L.R. Valle d'Aosta 25/2008
Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 2007, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 25/2008 modifica la l.r. 13/2007 sui manti di copertura in lose di pietra, incidendo su requisiti, durata dei benefici, controlli e ripetibilità dei contributi. Prevede inoltre disposizioni transitorie per le domande pendenti o già avviate e per i casi in cui i lavori siano iniziati prima dell’entrata in vigore.
Modifiche alla disciplina valdostana sui tetti in lose di pietra e sui relativi contributi
Modifiche alla disciplina dei tetti in lose di pietra e dei contributi regionali
La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla disciplina già dettata dalla l.r. 13/2007 in materia di obbligo di realizzazione del manto di copertura in lose di pietra e di benefici economici connessi. Il provvedimento aggiorna requisiti, controlli e regole sulla ripetibilità dei contributi, con effetti anche su procedimenti in corso e su situazioni pregresse.
Ambito e contenuto delle modifiche
Il testo modifica più disposizioni della l.r. 13/2007, incidendo in particolare su:
- requisiti per l’accesso ai benefici economici;
- durata di applicazione di alcune misure contributive;
- criteri di ripetibilità dei contributi per il medesimo immobile;
- controlli sui materiali e sulle modalità di esecuzione delle coperture.
Alcune modifiche originariamente introdotte risultano poi abrogate nel consolidato, ma la legge ha prodotto effetti sulle relative norme della l.r. 13/2007 fino alle successive abrogazioni.
Requisiti e accesso ai contributi
Vengono soppressi due requisiti previsti dall’articolo 3 della l.r. 13/2007, eliminando le lettere f) e g) del comma 1. Inoltre, il testo introduce una nuova disciplina attuativa, demandando a una deliberazione da adottarsi entro termini brevi dalla sua entrata in vigore l’applicazione operativa delle nuove previsioni sui contributi.
Durata temporale delle misure contributive
La legge interviene anche sulla durata temporale di alcune disposizioni della l.r. 13/2007, estendendo i termini originariamente previsti. In particolare, nel testo originario veniva portato a 24 mesi il termine che era di 12 mesi per una specifica previsione dell’articolo 6, e fino al 31 dicembre 2011 il termine di applicazione di una misura dell’articolo 7.
Ripetibilità dei contributi e intervallo minimo
Per il medesimo immobile, i contributi già erogati in base alle leggi regionali del 1986 e del 1990 possono essere nuovamente concessi solo se siano trascorsi almeno 20 anni dalla data del precedente provvedimento di concessione. La regola vale anche per lavori avviati prima dell’entrata in vigore, se la domanda è presentata entro 60 giorni dalla deliberazione attuativa prevista dalla legge.
Controlli sull’esecuzione dei lavori
Le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e tutela del paesaggio devono effettuare controlli a campione sui materiali e sulle modalità esecutive delle coperture in lose di pietra, anche con il supporto di soggetti esterni qualificati. I controlli servono a verificare la conformità alle caratteristiche tecniche richieste dalla l.r. 13/2007.
Disposizioni transitorie e procedimentali
Per la prima applicazione, la deliberazione attuativa prevista dalla nuova disciplina deve essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Fino a tale adozione:
- i procedimenti sulle domande di contributo già presentate e non definiti restano sospesi;
- per le domande presentate dopo l’entrata in vigore, i termini procedimentali decorrono solo dalla data della deliberazione.
Sono inoltre previste finestre straordinarie per chi aveva iniziato lavori prima dell’entrata in vigore e non aveva ottenuto il contributo per mancanza di alcuni requisiti: tali soggetti possono presentare domanda entro 60 giorni dalla deliberazione attuativa.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Attualità della norma
Il provvedimento ha natura essenzialmente modificativa e transitoria rispetto alla l.r. 13/2007. Nel testo consolidato molte delle sue disposizioni puntuali risultano poi abrogate da interventi successivi, ma restano rilevanti per ricostruire la disciplina storica e alcune regole transitorie già esaurite. In termini pratici, il testo è oggi da considerarsi obsoleto.
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