Prescrizioni del Garante n. 677 del 14/11/2024
Provvedimento del 14 novembre 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ritenuto illecito il comportamento di Parafarmacia Eritrea s.r.l. per non aver fornito nei termini un riscontro completo e intelligibile a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR presentata da una ex dipendente sui dati relativi alle presenze rilevate tramite badge. La società aveva dato solo un riscontro interlocutorio e il rilascio effettivo dei dati è avvenuto solo dopo il reclamo e l’intervento dell’Autorità. Pur accertando la violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, il Garante ha qualificato il caso come violazione minore e ha irrogato un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza sanzione pecuniaria.
Parafarmacia Eritrea s.r.l.: ammonimento per ritardato e incompleto riscontro a un’istanza di accesso ex art. 15 GDPR sui dati di presenza/badge di un’ex dipendente
Parafarmacia Eritrea s.r.l. – ritardo nel riscontro a istanza di accesso ex art. 15 GDPR
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il reclamo di una ex dipendente nei confronti di Parafarmacia Eritrea s.r.l., relativo al mancato e tardivo riscontro a un’istanza di accesso ai dati personali. Il procedimento riguarda, in particolare, i dati di presenza e di entrata/uscita rilevati mediante badge magnetico nel corso del rapporto di lavoro.
Fatto e avvio dell’istruttoria
La reclamante aveva presentato alla società un’istanza ai sensi dell’art. 15 GDPR, chiedendo di ottenere copia dei propri dati personali, con riferimento specifico al registro presenze e alle rilevazioni di badge. L’istanza era stata notificata via PEC il 30 ottobre 2023. La società aveva risposto con nota dell’8 novembre 2023, dichiarando di aver preso in carico la richiesta e di stare predisponendo la documentazione necessaria, con futura presa visione presso il punto vendita. La reclamante aveva chiesto l’invio via PEC, ma non aveva ricevuto ulteriori riscontri.
A seguito del reclamo, il Garante ha invitato la società a fornire osservazioni e ad aderire all’istanza dell’interessata. Solo successivamente la società ha dichiarato di non poter recuperare i report dal gestionale perché i dati venivano cancellati mensilmente, salvo poi affermare di aver richiesto al fornitore del software una query per recuperare una parte delle informazioni. Il materiale è stato infine trasmesso all’Autorità.
Difese della società
La società ha sostenuto di essersi attivata tempestivamente e di aver già fornito un primo riscontro entro il termine di un mese, ritenendo la richiesta complessa e tecnicamente difficoltosa. Ha affermato che la comunicazione dell’8 novembre 2023 doveva essere letta come riscontro interlocutorio e che, in ragione della complessità, avrebbe avuto complessivamente tre mesi per rispondere. Ha inoltre evidenziato che i dati richiesti erano stati poi recuperati dal software house e trasmessi, sostenendo di aver soddisfatto la domanda dell’interessata.
Valutazioni del Garante sulle violazioni
Il Garante ha ritenuto che la società non abbia dato un valido riscontro all’istanza nei termini previsti dal GDPR. La nota dell’8 novembre 2023 non è stata considerata una proroga ai sensi dell’art. 12, par. 3, GDPR, poiché non conteneva l’esplicita informazione all’interessata della proroga, né la motivazione del ritardo. Inoltre, il riscontro effettivo è intervenuto solo dopo l’avvio dell’istruttoria, quindi circa due mesi oltre il termine previsto.
L’Autorità ha quindi accertato la violazione:
- dell’art. 12, par. 3, GDPR, per mancato rispetto delle regole sui tempi e sulle modalità del riscontro;
- dell’art. 15 GDPR, per mancata e tardiva soddisfazione del diritto di accesso;
- dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, in relazione ai principi di trasparenza e correttezza.
È stato inoltre richiamato l’art. 168 del Codice privacy, con riferimento alla falsità nelle dichiarazioni al Garante, pur senza che il provvedimento si sviluppi in una contestazione autonoma su tale profilo.
Qualificazione della violazione e misura adottata
Pur riconoscendo l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto il caso riconducibile a una “violazione minore” ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR e del considerando 148. La valutazione ha tenuto conto del carattere colposo della condotta, dell’assenza di precedenti pertinenti, del primo riscontro reso in tempi brevi e della successiva collaborazione nel recupero dei dati presso il fornitore del software.
In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, l’Autorità ha quindi adottato un ammonimento nei confronti di Parafarmacia Eritrea s.r.l., senza irrogare una sanzione pecuniaria.
Dispositivo e conseguenze
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Parafarmacia Eritrea s.r.l. con riferimento alla violazione degli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR, e ha ammonito la società quale titolare del trattamento. È stata inoltre disposta l’annotazione nel registro interno delle violazioni e delle misure adottate, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento e richiesta dell’interessata
La vicenda origina dal reclamo di una ex dipendente che aveva chiesto alla società copia dei propri dati personali, in particolare del registro delle presenze sul luogo di lavoro rilevate mediante badge magnetico durante l’intero rapporto di lavoro. La richiesta, inoltrata via PEC, era stata inizialmente riscontrata solo con una comunicazione interlocutoria di presa in carico e di futura disponibilità della documentazione.
Condotta del titolare e ritardo nel riscontro
La società ha sostenuto di non poter recuperare i report dal gestionale perché i dati venivano cancellati mensilmente e di essersi rivolta al fornitore del software per recuperarne una parte. Il Garante ha però rilevato che la nota del 8 novembre 2023 non costituiva una valida proroga ex art. 12, par. 3, GDPR, mancando l’esplicita comunicazione della proroga e delle ragioni del ritardo. Il riscontro effettivo è arrivato solo dopo l’intervento dell’Autorità, quindi oltre il termine di un mese previsto dal Regolamento.
Violazioni accertate
L’Autorità ha ritenuto violati i principi di trasparenza e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché gli obblighi di riscontro alle istanze dell’interessato previsti dagli artt. 12, par. 3, e 15 GDPR. È stato sottolineato che il titolare deve fornire informazioni sull’azione intrapresa entro un mese e, se necessario, può prorogare il termine di due mesi solo informando tempestivamente l’interessato della proroga e dei motivi del ritardo.
Valutazione della gravità e misura adottata
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha considerato la violazione come minore ai sensi dell’art. 83, par. 2, e del considerando 148 GDPR, valorizzando il carattere colposo della condotta, l’assenza di precedenti pertinenti, il primo riscontro reso in tempi brevi e la successiva collaborazione nel recupero dei dati. In luogo della sanzione pecuniaria, è stato quindi adottato un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 14 nov 2024Provvedimenti del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 704 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Provvedimenti n. 709 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Ordinanza ingiunzione o revoca n. 760 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Deliberazione n. 715 del 14/11/2024
- Provvedimento · 14 nov 2024Prescrizioni del Garante n. 710 del 14/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →