DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 2025, n. 184
Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto definisce principi comuni per programmazione, coordinamento, attivazione e gestione degli incentivi alle imprese, disciplina il sistema digitale Incentivi Italia, i bandi, le premialità, i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le forme di agevolazione. Si applica alle agevolazioni previste dal codice, con esclusioni per specifici incentivi fiscali e contributivi; l’effettiva operatività di alcuni servizi e adempimenti dipende dai decreti attuativi. L’estratto disponibile si interrompe durante la disciplina del cumulo.
Codice generale per la disciplina degli incentivi alle imprese
Codice generale degli incentivi alle imprese
Il decreto stabilisce principi comuni per i procedimenti amministrativi relativi agli incentivi alle imprese e disciplina strumenti tecnici destinati a semplificarne il ciclo di vita. Le disposizioni sono coordinate con le regole europee sugli aiuti di Stato, con i vincoli delle fonti di finanziamento e con le competenze regionali.
Ambito di applicazione ed esclusioni
Il codice si applica alle agevolazioni riconosciute nelle forme previste dal codice stesso. Sono esclusi gli incentivi fiscali che non richiedono istruttorie valutative, compresi quelli per i quali le verifiche riguardano soltanto il rispetto delle risorse stanziate, salvo le specifiche disposizioni dell’articolo 19 richiamate dal testo; sono inoltre esclusi gli incentivi fiscali in materia di accisa e gli incentivi contributivi, fatti salvi i commi 4 e 5 dello stesso articolo 19.
La disciplina si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con gli statuti e le norme di attuazione. Le regioni a statuto ordinario si conformano al codice nel rispetto delle competenze costituzionali e delle eventuali forme particolari di autonomia. Per gli incentivi cofinanziati con risorse europee, le disposizioni si applicano in modo compatibile con le regole europee e nazionali di utilizzo dei fondi.
Quando l’incentivo costituisce aiuto di Stato, resta fermo il rispetto della normativa UE. Per regimi o aiuti individuali soggetti a notifica o basati su un regolamento di esenzione, la concessione è subordinata alla decisione positiva della Commissione europea sulla compatibilità con il mercato interno oppure alla comunicazione alla Commissione, secondo il caso.
Definizioni e forme di agevolazione
Il codice definisce agevolazione il vantaggio economico previsto dal bando a valere su risorse pubbliche e identifica come beneficiario l’impresa ammessa all’incentivo e come proponente chi presenta la domanda. Per impresa si intende qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, incluso il lavoratore autonomo, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. Le PMI sono individuate secondo la raccomandazione europea 2003/361/CE e i successivi adeguamenti; le grandi imprese sono quelle che non rientrano nella definizione di PMI.
Le agevolazioni possono assumere, anche in combinazione, le seguenti forme:
- contributi a fondo perduto, inclusi contributi in conto impianti, in conto capitale, diretti alla spesa, in conto esercizio e in conto interessi;
- garanzie pubbliche su operazioni finanziarie, nelle forme di garanzia diretta, controgaranzia e riassicurazione;
- finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili;
- interventi nel capitale di rischio, in equity o quasi equity;
- agevolazioni fiscali e contributive e altre forme conformi alla normativa nazionale ed europea.
Il ciclo di vita dell’incentivo comprende programmazione, progettazione, attuazione e gestione, informazione e pubblicità, nonché valutazione anche successiva. Il codice definisce inoltre, tra gli altri, amministrazione responsabile, soggetto competente, bandi, operazione di delocalizzazione, fattura elettronica regolarmente emessa con CUP o idonei elementi identificativi, RNA e sistema Incentivi Italia.
Sistema digitale Incentivi Italia
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it rendono disponibili, su richiesta del soggetto competente, servizi riferiti alle diverse fasi del ciclo di vita dell’incentivo. Resta possibile continuare a utilizzare piattaforme proprie.
Il catalogo Incentivi Italia comprende servizi per redigere, aggiornare e pubblicare i Programmi degli incentivi; elaborare schemi di bando; classificare le voci di spesa; agevolare l’accesso agli incentivi e il controllo dei titoli di spesa rispetto ai divieti di cumulo; supportare monitoraggio e assegnazione del CUP; effettuare estrazioni ed elaborazioni per la valutazione ex ante e favorire la conoscibilità degli incentivi e la diffusione degli esiti valutativi.
I protocolli tecnici sono adottati con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, che ne stabilisce anche la data di attivazione e le modalità di richiesta. Il Ministero deve favorire l’interoperabilità e lo scambio di informazioni con altre banche dati pubbliche. Gli oneri di sviluppo sono coperti con risorse nazionali ed europee disponibili per la Riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, come modificato dalla decisione del Consiglio UE dell’8 dicembre 2023.
