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Circolare

Circolare INAIL n. 80 del 23 novembre 2004

Assicurazione dell’ artigiano di fatto .

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, anche dopo la riforma dell’assicurazione INAIL del 2000, resta valido l’orientamento secondo cui l’obbligo assicurativo dell’artigiano non dipende in modo esclusivo dall’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, ma dalla situazione sostanziale accertata caso per caso. L’INAIL può quindi assicurare come "artigiano di fatto" chi svolga abitualmente opera manuale in un’attività oggettivamente artigianale, anche se non iscritto all’Albo, purché ricorrano i requisiti di legge. Resta però fermo che, per l’inquadramento settoriale delle imprese con dipendenti, l’Istituto deve recepire la classificazione dell’INPS senza autonome valutazioni. Vengono inoltre forniti chiarimenti operativi ed esempi applicativi, imponendo una rigorosa verifica documentale delle situazioni potenzialmente controverse.

Assicurazione dell’"artigiano di fatto"

Assicurazione dell’"artigiano di fatto"

La circolare affronta il tema della configurabilità dell’obbligo assicurativo INAIL per l’"artigiano di fatto", alla luce della normativa antinfortunistica vigente e della riforma introdotta dal d.lgs. n. 38/2000. L’obiettivo è chiarire se l’assenza di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane impedisca o meno la tutela assicurativa, e distinguere tale profilo dal diverso tema dell’inquadramento settoriale delle imprese con dipendenti.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama come fonti principali il D.P.R. n. 1124/1965, art. 4, comma 1, n. 3, la legge n. 443/1985 sulla disciplina dell’artigianato e il d.lgs. n. 38/2000. Sono inoltre richiamate le precedenti circolari INAIL nn. 11/1986, 43/1987, 15/1990, 9/2002 e 21/2002, che hanno progressivamente definito l’orientamento dell’Istituto sul rapporto tra iscrizione all’Albo, qualificazione artigiana e obbligo assicurativo.

Obbligo assicurativo dell’artigiano e rilievo della situazione sostanziale

La disciplina vigente include tra i soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese. In tale contesto, l’Istituto ribadisce che l’obbligo assicurativo non si fonda in via esclusiva sull’iscrizione all’Albo, ma sulla situazione sostanziale accertata nel caso concreto.

In assenza di iscrizione all’Albo, l’assicurazione come artigiano può essere riconosciuta quando risultino:

  • i requisiti generali di assicurazione previsti dal D.P.R. n. 1124/1965, artt. 1 e 4;
  • i requisiti sostanziali dell’imprenditore artigiano e dell’impresa artigiana previsti dalla legge n. 443/1985, artt. 2, 3 e 4;
  • lo svolgimento personale e abituale di attività oggettivamente artigianale.

La circolare precisa che la nozione di "artigiano" ai fini antinfortunistici non può essere limitata ai soli soggetti iscritti all’Albo, poiché l’assicurazione INAIL valorizza la realtà concreta dell’attività svolta.

Effetti della riforma del 2000 sull’inquadramento settoriale

Il solo profilo in cui la riforma del 2000 incide sul tema riguarda l’inquadramento dei datori di lavoro nelle Gestioni Tariffarie del nuovo sistema tariffario. Per tale aspetto, l’INAIL è tenuto a recepire la classificazione disposta dall’INPS ai fini previdenziali e assistenziali, senza poter formulare autonome valutazioni.

Questo vincolo opera esclusivamente per individuare la tariffa applicabile e determinare il premio ordinario dovuto dal datore di lavoro per dipendenti e personale assimilato. La circolare sottolinea però che tale vincolo non esclude la possibilità, per l’INAIL, di compiere proprie valutazioni autonome su altri aspetti di competenza, in particolare ai fini dell’assicurazione del titolare come artigiano di fatto.

Conferma della validità delle istruzioni precedenti

Alla luce di quanto sopra, la circolare conclude che le precedenti istruzioni INAIL sull’artigiano di fatto, elaborate prima della riforma del 2000, restano tuttora valide. L’accertamento della configurabilità dell’obbligo assicurativo è di esclusiva competenza dell’INAIL e riguarda l’attività concretamente svolta dal soggetto in quanto artigiano di fatto, non la sua posizione di titolare d’impresa sul piano organizzativo.

Impresa non artigiana e attività manuale del titolare

La circolare estende il chiarimento anche ai titolari di imprese non artigiane. Viene precisato che, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, ha rilievo anche l’attività eventualmente svolta dal titolare al di fuori delle mansioni tipiche dell’imprenditore, quando si tratti di attività manuale e abituale.

In queste ipotesi il titolare può essere assicurato come artigiano di fatto, pur restando fermo che, per la determinazione del premio ordinario relativo ai dipendenti, l’impresa deve essere inquadrata nella gestione tariffaria corrispondente alla classificazione INPS.

