DECRETO LEGISLATIVO 14 giugno 2011, n. 104
Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina il rapporto tra Amministrazione e organismi riconosciuti per ispezione, controllo e certificazione delle navi battenti bandiera italiana, in attuazione delle convenzioni internazionali e della normativa UE. Regola autorizzazioni, affidamenti, verifiche, obblighi informativi, sospensioni/revoche e tariffe, con disposizioni transitorie per gli organismi già operanti alla data di entrata in vigore.
Autorizzazione e affidamento agli organismi riconosciuti per ispezione e certificazione delle navi italiane
Autorizzazione e affidamento degli organismi riconosciuti per le navi italiane
Il provvedimento disciplina il rapporto tra l’Amministrazione e gli organismi riconosciuti incaricati di ispezione, controllo e certificazione delle navi battenti bandiera italiana. L’obiettivo è garantire la conformità alle convenzioni internazionali sulla sicurezza della navigazione e sulla prevenzione dell’inquinamento marino, favorendo al tempo stesso la libera prestazione dei servizi.
Ambito di applicazione e finalità
Il decreto stabilisce le condizioni alle quali l’Amministrazione può:
- autorizzare un organismo riconosciuto a rilasciare certificati statutari e a svolgere ispezioni e controlli;
- affidare in tutto o in parte a un organismo riconosciuto le attività di ispezione e controllo, riservandosi però il rilascio dei certificati.
L’azione amministrativa deve svolgersi nel rispetto dei principi di non discriminazione ed efficacia.
Definizioni rilevanti
Ai fini del decreto, rilevano in particolare:
- la nozione di nave, limitata alle navi di bandiera italiana rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
- la nozione di organismi riconosciuti, identificati ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
- le convenzioni internazionali richiamate, tra cui SOLAS 74, LL66 e MARPOL 73/78, con alcune esclusioni specifiche indicate dal testo;
- il certificato statutario, rilasciato dallo Stato o per suo conto da un organismo riconosciuto;
- l’Amministrazione competente, individuata in base alla convenzione interessata tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero delle imprese e del made in Italy.
Adempimento degli obblighi internazionali
L’Amministrazione deve dare esecuzione alle norme sulle ispezioni, sui controlli e sul rilascio dei certificati statutari e dei certificati di esenzione previsti dalle convenzioni internazionali. Opera inoltre secondo le linee guida IMO richiamate dal decreto.
Autorizzazione e affidamento: contenuto e competenza
L’autorizzazione al rilascio dei certificati statutari e all’esecuzione delle ispezioni è adottata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per i profili di competenza, quando l’Amministrazione non provveda direttamente.
L’affidamento dei compiti di ispezione e controllo è disposto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministeri competenti, quando l’Amministrazione non svolga direttamente tali attività. In tal caso il potere di rilascio dei certificati resta all’Amministrazione, salvo specifiche previsioni relative ai certificati radioelettrici e ad altri casi richiamati dal decreto.
Per i certificati statutari affidati ai sensi della disciplina generale, il rilascio avviene in Italia tramite le autorità marittime locali e all’estero tramite le autorità consolari. L’organismo affidatario trasmette all’Amministrazione i dati tecnici degli accertamenti effettuati, che vengono verificati prima del rilascio del certificato.
Limiti al numero degli organismi
L’Amministrazione può limitare il numero degli organismi autorizzati o affidati, quando esistano motivate esigenze. La limitazione opera nel quadro delle regole del decreto e delle clausole richiamate in materia di accordi e trattamento reciproco.
Accordo scritto con l’organismo
Prima di autorizzare o affidare compiti a un organismo riconosciuto, l’Amministrazione deve stipulare un accordo scritto che definisce funzioni e compiti specifici. L’accordo deve prevedere, tra l’altro:
- il richiamo alle linee guida IMO sul rilascio delle autorizzazioni;
- l’indennizzo a favore dell’Amministrazione se questa sia condannata a risarcire danni derivanti da dolo o colpa imputabili ai servizi dell’organismo;
- controlli periodici dell’Amministrazione o di un ente imparziale da essa designato;
- la possibilità di ispezioni dettagliate a campione delle navi;
- obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni sulla flotta classificata e sulle variazioni di classe.
Il primo rilascio dei certificati di esenzione da parte dell’organismo autorizzato è subordinato all’approvazione dell’Amministrazione. Inoltre, l’Amministrazione informa la Commissione europea sul rapporto funzionale instaurato con gli organismi riconosciuti.
Requisiti per l’autorizzazione o l’affidamento
Per ottenere l’autorizzazione o l’affidamento, l’organismo riconosciuto deve:
- redigere e aggiornare, in italiano o inglese, norme e procedure applicabili, oltre a istruzioni e modelli di rapporto;
- disporre di una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.