Programmazione e coordinamento istituzionale
Ciascuna amministrazione responsabile centrale adotta un Programma degli incentivi per assicurare trasparenza e conoscibilità dell’offerta di propria competenza. Il Programma indica obiettivi strategici, incentivi destinati a realizzarli, cronoprogramma e quadro finanziario. È privilegiata la continuità degli incentivi già selezionati nei processi di razionalizzazione o nelle programmazioni precedenti; l’istituzione di nuove misure va adeguatamente motivata. Il quadro finanziario specifica risorse disponibili, fonti di finanziamento ed eventuali cofinanziamenti, nonché le risorse destinate a valutazione, gestione e progettazione.
La scelta degli incentivi tiene conto dell’adeguatezza delle risorse, delle valutazioni disponibili, degli accordi raggiunti nel Tavolo permanente, dei vincoli e termini di spesa e, ove applicabili, delle disposizioni sul riequilibrio territoriale. Il Programma può essere modificato per l’andamento effettivo degli incentivi, sopravvenute esigenze di finanza pubblica, situazioni straordinarie non prevedibili o nuove disposizioni legislative.
Il modello, le tempistiche e le modalità di aggiornamento del Programma sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore del codice e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni per gli aspetti previsti. I Programmi sono redatti e aggiornati nel sistema Incentivi Italia e resi pubblici. Le regioni possono condividere la ricognizione dei propri incentivi e tener conto della programmazione statale e regionale per favorire complementarità; Stato e regioni possono concludere accordi programmatici, ferma l’autonomia regionale nell’individuazione degli incentivi di propria competenza.
Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Tavolo permanente degli incentivi, composto dal Ministro o suo delegato, da un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni e dai Ministri indicati dal codice o dai rispettivi delegati. Il Tavolo è convocato almeno due volte l’anno: entro il 31 gennaio per consolidare gli indirizzi dei Programmi dell’anno in corso ed entro il 31 luglio per avviare la programmazione, anche finanziaria, dell’anno successivo; è convocato inoltre quando sussistono concrete esigenze di coordinamento. Le amministrazioni partecipanti si scambiano informazioni sugli incentivi nelle fasi di programmazione e attuazione e raccordano le strategie di politica industriale, potendo definire accordi programmatici. Le riunioni sono preparate da tavoli tecnici; possono essere invitati amministrazioni, associazioni di categoria, soggetti interessati ed esperti. La partecipazione non dà diritto a compensi, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
Bandi e affidamento delle attività
Salvi gli incentivi contributivi e gli incentivi fiscali a erogazione automatica richiamati dal codice, gli incentivi sono attivati mediante bandi delle amministrazioni responsabili, fatti salvi i decreti attuativi previsti dalla legge istitutiva. Ove compatibili con finalità e caratteristiche della misura, i bandi indicano base giuridica e finalità, risorse e riserve, soggetti competenti, requisiti dei proponenti, operazioni e spese ammissibili, forme e importi delle agevolazioni, regole di cumulo, procedure, variazioni, revoche, controlli, monitoraggio e valutazione, adempimenti dei beneficiari e trattamento dei dati personali.
I bandi sono redatti in conformità al bando-tipo, da definire con decreto ministeriale entro 180 giorni dall’entrata in vigore del codice. Sono ammesse deroghe soltanto alle disposizioni del bando-tipo incompatibili con le caratteristiche e le finalità dell’incentivo. Le amministrazioni possono utilizzare il servizio di elaborazione bandi del sistema Incentivi Italia.
Per progettare o svolgere tutte o parte delle attività del ciclo di vita dell’incentivo, l’amministrazione può avvalersi di enti in house o di soggetti selezionati con procedure di gara, dotati dei necessari requisiti tecnici e organizzativi. In assenza di diversa previsione della legge istitutiva o del bando e nel rispetto dei vincoli della fonte finanziaria, i relativi oneri gravano sulle risorse stanziate per l’incentivo. La misura massima degli oneri considera dotazione finanziaria, complessità delle attività, volume e distribuzione temporale delle domande e corrispettivi di mercato per servizi analoghi. Sono inoltre ammessi incarichi a esperti individuati tramite elenchi aperti, università o enti di ricerca; gli elenchi devono assicurare trasparenza, rotazione, verifica delle incompatibilità e dei requisiti professionali, di competenza e imparzialità.
Linee guida ministeriali per determinare la misura massima degli oneri devono essere adottate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del codice; nelle more si applica una percentuale fino al 2 per cento. Restano possibili accordi e forme di cooperazione con altre amministrazioni ed enti. Per gli incentivi regionali o locali, le disposizioni sulla copertura degli oneri si applicano se compatibili con i rispettivi ordinamenti contabili.
