Circolare numero 67 del 20-05-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in ordine alle novità introdotte dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha previsto l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, nonché l’accesso alla prestazione DIS-COLL per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'attuazione del d.lgs. 36/2021 (in vigore dal 1° luglio 2023) che estende le tutele di disoccupazione ai lavoratori sportivi subordinati (NASpI) e riconosce la DIS-COLL ai lavoratori dilettanti titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla Gestione separata. Vengono definiti ambito soggettivo, requisiti contributivi e di stato di disoccupazione, modalità di calcolo e limiti delle prestazioni, obblighi di comunicazione dei redditi durante la fruizione, modalità di domanda telematica e istruzioni contabili con i relativi codici contabili e rinvii alle circolari precedenti.
Estensione delle tutele contro la disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) ai lavoratori sportivi e istruzioni operative
Punti principali
Premessa e quadro normativo
Il d.lgs. 36/2021 ha riformato i rapporti di lavoro sportivo estendendo tutele previdenziali al professionismo e al dilettantismo; le disposizioni del Capo I del Titolo V decorrono dal 1° luglio 2023. Si rinvia alle circolari precedenti (in particolare n.88/2023) per aspetti contributivi.
Definizione di lavoratore sportivo
Sono lavoratori sportivi atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici/sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e altri tesserati che svolgono mansioni sportive retribuite (escluse mansioni amministrativo-gestionali); l'attività può essere subordinata, autonoma o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Estensione NASpI ai lavoratori sportivi subordinati
L'art.33, comma 5, d.lgs.36/2021 estende la NASpI ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, con decorrenza 1° luglio 2023 (per apprendistato professionalizzante decorrenza 1° gennaio 2022).
Requisiti e calcolo della NASpI
Per accedere occorrono lo stato di disoccupazione e 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione (78 contributi giornalieri convertiti secondo le regole INPS/ENPALS). Importo: 75% della retribuzione mensile fino a una soglia (1.352,19€ per 2023; 1.425,21€ per 2024) con integrazione del 25% della differenza oltre la soglia; massimi mensili 1.470,99€ (2023) e 1.550,42€ (2024). Durata: metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni; non si computano periodi già fruiti.
DIS-COLL per collaboratori dilettanti (Gestione separata)
L'art.35 d.lgs.36/2021 iscrive i collaboratori coordinati dilettanti alla Gestione separata dal 1° luglio 2023; obbligo contributivo scatta se compensi annui superano 5.000€ (compensi dal 1° luglio 2023) e aliquota prevista include il 2,03% per tutela maternità, malattia e DIS-COLL.
Requisiti e calcolo della DIS-COLL
Per la DIS-COLL serve almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata nel periodo dal 1° gennaio dell'anno civile precedente all'evento. La misura è calcolata sul reddito previdenziale medio mensile (reddito annuo dei rapporti di collaborazione diviso per i mesi o frazioni corrispondenti alla durata delle collaborazioni), con stessa struttura percentuale e massimali della NASpI; durata pari ai mesi di contribuzione nel periodo considerato, fino a un massimo di 12 mesi.
Obblighi di comunicazione durante la fruizione
Beneficiari di NASpI e DIS-COLL che svolgono attività lavorativa devono comunicare all'INPS il reddito annuo presunto entro i termini di legge; per collaborazioni dilettantistiche l'obbligo di comunicazione e conseguente abbattimento della prestazione scatta al superamento di 5.000€ annui complessivi (si sommano compensi da più committenti e include lavoro autonomo occasionale).
Modalità di domanda
Domande per NASpI e DIS-COLL devono essere presentate telematicamente tramite sito INPS con identità digitale (SPID livello ≥2, CIE 3.0 o CNS), tramite Patronati o via Contact Center (803164 fisso, 06 164164 mobile).
Istruzioni contabili
La contabilizzazione utilizza i conti PTA30166 (NASpI), GAU30197 (onere Stato NASpI), PAR30170 (DIS-COLL) e GAU30198 (liquidazione anticipata NASpI per autoimprenditorialità); si rinvia alle circolari n.94/2015 e n.115/2017 per dettaglio operativo.
Rinvii e note operative
Si richiamano integralmente le disposizioni e le circolari attuative INPS in materia di NASpI e DIS-COLL (tra cui n.88/2023, n.91/2023, n.94/2015, n.115/2017) per aspetti contributivi, procedurali e interpretativi non ripetuti nella presente circolare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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