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Legge

L.R. Basilicata 11/2014

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 28 OTTOBRE 2011, N. 21 – NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE

Normativa regionaleL.R. Basilicata 11/2014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Basilicata i requisiti strutturali, impiantistici, organizzativi e tecnologici per l’esercizio delle attività odontoiatriche, distinguendo tra studi professionali soggetti a semplice comunicazione e altre strutture soggette ad autorizzazione preventiva. Prevede procedure comunali e sanitarie, termini di adeguamento per le strutture già attive e abroga la normativa regionale previgente.

Autorizzazione e requisiti delle attività specialistiche odontoiatriche in Basilicata

Autorizzazione e requisiti delle attività odontoiatriche in Basilicata

La legge disciplina l’esercizio delle attività odontoiatriche nella Regione Basilicata, fissando requisiti minimi per strutture, impianti, organizzazione e dotazioni. La disciplina distingue gli studi professionali di odontoiatria, soggetti a semplice comunicazione di inizio attività, dalle altre strutture odontoiatriche, soggette ad autorizzazione preventiva.

Ambito di applicazione e classificazione delle strutture

La norma si applica alle strutture odontoiatriche operanti sul territorio regionale e mira a garantire uniformità di trattamento ed erogazione di prestazioni specialistiche. Sono qualificati come studi professionali di odontoiatria gli studi in cui il singolo professionista, anche in forma associata o societaria esclusivamente con altri specialisti della stessa disciplina, svolge solo attività odontoiatrica.

Restano invece assoggettate ad autorizzazione preventiva tutte le altre forme di esercizio dell’attività odontoiatrica, come centri, franchising e poliambulatori.

Procedure amministrative e competenze

Per gli studi professionali di odontoiatria, la comunicazione va presentata al Sindaco del Comune competente; il Comune la trasmette alle Aziende sanitarie per l’istruttoria e la verifica documentale, quindi il Sindaco o l’ufficio comunale competente provvede entro 60 giorni dal parere sanitario.

Per le strutture soggette ad autorizzazione preventiva si applica la procedura prevista dalla legge regionale 28/2000, con istruttoria sanitaria e provvedimento autorizzatorio secondo la disciplina generale regionale. La legge richiama inoltre il controllo e la vigilanza sulle strutture secondo la medesima normativa quadro.

Requisiti soggettivi e organizzativi

Per l’attività odontoiatrica svolta in ambito ambulatoriale e poliambulatoriale il responsabile sanitario deve essere un odontoiatra o un medico iscritto all’Albo degli Odontoiatri.

Non è consentita l’autorizzazione per strutture intestate a soggetti privi dei titoli abilitanti alla professione odontoiatrica, né a società in cui il direttore sanitario, o un suo delegato espressamente indicato, non risulti abilitato e iscritto all’Albo.

Le strutture devono tenere l’elenco del personale e gli odontoiatri o medici operanti devono esporre o indossare un idoneo cartellino identificativo o certificazione equivalente dell’Ordine professionale. È inoltre imposto il rispetto della normativa in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili.

Requisiti strutturali minimi

Gli studi e le strutture odontoiatriche devono adeguarsi ai requisiti strutturali della legge regionale 28/2000, integrati da quelli specifici previsti dalla legge. Sono richiesti, tra l’altro:

  • spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa, con superficie complessiva non inferiore a 12 mq;
  • locali o spazi per le prestazioni odontoiatriche adeguati sotto il profilo dimensionale, funzionale, aerativo e illuminotecnico;
  • almeno un servizio igienico per studi con una sola unità operativa e servizi distinti per utenza e personale negli studi con più unità operative;
  • spazi o armadi per materiale pulito, materiale sporco, pulizia, materiale d’uso e presidi medico-chirurgici;
  • spazio o locale per la linea di sterilizzazione sporco-pulito;
  • spazio o locale per raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali;
  • collocazione conforme della eventuale unità radiologica, sulla base di relazione dell’esperto qualificato;
  • superfici dei pavimenti idonee a lavaggio e disinfezione.

Requisiti impiantistici e tecnologici

Tutti i locali devono essere dotati di adeguata illuminazione e aerazione, impianto elettrico a norma, impianto idrico con acqua calda e fredda e impianto di aspirazione chirurgica ad alta velocità.

Per l’esercizio dell’attività odontoiatrica è inoltre richiesta una dotazione minima di attrezzature, strumenti e arredi, tra cui apparecchio radiologico endorale, collare o grembiule piombifero, strumentario per visite, materiale monouso, poltrona riunito con dotazioni operative essenziali, manipoli, punte e frese, strumentario chirurgico, contenitori per rifiuti speciali e taglienti, vasche di decontaminazione, protezioni di barriera, presidi di emergenza e autoclave di Classe B con imbustatrice/sigillatrice.

Divieti e limiti particolari

Ogni locale in cui si svolge attività odontoiatrica e il laboratorio odontotecnico devono avere ingressi separati, essere ubicati in unità immobiliari catastalmente distinte, non comunicanti e senza utenze in comune.

È vietato esercitare professionalmente l’attività odontoiatrica presso il domicilio del paziente, salvo il caso in cui sia documentata una grave infermità che ne limiti la deambulazione autonoma.

Gli studi professionali di odontoiatria non sono soggetti alla verifica di compatibilità da parte degli organismi regionali preposti. La previsione relativa all’adeguamento alla normativa sulle barriere architettoniche, introdotta nel 2023, è stata poi abrogata nello stesso anno.

Regime transitorio e adeguamenti

Le nuove disposizioni si applicano immediatamente alle nuove strutture e nei casi di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate.

Per le strutture già in esercizio, l’adeguamento ai requisiti strutturali deve essere completato entro sei anni e sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto legislativo 81/2008 e dalle altre norme applicabili, da autocertificare al momento della domanda.

Tutti gli studi odontoiatrici devono adeguarsi ai requisiti impiantistici, tecnologici e organizzativi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Presentazione delle istanze e disciplina provvisoria

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, le istanze per tutte le strutture odontoiatriche devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale, che le trasmette all’Azienda sanitaria competente per l’istruttoria e per il parere obbligatorio, nelle strutture soggette ad autorizzazione, o per la verifica della comunicazione negli studi professionali.

Le nuove strutture devono presentare l’istanza prima dell’avvio effettivo dell’attività; gli studi professionali possono operare immediatamente se rientrano nella relativa definizione. Copia dell’istanza va inviata anche all’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Per le strutture già in esercizio è consentita la prosecuzione dell’attività nelle more della verifica dei requisiti o del rilascio dell’autorizzazione.

Sanzioni e abrogazioni

Se l’istanza non viene presentata nei termini, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 15, comma 8, della legge regionale 28/2000.

La legge abroga la legge regionale 18/2001, l’articolo 13 della legge regionale 7/2003 e la legge regionale 21/2011, che costituivano la disciplina previgente.

Entrata in vigore e attualità

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. La disciplina conserva interesse applicativo per l’assetto autorizzatorio e per la qualificazione delle strutture odontoiatriche, ma le scadenze transitorie iniziali risultano ormai superate.

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