giorno successivo.

Di solito il giorno del pagamento, incluso.

Maggiorazione ulteriore: art. 62 D.L. 1/2012 e D.Lgs. 198/2021.

Strumento informativo: gli importi e le scadenze vanno sempre verificati sulle fonti ufficiali prima del deposito o del pagamento.

Criteri applicati al calcolo

Tasso di riferimento e maggiorazione

Il tasso di riferimento è determinato ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 231/2002 su base semestrale: per il primo semestre si applica quello in vigore al 1° gennaio, per il secondo quello in vigore al 1° luglio. Per le transazioni concluse dal 1° gennaio 2013 il tasso è maggiorato di 8 punti percentuali; per quelle concluse entro il 31 dicembre 2012 continua ad applicarsi la maggiorazione previgente di 7 punti.

Decorrenza e termini di pagamento

Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora. Quando il contratto non stabilisce un termine, il D.Lgs. 231/2002 individua i termini legali a partire dalla ricezione della fattura, delle merci o dei servizi, oppure dall’eventuale accettazione o verifica prevista.

Prodotti agricoli e alimentari

Per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari si applica la disciplina specifica del D.Lgs. 198/2021. Al tasso degli interessi legali di mora si aggiunge un’ulteriore maggiorazione di 4 punti percentuali. Il calcolatore tiene conto anche dei regimi precedenti applicabili ai periodi storici interessati dal conteggio.

Domande frequenti

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2026 il tasso di riferimento è stato pari al 2,15% e, con la maggiorazione di 8 punti prevista dal D.Lgs. 231/2002, il tasso di mora complessivo al 10,15%. Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 il tasso di riferimento è pari al 2,40%, per un tasso complessivo del 10,40%. Se il periodo attraversa più semestri, il calcolatore applica automaticamente a ciascun intervallo il relativo tasso.

No. Nelle transazioni commerciali soggette al D.Lgs. 231/2002 gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora. L’eventuale diffida può avere altre funzioni nel recupero del credito, ma non è necessaria per determinare la decorrenza degli interessi.

No. La disciplina del D.Lgs. 231/2002 riguarda le transazioni commerciali tra imprese e quelle tra imprese e pubbliche amministrazioni aventi a oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento. Nei rapporti con un consumatore occorre individuare il diverso regime degli interessi applicabile al caso concreto.

Sì. Oltre agli interessi moratori, l’art. 6 del D.Lgs. 231/2002 riconosce al creditore un importo forfettario di 40 € a titolo di risarcimento dei costi di recupero, ferma la possibilità di ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori costi secondo quanto previsto dalla norma.

Il periodo viene suddiviso automaticamente in corrispondenza di ogni variazione del tasso di riferimento. Per ciascun intervallo vengono applicati il tasso e la maggiorazione previsti dal regime applicabile, e gli interessi risultanti vengono poi sommati nel conteggio complessivo.

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