L.R. Basilicata 49/2021
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 1997, N. 38 (NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO), COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 38/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Basilicata n. 49/2021 modifica la l.r. 38/1997 in materia di difesa dal rischio sismico: per le sopraelevazioni richiede una certificazione del collaudatore sul numero massimo di piani e sull’idoneità della struttura, senza sostituire la certificazione dell’Ufficio tecnico regionale; per le opere strutturali con vita nominale già superata al 16 novembre 2021 concede 2 anni per produrre la certificazione di idoneità statica, consentendone l’uso nel frattempo.
Modifiche alla disciplina regionale sismica su sopraelevazioni e idoneità statica degli edifici in Basilicata
Modifiche alla disciplina regionale sismica in Basilicata
La legge regionale Basilicata 16 novembre 2021, n. 49 interviene sulla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38, che disciplina le funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Il provvedimento aggiorna due profili specifici: le sopraelevazioni e l’utilizzo di opere strutturali con vita nominale già superata.
Sopraelevazioni: certificazione del collaudatore
Per gli interventi di sopraelevazione, alla denuncia dei lavori deve essere allegata una certificazione del collaudatore che:
- indichi il numero massimo di piani realizzabili;
- attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Il deposito di tale certificazione non sostituisce la certificazione dell’Ufficio tecnico regionale prevista dall’art. 90 del d.P.R. n. 380/2001. L’autorizzazione dell’Ufficio tecnico regionale continua quindi a essere necessaria e viene rilasciata nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina regionale richiamata.
Opere strutturali con vita nominale superata: regime transitorio
Per le opere strutturali la cui vita nominale risulti già superata alla data di entrata in vigore della legge, la norma introduce un termine transitorio di due anni dalla medesima data per produrre la certificazione di idoneità statica.
Durante questo periodo transitorio è consentito continuare a utilizzare le opere, fino alla scadenza del termine entro il quale deve essere depositato il certificato.
Ambito temporale di efficacia
La disciplina transitoria relativa alla certificazione di idoneità statica si applica solo alle opere strutturali con vita nominale già superata al 16 novembre 2021. Per tali opere, il termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 49/2021.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 16 nov 2021L.R. Basilicata 48/2021
- Legge · 26 nov 2021L.R. Basilicata 50/2021
- Legge · 30 nov 2021L.R. Basilicata 54/2021
- Legge · 30 nov 2021L.R. Basilicata 53/2021
- Legge · 30 nov 2021L.R. Basilicata 52/2021
- Legge · 30 nov 2021L.R. Basilicata 51/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →