DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 418
Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDecreto-legge del 31/12/1991 che modifica l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273: sostituisce la formula "e comunque non oltre due anni dalla entrata in vigore del codice di procedura penale" con "e comunque non oltre tre anni...", prorogando di un anno il termine transitorio. La disposizione ha effetto dal 25/12/1991 ed è di natura temporanea, volta esclusivamente ad estendere il termine previsto.
Proroga del termine previsto dall'art. 17 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (da 2 a 3 anni)
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