Circolare numero 68 del 23-05-2024
Con la presente circolare si forniscono istruzioni per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, le istruzioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 141, della legge n. 213/2023 che autorizza risorse aggiuntive per il prepensionamento dei lavoratori dell'editoria. Vengono chiariti requisiti e termini di accesso, effetti sulle attività di monitoraggio INPS e le rilevazioni contabili relative alle nuove stanziamenti (2024-2027).
Istruzioni per l'applicazione dell'art. 1, comma 141, della legge n. 213/2023 (prepensionamento editoria)
Punti principali
Premessa e stanziamenti
La legge n. 213/2023, art. 1 comma 141, autorizza spese massime di euro 10,4 milioni per il 2024, euro 10,5 milioni per il 2025 e 2026 e euro 2,4 milioni per il 2027, a copertura tramite riduzione del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.
Requisiti e termini per l'accesso al prepensionamento
L'agevolazione si applica esclusivamente ai lavoratori poligrafici e dei gruppi editoriali che abbiano presentato piani di riorganizzazione/ristrutturazione in stato di crisi al Ministero del Lavoro tra il 1/1/2020 e il 31/12/2023. Il requisito contributivo ridotto (35 anni) deve essere perfezionato entro il 31/12/2023. Il trattamento pensionistico può decorrere non oltre dicembre 2024 e il periodo di integrazione salariale finalizzato al prepensionamento deve essere fruito entro il 30/11/2024; la domanda di pensione va presentata entro 60 giorni secondo le modalità già previste.
Vincoli di spesa e ammissione delle domande
Non saranno accolte domande che comportino il superamento dei limiti di spesa complessivi fino al 2027. L'INPS monitora le domande e attribuisce priorità in base all'ordine cronologico di sottoscrizione dell'accordo di procedura; le istanze con oneri prospettici oltre il 2027 non possono essere accolte.
Criteri di calcolo dell'onere pensionistico
Per la valutazione del raggiungimento dei limiti di spesa si calcola il maggiore onere pensionistico derivante dall'anticipo rispetto ai requisiti ordinari (art. 37 L. 416/1981), considerando la spesa prospettica adeguata alla speranza di vita e le disposizioni rilevanti (es. art. 24 comma 13 D.L. 201/2011 e decreto direttoriale MEF/MLPS del 18/7/2023).
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile si conferma l'uso del conto di onere GAS30159, opportunamente ridenominato per accogliere gli oneri relativi al prepensionamento, come indicato nell'allegata variazione al piano dei conti.
Raccomandazioni operative
Ribadita la necessità del decreto ministeriale di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale nei limiti delle unità ammesse e la verifica della posizione assicurativa (ultima contribuzione accreditata a titolo di trattamento straordinario).
Testo integrale
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