Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 591 del 06/08/2026

Provvedimento del 6 agosto 2026

Garante Privacy591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione non consensuale, tramite Telegram, di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il dirigente competente del Garante aveva adottato il 23 luglio 2026 un provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC. Il Garante ha ratificato tale provvedimento, confermando l’ingiunzione di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e l’obbligo di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforma digitale

Il provvedimento riguarda Telegram FZ-LLC e trae origine da una segnalazione individuale relativa al possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Quadro normativo e competenza del Garante

Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice in materia di protezione dei dati personali. In particolare, l’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, che abbia fondato motivo di ritenere che materiale audio, video, fotografico o informatico a contenuto sessualmente esplicito, destinato a rimanere privato, possa essere diffuso tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

La medesima disposizione prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.

Segnalazione e procedimento

La persona interessata ha presentato una segnalazione, protocollata presso l’Ufficio del Garante, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso la piattaforma indicata.

Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie prevista dalla disposizione, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 410 del 23 luglio 2026. La determinazione è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota dello stesso 23 luglio 2026.

Misure imposte alla piattaforma

Il provvedimento urgente ha imposto a Telegram FZ-LLC:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash ai fini dell’intervento preventivo;
  • la conservazione per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro;
  • la conservazione del materiale esclusivamente per finalità probatorie;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva all’Autorità delle misure adottate per la conservazione probatoria.

Ratifica del provvedimento urgente

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica del Garante.

Considerate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento n. 410/2026 adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Esito e sanzioni

Il provvedimento in esame ha natura di ratifica di misure urgenti preventive e probatorie. Nel testo non è indicata l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né sono riportati criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR.

Punti principali

Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero inviati, ceduti, pubblicati o diffusi sulla piattaforma indicata.

Intervento urgente del dirigente

Con determinazione n. 410 del 23 luglio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha ordinato a Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash.

Conservazione probatoria

Telegram è stata inoltre obbligata a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 23 luglio 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatocyberbullismo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.