La domanda va presentata in duplice copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, corredata della documentazione sulle norme applicabili e sulla rappresentanza in Italia. I provvedimenti di autorizzazione o affidamento devono essere adottati entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Verifiche dell’Amministrazione
L’Amministrazione verifica che gli organismi che agiscono per suo conto svolgano efficacemente le funzioni delegate. A tal fine può effettuare ispezioni e valuta le informazioni ricevute dagli organismi.
Le verifiche sono svolte periodicamente e almeno ogni due anni; entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello delle verifiche, l’Amministrazione trasmette una relazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Se, come Stato di approdo, accerta il rilascio di certificati validi da parte di organismi che hanno operato per conto di altri Stati su navi non conformi, oppure rileva difetti gravi su navi con certificato di classe valido, comunica i casi alla Commissione europea, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. La comunicazione avviene solo per navi che rappresentano una grave minaccia per sicurezza o ambiente o che evidenziano particolare negligenza dell’organismo. L’organismo interessato viene informato già al momento dell’ispezione iniziale.
L’Amministrazione verifica anche che le navi italiane siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti fissati dall’organismo riconosciuto e coopera con gli organismi autorizzati o affidati nello sviluppo delle norme e procedure, consultandoli per un’interpretazione coerente delle convenzioni internazionali.
Obblighi informativi degli organismi
L’organismo autorizzato o affidato deve informare l’Amministrazione, secondo i termini previsti negli accordi, sul lavoro svolto per suo conto. In particolare deve trasmettere:
- copia di ogni certificato rilasciato e, per l’ispezione iniziale, il relativo rapporto;
- copia del verbale di ispezione ordinaria ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo;
- informazioni su assegnazioni, trasferimenti, modifiche, sospensioni o revoche di classe;
- segnalazioni su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;
- l’elenco delle visite periodiche e di rinnovo con date e luoghi;
- l’accesso, su richiesta, a piani, documenti e rapporti d’ispezione;
- informazioni pubblicate anche sul proprio sito web relative alla flotta classificata e alle variazioni di classe, da inviare pure alla Commissione europea;
- comunicazioni elettroniche alla banca dati comune delle ispezioni e pubblicazione sul sito web di ulteriori dati sulle visite scadute, mancata applicazione delle raccomandazioni e condizioni operative;
- aggiornamenti della documentazione tecnica di cui alla domanda di autorizzazione o affidamento;
- l’elenco degli ispettori autorizzati che svolgono servizi di certificazione statutaria;
- ogni altra informazione utile alla valutazione dell’attività svolta per conto dell’Amministrazione.
L’Amministrazione può richiedere tali informazioni anche in formato elettronico.
Sospensione e revoca
L’autorizzazione o l’affidamento possono essere sospesi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri ministeri competenti, previa contestazione dei motivi all’organismo e assegnazione di un termine di 30 giorni per le giustificazioni e le controdeduzioni.
La sospensione può essere disposta immediatamente, senza previa contestazione, in caso di grave rischio per la sicurezza o per l’ambiente.
Se la sospensione deriva da inefficacia o insoddisfacente svolgimento delle funzioni delegate, il provvedimento indica modalità e termini per sanare le carenze; in caso di mancato adeguamento, segue la revoca.
La revoca è disposta anche se viene revocato il riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri con le relative motivazioni.
Spese e tariffe
Le tariffe a carico degli organismi richiedenti, per coprire le spese delle procedure di autorizzazione o affidamento e delle verifiche, nonché quelle per il rilascio dei certificati, sono determinate con decreto ministeriale sulla base del costo effettivo del servizio. Il decreto disciplina anche le modalità di versamento. Per i casi relativi ai certificati di cui all’articolo 5, comma 2, la determinazione delle tariffe spetta al Ministro delle imprese e del made in Italy con il concerto degli altri ministri indicati.
Regime transitorio e abrogazioni
Dal giorno di entrata in vigore del decreto sono abrogati il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e il decreto ministeriale 1° dicembre 2000 sulle modalità di presentazione delle istanze.
Gli organismi già autorizzati e affidati alla data di entrata in vigore mantengono i titoli già rilasciati, fermo l’obbligo di conformarsi al nuovo decreto. Essi possono inoltre continuare ad operare sulle navi italiane non rientranti nelle convenzioni internazionali solo con riferimento alle navi già certificate a quella data.
È inoltre stabilito che una specifica disposizione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi rientranti nell’ambito delle convenzioni indicate dal decreto.
Clausola finanziaria
L’attuazione del decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; l’Amministrazione deve svolgere i compiti previsti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
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