Esempi applicativi

La circolare fornisce due esempi significativi:

  • il titolare di un’impresa edile con dipendenti, inquadrata dall’INPS nel settore industria, che oltre agli aspetti organizzativi svolge personalmente e abitualmente opera manuale nell’impresa;
  • il titolare di un’autoscuola con dipendenti, inquadrata dall’INPS nel settore terziario, che oltre alla gestione d’impresa svolge abitualmente l’attività di istruttore di guida.

In entrambi i casi, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, la situazione è considerata sostanzialmente analoga a quella dei titolari di imprese artigiane corrispondenti. La conseguenza è l’insorgere dell’obbligo assicurativo come artigiano di fatto, oltre all’obbligo di corretta gestione dell’inquadramento tariffario per il premio ordinario.

Attività istruttoria e controlli operativi

La circolare raccomanda che i casi ricadenti in questa fattispecie siano valutati con particolare rigore dalle strutture competenti e supportati da riscontri oggettivi e comprovabili, al fine di prevenire contenziosi che potrebbero risultare sfavorevoli per l’Istituto.

Viene inoltre richiamato l’obbligo delle strutture INAIL di segnalare alla Commissione provinciale per l’artigianato e all’INPS eventuali irregolarità o anomalie riscontrate, come la mancanza di iscrizione all’Albo o l’irregolare iscrizione, per consentire l’iscrizione d’ufficio o la cancellazione dall’Albo delle imprese artigiane, nonché l’eventuale rettifica della classificazione aziendale disposta dall’INPS.

Conclusione operativa

Il quadro istruttorio viene quindi confermato: l’assenza di iscrizione all’Albo non esclude di per sé l’assicurabilità come artigiano, se nella realtà sussistono i requisiti richiesti e l’attività manuale abituale è effettivamente svolta. Resta però imprescindibile, per le imprese con dipendenti, il rispetto della classificazione INPS ai fini dell’inquadramento settoriale e della determinazione del premio ordinario.

Punti principali

Quadro normativo e problema interpretativo

La circolare richiama il D.P.R. n. 1124/1965, art. 4, comma 1, n. 3, la legge n. 443/1985 sull’artigianato e il d.lgs. n. 38/2000 sulla riforma dell’assicurazione INAIL. Il tema affrontato è la possibile incompatibilità tra le istruzioni precedenti al 2000 e quelle successive sulla configurabilità dell’"artigiano di fatto".

Obbligo assicurativo dell’artigiano

Sono assicurati gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese. La circolare ribadisce che l’obbligo INAIL può sussistere anche in assenza di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, quando sia accertata in concreto una attività personalmente e abitualmente svolta, oggettivamente artigianale, e risultino presenti i requisiti generali e sostanziali previsti dalla normativa vigente.

Valore dell’iscrizione all’Albo e artigiano di fatto

L’interpretazione consolidata dell’Istituto è che l’obbligo assicurativo non dipende dall’elemento formale dell’iscrizione, ma dalla sostanza della situazione concreta. Dopo una breve parentesi interpretativa successiva alla legge quadro del 1985, la linea confermata è che l’assenza di iscrizione non esclude l’assicurabilità come artigiano di fatto, se l’attività è realmente artigianale e svolta abitualmente dal soggetto interessato.

Effetti della riforma del 2000 sull’inquadramento settoriale

La riforma ha introdotto per l’INAIL il vincolo di recepire la classificazione dell’INPS ai fini previdenziali e assistenziali quando deve stabilire l’inquadramento settoriale del datore di lavoro nelle Gestioni Tariffarie. Tale vincolo è assoluto solo per la determinazione della tariffa e del premio ordinario dovuto per dipendenti e personale assimilato, ma non impedisce all’INAIL di compiere autonome valutazioni su altri profili di propria competenza.

Conferma della validità delle precedenti istruzioni

La circolare conclude che le istruzioni precedenti al 2000 sull’artigiano di fatto restano valide. L’accertamento dell’obbligo assicurativo spetta all’INAIL e riguarda l’attività concretamente svolta dal soggetto come artigiano di fatto, non la sua qualifica di titolare d’impresa in senso organizzativo.

Attività del titolare di impresa non artigiana

Viene chiarito che assume rilievo ai fini assicurativi anche l’attività svolta dal titolare di un’impresa non artigiana al di fuori delle sole mansioni imprenditoriali tipiche, se tale attività è manuale e abituale. In tali casi il titolare può essere assicurato come artigiano di fatto, pur restando fermo, per il premio ordinario, l’inquadramento dell’impresa nella gestione tariffaria individuata sulla base della classificazione INPS.

Esempi applicativi e controlli

Sono indicati due esempi: il titolare di impresa edile con dipendenti, inquadrata dall’INPS nell’industria, che svolga personalmente e abitualmente opera manuale; e il titolare di autoscuola con dipendenti, inquadrata nel terziario, che svolga abitualmente l’attività di istruttore di guida. In entrambi i casi la situazione è assimilata a quella dei corrispondenti titolari di imprese artigiane. Le strutture INAIL devono però valutare rigorosamente tali casi e supportarli con riscontri oggettivi, per evitare contenziosi sfavorevoli.

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