Premialità e riserve finanziarie
Nelle istruttorie costituiscono elementi premianti, se pertinenti all’incentivo e al settore:
- il rating di legalità, purché il proponente risulti nell’elenco previsto alla data della domanda;
- la certificazione della parità di genere, posseduta alla data della domanda;
- l’assunzione, nei termini del bando, di persone con disabilità in aggiunta agli obblighi della legge n. 68/1999;
- la valorizzazione del lavoro giovanile e femminile, considerando, tra l’altro, welfare aziendale, azioni contro i divari di crescita e retributivi, composizione dell’organico, assunzioni e certificazioni pertinenti;
- il sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, considerando misure di welfare, iniziative per la genitorialità e certificazioni pertinenti.
Quando applicabili, i bandi prevedono almeno un sistema di premialità: punteggio aggiuntivo, riserva di risorse o incremento dell’agevolazione entro i massimali e le intensità di aiuto applicabili e nei limiti delle risorse disponibili. La premialità può essere graduata secondo parametri predeterminati o, per il rating di legalità, secondo il punteggio ottenuto. Se dichiarazioni sostitutive sul requisito risultano non veritiere, il proponente decade dal vantaggio; se il requisito è stato determinante per l’ammissione in relazione alle risorse e al sistema premiale, è revocata l’intera agevolazione, ferme le conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci.
Per ciascun incentivo è riservata alle PMI una quota minima del 60 per cento delle risorse disponibili; almeno il 25 per cento è destinato a micro o piccole imprese o ai lavoratori autonomi, quando ammessi. La riserva opera se congrua con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo e tenuto conto delle prestazioni e del mercato di riferimento. Possono essere previste ulteriori premialità o riserve per categorie, iniziative, requisiti o certificazioni individuati dal bando.
Requisiti di accesso ed esclusioni
Il bando può prevedere cause ulteriori di esclusione in relazione alle caratteristiche dell’incentivo, ma l’accesso è sempre precluso in caso di:
- cause antimafia di decadenza, sospensione o divieto, o tentativo di infiltrazione mafiosa;
- sanzione interdittiva ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che vieti di contrarre con la pubblica amministrazione;
- condanne definitive o decreti penali irrevocabili a carico dei legali rappresentanti o amministratori per reati che comportano l’esclusione dalle procedure di appalto o concessione, salve le eccezioni indicate dal codice, tra cui depenalizzazione, riabilitazione ed estinzione del reato o della pena accessoria nei casi previsti;
- violazioni contributive e previdenziali ostative al rilascio del DURC;
- delocalizzazione o cessazione di attività nei casi richiamati dall’articolo 16;
- mancata stipula dei contratti assicurativi contro i danni previsti dalla legge n. 213/2023, salvo per gli incentivi fiscali automatici richiamati dal codice e per gli incentivi contributivi.
In attesa del casellario giudiziale, decorso il termine di 20 giorni dalla richiesta all’ufficio locale del casellario, oppure immediatamente nei casi d’urgenza, l’amministrazione può concedere l’agevolazione sotto condizione risolutiva.
Partecipazione dei lavoratori autonomi
Se il bando ammette i lavoratori autonomi in quanto compatibile con l’incentivo, questi accedono alle condizioni previste per le PMI. Non sono richiesti requisiti che non occorrono per esercitare il lavoro autonomo, non sono strettamente funzionali alle specificità della misura o possono ostacolare o limitare di fatto la partecipazione. Il bando disciplina appositamente i requisiti di accesso, applicando il codice per quanto compatibile.
Operazioni, spese ammissibili e importo degli aiuti
Per ogni incentivo il bando definisce operazioni ammesse, caratteristiche e profili temporali, oppure i presupposti oggettivi dell’agevolazione, in coerenza con finalità, obiettivi, fonte di finanziamento e normativa nazionale ed europea. Per i programmi di spesa specifica tipologie, misura e condizioni di ammissibilità delle spese.
Le spese devono essere pertinenti e imputabili all’operazione, tracciabili o verificabili attraverso documentazione completa e correttamente contabilizzate. La documentazione deve riportare il CUP o, nei casi ammessi, altri identificativi previsti dalla normativa; restano ferme le regole specifiche sulle opzioni semplificate dei costi. Per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei si applicano le relative disposizioni europee e nazionali. Dopo l’attivazione del protocollo tecnico pertinente, le voci di spesa dei bandi possono essere individuate mediante la classificazione per codici e nomenclatura resa disponibile da Incentivi Italia.
Se l’agevolazione è un aiuto di Stato, importi e condizioni rispettano intensità massime e massimali europei. Aiuti erogati in più quote e costi ammissibili sono attualizzati al valore al momento della concessione, applicando il tasso allora vigente, indicato e aggiornato con decreto ministeriale. Per i finanziamenti agevolati, l’equivalente sovvenzione lordo è calcolato secondo le metodologie specifiche della Commissione europea. Il bando disciplina la possibilità di cumulare agevolazioni di diversi incentivi per costi diversi o per gli stessi costi; l’estratto fornito si interrompe prima di riportare il completamento di questa disciplina.
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