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Provvedimento

Deliberazione n. 715 del 14/11/2024

Provvedimento del 14 novembre 2024

Garante Privacy715

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati per una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram e Telegram. Le misure ordinarie e urgenti erano state indirizzate a Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Italy S.r.l. e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione del materiale e per conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per finalità probatorie. Il provvedimento si limita alla ratifica delle determinazioni dirigenziali, senza irrogare sanzioni.

Ratifica delle misure urgenti contro Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Italy S.r.l. e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per prevenire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Italy S.r.l. e Telegram FZ-LLC, relativi a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda un caso riconducibile al c.d. revenge porn, con richiesta di intervento sulle piattaforme Instagram e Telegram per impedire la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Presupposti normativi e avvio dell’intervento

La base giuridica richiamata è l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 139/2021 conv. in l. 205/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chiunque abbia fondato motivo di ritenere che immagini, video, audio o altri documenti informatici sessualmente espliciti che lo riguardano, e che dovrebbero restare privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso.

Lo stesso art. 144-bis prevede un intervento molto rapido dell’Autorità, che deve decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. In questo quadro si colloca anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo successiva ratifica.

Determinazioni urgenti adottate il 6 novembre 2024

A seguito della segnalazione protocollata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, con determinazioni nn. 539 e 540 del 6 novembre 2024, ha disposto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle piattaforme Instagram e Telegram del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione, qualora acquisito in chiaro dalle piattaforme, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, dando tempestiva comunicazione all’Autorità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del medesimo 6 novembre 2024.

Esito del procedimento

Il Garante, preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una contestazione sanzionatoria né irroga una sanzione amministrativa, ma si limita a confermare le misure preventive e probatorie disposte per evitare la diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Oggetto della segnalazione e base normativa

Una persona interessata ha segnalato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La disciplina richiamata riguarda il c.d. revenge porn, cioè l’ipotetica diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 539 e 540 del 6 novembre 2024. È stato ordinato ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria dell’eventuale materiale acquisito

Alle stesse società è stata prescritta la conservazione, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme. La conservazione deve avvenire a soli fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 14 novembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente nei confronti di Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Italy S.r.l. e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

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