Risposta n. 356 del 15/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene di poter accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 28 del decreto legge n. 34/2020
Accesso al credito d'imposta previsto dall'articolo 28 del decreto legge n. 34/2020 da parte di un professionista conduttore in sublocazione di una stanza
Il quesito
Il professionista (avvocato) conduce in sublocazione una stanza adibita all'attività professionale (contratto registrato il 15/02/2017) e ha subito una riduzione dei compensi >50% in aprile e maggio 2020 rispetto allo stesso periodo 2019; può beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 28 del "Decreto Rilancio"?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda i requisiti dell'art. 28 (credito 60% sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo per soggetti con ricavi/compensi <=5 mln e diminuzione del fatturato/compensi di almeno il 50% nel mese di riferimento). La circolare n.14/E chiarisce che i canoni devono riferirsi a contratti di locazione regolati dagli artt.1571 e ss. c.c. e dalla legge n.392/1978. Il contratto di sublocazione dell'istante è regolato dall'art.27 della legge n.392/1978 e, pur essendo collegato al contratto principale, conserva autonoma rilevanza economica: pertanto l'istante può accedere al credito se sussistono tutti gli altri requisiti normativi. Si precisa inoltre che anche il conduttore principale può fruire del beneficio e che, per il calcolo della diminuzione del fatturato, il canone di sublocazione va considerato al lordo del credito; il parere è reso sulla base dei documenti forniti e non esclude poteri di controllo dell'Amministrazione.
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