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Legge

L.R. Calabria 6/2017

Requisito di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche alla l.r. 29

Normativa regionaleL.R. Calabria 6/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina regionale dei servizi educativi per la prima infanzia in Calabria, stabilendo che l’accesso ai servizi pubblici, a finanziamento pubblico e anche privati richiede l’adempimento degli obblighi vaccinali del minore, salvo omissione o differimento per comprovati rischi per la salute. La Giunta regionale deve definire le modalità attuative entro un mese dall’entrata in vigore. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.

Requisiti di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia in Calabria

Requisiti di accesso ai servizi educativi per la prima infanzia

La legge regionale della Calabria interviene sulla disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia, integrando la l.r. 29 marzo 2013, n. 15 con una nuova disposizione sui requisiti di accesso. L’obiettivo è collegare l’accesso ai servizi alla tutela della salute del minore e della collettività.

Ambito di applicazione

La nuova disciplina riguarda:

  • i servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico;
  • i servizi educativi e ricreativi pubblici e privati, ai fini del requisito vaccinale.

Per i servizi pubblici e a finanziamento pubblico, l’accesso è aperto ai bambini e alle bambine senza distinzione di religione, etnia o gruppo sociale, inclusi i minori di nazionalità straniera e gli apolidi.

Requisito vaccinale per l’accesso

Per l’accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati è richiesto che il minore abbia assolto gli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente. La disposizione si fonda sull’esigenza di preservare la salute del minore e della collettività con cui entra in contatto.

L’obbligo non opera in modo assoluto: la vaccinazione può essere omessa o differita solo in presenza di accertati pericoli concreti per la salute del minore, collegati a specifiche condizioni cliniche.

Attuazione amministrativa

Entro un mese dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, deve definire con apposito provvedimento le forme concrete di attuazione della nuova disciplina.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è dichiarata priva di nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

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