LEGGE 30 aprile 1999, n. 120
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina delle elezioni amministrative, dei requisiti per liste e candidati, dello scrutinio e dei compensi degli ორგანi elettorali; introduce la tessera elettorale e, più di recente, la sua possibile versione digitale. Alcune disposizioni risultano oggi superate o abrogate dal Testo unico degli enti locali e da norme successive.
Modifiche alla disciplina elettorale comunale, provinciale e degli organi elettorali
Modifiche alla disciplina elettorale amministrativa
Il provvedimento interviene in modo diffuso sulla normativa elettorale per comuni, province e altri procedimenti connessi. Riguarda premi di maggioranza, presentazione di liste e gruppi, autenticazione delle firme, calendarizzazione delle elezioni, formazione degli albi degli scrutatori, compensi degli organi elettorali e introduzione della tessera elettorale.
Premio di maggioranza e voto per il presidente della provincia
Per l’elezione del sindaco, quando il candidato è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste collegate può essere attribuito il 60% dei seggi del consiglio se:
- non abbia già raggiunto tale quota ai sensi della disciplina previgente;
- abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi;
- nessun’altra lista o gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Per l’elezione del presidente della provincia viene disciplinata la modalità di voto: l’elettore può votare solo il candidato presidente, oppure un candidato presidente e una lista collegata. Il voto si trasferisce al presidente e, quando espresso congiuntamente, anche al consigliere provinciale collegato.
Soglie di sottoscrizione per presentazione di gruppi e liste
La legge modifica i requisiti di sottoscrizione delle dichiarazioni di presentazione:
- per i gruppi di candidati alle elezioni provinciali, le firme richieste variano da 200 a 1.500, in relazione alla dimensione demografica della provincia;
- per le liste di candidati al consiglio comunale e le collegate candidature a sindaco, le firme richieste vanno da 25 a 1.500 elettori, secondo la popolazione del comune.
Sono quindi introdotte soglie progressive che riducono o aumentano il numero minimo e massimo di sottoscrittori in base alla popolazione dell’ente.
Liste e gruppi esclusi dall’assegnazione dei seggi
Le liste che al primo turno ottengono meno del 3% dei voti validi non partecipano all’assegnazione dei seggi, salvo che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia. La stessa regola è prevista per i gruppi di candidati, che restano esclusi se non raggiungono il 3% e non fanno parte di una coalizione che abbia superato la soglia.
Termine delle elezioni amministrative e disciplina transitoria
Vengono ridefiniti i tempi di svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:
- le elezioni ordinarie si tengono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;
- se il mandato scade nel primo semestre, il rinnovo avviene nello stesso periodo dell’anno di scadenza;
- se il mandato scade nel secondo semestre, il rinnovo avviene nello stesso periodo dell’anno successivo.
Per i rinnovi dovuti a cause diverse dalla scadenza naturale:
- si vota nello stesso periodo se la causa si verifica entro il 24 febbraio;
- altrimenti si vota nello stesso periodo dell’anno successivo.
Sono inoltre modificati alcuni termini procedurali relativi alla presentazione delle liste e alla convocazione elettorale.
Albo degli scrutatori
La legge istituisce in ogni comune un unico albo degli scrutatori di seggio, riservato agli elettori del comune che abbiano assolto gli obblighi scolastici. Viene disciplinato un procedimento annuale di iscrizione:
- il sindaco invita gli elettori a presentare domanda entro novembre;
- la commissione elettorale comunale verifica i requisiti e iscrive gli aventi diritto;
- sono esclusi coloro che non si siano presentati senza giustificato motivo quando chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore e coloro condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati elettorali.
L’albo è depositato per 15 giorni; i ricorsi contro iscrizioni o dinieghi si propongono alla commissione elettorale circondariale entro 10 giorni dal deposito. La commissione decide in via inappellabile.
Sorteggio e nomina degli scrutatori
Tra il 25° e il 20° giorno precedente la votazione, la commissione elettorale comunale procede in pubblica adunanza al sorteggio degli scrutatori e alla formazione di una graduatoria di riserva. Se gli iscritti all’albo non bastano, si ricorre a un ulteriore sorteggio tra gli elettori del comune.
La nomina deve essere notificata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 15° giorno precedente le elezioni; l’impedimento grave va comunicato entro 48 ore dalla notifica. In ogni caso la nomina è notificata non oltre il terzo giorno precedente il voto.
Autenticazioni delle firme
Viene ampliato il novero dei soggetti competenti ad autenticare sottoscrizioni in materia elettorale, includendo anche i consiglieri provinciali e comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. È inoltre estesa la competenza ai cancellieri e collaboratori delle corti d’appello.
Compensi e gettoni per gli organi elettorali
La legge adegua diversi compensi per i componenti degli organi elettorali:
- per la commissione elettorale circondariale è previsto un gettone di presenza di lire 60.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio;
- per numerosi consessi elettorali sono stabiliti onorari giornalieri di lire 80.000 per componenti e segretari, e di lire 120.000 per i presidenti, con eventuale trattamento di missione;
- gli importi sono soggetti a rivalutazione dal mese di aprile 2000 secondo la procedura prevista dalla legge n. 117 del 1985.
Gli oneri sono coperti mediante riduzione di un fondo speciale del bilancio statale, con decorrenza dal 1999.
Numero di scrutatori nei seggi all’estero
Per i seggi istituiti nei Paesi dell’Unione europea, il numero degli scrutatori è ridotto da cinque a tre.
Tessera elettorale
Viene istituita una tessera elettorale permanente, destinata a sostituire il certificato elettorale per tutte le consultazioni. I regolamenti attuativi devono essere emanati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge e devono definire:
- rilascio della tessera personale a ciascun elettore iscritto nelle liste;
- contenuti anagrafici e indicazione della sezione elettorale;
- aggiornamento delle variazioni;
- funzione di attestazione della partecipazione al voto;
- modalità di rilascio e rinnovo nel rispetto della riservatezza.
I regolamenti possono anche apportare modifiche alla normativa elettorale e prevedere, anche in via sperimentale, una tessera su supporto informatico.
Tessera elettorale digitale
La tessera elettorale può essere acquisita in modalità digitale sulla base dei dati integrati nell’ANPR. Un decreto ministeriale, da adottare entro 12 mesi, deve definire:
- caratteristiche tecniche della tessera digitale;
- eventuale confluenza nel portafoglio digitale italiano (IT-Wallet);
- modalità di utilizzo digitale o, in alternativa, della copia analogica esclusivamente presso il seggio di iscrizione.
L’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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