Ordinanza del 22/10/2021 n. 29505 - Corte di Cassazione
ICI - Agevolazione per abitazione principale - Esclusione per mancato utilizzo come dimora abituale - Prova - Bassi consumi energetici - Prova contraria - Residenza anagrafica nell'immobile - Insufficiente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso avverso avvisi di accertamento ICI per gli anni 2009-2011 per mancato riconoscimento dell'agevolazione per abitazione principale ai sensi del D.Lgs. n.504/1992, art.8. La CTR ha ritenuto che i bassi consumi elettrici nel triennio, documentati dal Comune, abbiano superato la presunzione di residenza effettiva risultante dall'anagrafe; la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando che le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo superabile da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.
ICI - esclusione agevolazione per abitazione principale per mancato utilizzo (bassi consumi elettrici)
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