Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2025, n. 186

Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Normativa italiana25G00194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto modifica la disciplina fiscale di enti del Terzo settore, ODV/APS, imprese sociali ed enti sportivi dilettantistici, con interventi su IVA, detrazioni, esenzioni e regime forfettario. Introduce anche una norma sulla plusvalenza nel passaggio di beni dall’attività commerciale a quella non commerciale. Alcune disposizioni decorrono dal termine ex art. 104 CTS o dal 1° gennaio 2027/2036.

Riforma fiscale e IVA per ETS, ODV/APS e imprese sociali

Riforma fiscale per Terzo settore, IVA e soggetti assimilati

Il decreto interviene in modo ampio sulla fiscalità degli enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle imprese sociali e degli enti sportivi dilettantistici. Modifica inoltre alcune regole IVA e chiarisce il trattamento di talune riduzioni di debiti ai fini delle imposte dirette.

Passaggio di beni dall’attività commerciale a quella non commerciale negli ETS

Viene inserito nel Codice del Terzo settore l’articolo 79-bis, che consente agli enti del Terzo settore di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza relativa ai beni relativi all’impresa che passano dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività.

L’opzione è subordinata alla condizione che i beni restino utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria e per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi.

La plusvalenza sospesa diventa imponibile se:

  • i beni sono destinati ad altre finalità diverse da quelle indicate;
  • i beni sono ceduti a titolo oneroso;
  • si riceve un risarcimento, anche assicurativo, per perdita o danneggiamento.

In caso di destinazione a finalità diverse, la plusvalenza è data dalla differenza tra valore normale del bene al momento della nuova destinazione e costo non ammortizzato al momento del passaggio. In caso di cessione o risarcimento, la plusvalenza è data dalla differenza tra corrispettivo o indennizzo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e costo non ammortizzato. Per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, l’applicazione è limitata ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel relativo regolamento.

Regime forfettario per ODV e APS

Il limite di accesso al regime forfettario richiamato dal decreto-legge 146/2021 viene innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro. Coerentemente, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale l’articolo 86 del Codice del Terzo settore viene adeguato alla nuova soglia di 85.000 euro, con soppressione del secondo periodo del comma 1.

IVA degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali

La disciplina IVA viene riallineata per sostituire riferimenti alle ONLUS con riferimenti agli enti del Terzo settore, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Le modifiche agli articoli 3 e 10 del DPR IVA si applicano dal termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore.

Viene inoltre estesa l’aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile.

Regime speciale ODV/APS e certificazione dei corrispettivi

Viene soppressa, nell’articolo 86 del Codice del Terzo settore, la previsione relativa alla certificazione dei corrispettivi. Inoltre, dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, il DPR 696/1996 viene aggiornato per ricomprendere le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime dell’articolo 86 CTS tra i soggetti per i quali opera l’esonero previsto.

Proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi

L’esclusione IVA per gli enti associativi viene prorogata: la data del 1° gennaio 2026 è sostituita con il 1° gennaio 2036.

Enti sportivi dilettantistici

La disciplina agevolativa della legge 398/1991 viene estesa alle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 36/2021. Il limite di proventi agevolabili è fissato a 400.000 euro.

Interpretazione delle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti

L’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR viene interpretato nel senso che non costituiscono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell’impresa anche in sede di:

  • concordato nella liquidazione giudiziale;
  • concordato minore liquidatorio;
  • concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio;
  • concordato minore in continuità aziendale;
  • accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
  • piano attestato pubblicato nel registro delle imprese;
  • piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per interpretazioni difformi.

Detrazione IVA per gli enti non commerciali

L’articolo 19-ter del DPR IVA è riscritto per precisare che, per i soggetti che svolgono attività economica non in via esclusiva, l’IVA sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni è detraibile solo per la quota imputabile all’attività economica, secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

Gli enti pubblici e privati e le società interessati devono gestire con contabilità separata:

  • le attività per cui sono soggetti passivi;
  • le attività per cui non sono soggetti passivi.

Per regioni, province, comuni, loro consorzi, università ed enti di ricerca, la separazione contabile avviene secondo le modalità della contabilità pubblica obbligatoria. La regola si applica anche a enti pubblici di assistenza e beneficenza, enti di previdenza, Automobile Club d’Italia e automobile clubs.

Servizi di pagamento e intermediazione

Vengono aggiornate alcune definizioni dell’articolo 40-bis del DPR IVA in materia di servizi e operazioni di pagamento, escludendo alcuni soggetti pubblici e ricomprendendo tra i prestatori anche i soggetti indicati dall’articolo 114-sexiesdecies del TUB. Inoltre, la nozione di operazione di pagamento viene coordinata con le esclusioni del decreto legislativo 11/2010.

Viene anche chiarito che, ai fini dell’articolo 9, terzo comma, del DPR IVA, il servizio può essere reso anche da intermediari.

Abrogazioni e decorrenze

È abrogato il comma 151 dell’articolo 1 della legge 197/2022. È altresì abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2027 secondo la disciplina di coordinamento successiva, il comma 3 dell’articolo 19-bis.2 del DPR IVA, con salvezza delle rettifiche in corso al 1° gennaio 2027 e dei comportamenti precedenti alla legge di conversione del decreto correttivo.

Entrata in vigore e copertura finanziaria

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le minori entrate sono coperte mediante riduzione di un fondo istituito dal decreto legislativo 209/2023.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 15 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.