Risposta n. 331 del 11/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeInterpello art.11, c.1, lett.a) legge 27/7/2000 n.212 - Servizio mensa aziendale: applicabilità dell'art.3 del d.lgs. 5/8/2015, n.127 (riduzione biennale dei termini di accertamento)
Il quesito
La società che gestisce mensa aziendale chiede (i) se possa beneficiare della riduzione biennale dei termini di accertamento senza memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi (anche in presenza di esoneri ex lege), (ii) quali adempimenti alternativi siano necessari per il 2021 (es. fatturazione elettronica, documenti commerciali giornalieri o riepilogativi, autofatture mensili) e semplificazioni possibili, e (iii) se le autofatture emesse nel 2020 siano idonee a ottenere il beneficio per l'anno 2020.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che, per la natura interna e l'esiguità dei corrispettivi mensa e per gli esoneri normativi, si debba comunque riconoscere la riduzione biennale anche senza memorizzazione/invio telematico; in subordine propone soluzioni operative semplificate quali emissione di fatture elettroniche (immediate o differite), documenti commerciali con indicazione "non riscosso" seguiti da documenti riepilogativi mensili o autofatture elettroniche mensili con elenco dipendenti, e ritiene idonee le autofatture 2020 a fini del beneficio.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia precisa che la riduzione biennale è riconosciuta solo a chi documenta le operazioni tramite SdI e/o mediante memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi e che garantisce la tracciabilità dei pagamenti per importi superiori a 500 euro; gli esoneri ex lege non danno automaticamente diritto al beneficio. È confermato che l'emissione di fattura elettronica via SdI è alternativa alla memorizzazione dei corrispettivi e consente di fruire del beneficio se sussistono gli altri requisiti (comunicazione in dichiarazione, tracciabilità pagamenti con gli strumenti previsti). Per i casi di prestazioni "eseguite ma non effettuate" è possibile usare il documento commerciale con evidenza "non riscosso" e poi emettere il successivo documento al pagamento, o ricorrere alla fattura immediata o differita nei termini previsti; l'adozione delle semplificazioni proposte deve rispettare i momenti impositivi indicati dalla normativa. Infine il comportamento tenuto nel 2020 (autofatture cumulative transitanti per SDI come descritto) non è ritenuto conforme e non permette di ottenere la riduzione dei termini ex art.3 del d.lgs. n.127/2015.
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