Ordinanza ingiunzione o revoca n. 583 del 06/08/2026
Provvedimento del 6 agosto 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito di tre reclami, il Garante ha accertato che la società, dopo la cessazione dei rapporti di lavoro, aveva mantenuto per circa due anni o più gli account e-mail individualizzati di tre ex dipendenti e ne aveva esaminato le comunicazioni per raccogliere prove in controversie connesse a presunte condotte anticoncorrenziali. La disabilitazione delle credenziali non ha impedito la conservazione e l’accesso ai contenuti; le informative e le policy aziendali non descrivevano adeguatamente i trattamenti e contemplavano modalità di accesso non conformi. Il Garante ha dichiarato illeciti i trattamenti per violazione degli artt. 5, parr. 1, lett. a), c) ed e), 13 e 88 GDPR e dell’art. 114 del Codice, irrogando una sanzione di 225.000 euro. Non sono state disposte ulteriori misure correttive, poiché gli account erano stati rimossi; è stata ordinata la pubblicazione del provvedimento.
Michael Page International Italia s.r.l. sanzionata per avere conservato e consultato le caselle e-mail aziendali di tre ex dipendenti e per informative inadeguate.
Conservazione e consultazione delle e-mail di tre ex dipendenti
Il Garante ha esaminato tre reclami relativi alla gestione degli account aziendali di posta elettronica dopo la cessazione dei rapporti di lavoro. Il procedimento, inizialmente articolato nei confronti di Page Personnel Italia S.p.A. e Michael Page International Italia s.r.l., è stato riunito; dopo la fusione per incorporazione di Page Personnel, eseguita il 4 dicembre 2023, il provvedimento è stato adottato nei confronti della società incorporante.
Fatti e svolgimento dell’istruttoria
I reclami lamentavano che gli account individualizzati degli ex dipendenti fossero rimasti attivi e che la società avesse conservato e consultato la corrispondenza senza un’informativa idonea. I rapporti di lavoro erano cessati il 31 gennaio 2021, il 26 febbraio 2021 e il 30 settembre 2021. La società dichiarò di avere disabilitato gli account in prossimità della cessazione, impedendo agli ex dipendenti di accedervi, ma di averne ritardato la rimozione per svolgere indagini difensive. Gli account furono definitivamente rimossi il 25 settembre 2023.
La società collegò le verifiche a sospetti di sottrazione di informazioni riservate e segreti commerciali e di condotte anticoncorrenziali a vantaggio del nuovo datore di lavoro di alcuni ex dipendenti. Riferì di avere selezionato messaggi dei nove mesi anteriori alle dimissioni, relativi a indirizzi privati degli ex dipendenti o a indirizzi del nuovo datore di lavoro, anche mediante filtri e parole chiave. Dichiarò inoltre di avere inoltrato e-mail ai responsabili aziendali e di avere affidato a un consulente informatico un’indagine forense; il materiale estratto sarebbe stato conservato su due dischi USB cifrati e custoditi in una busta antieffrazione. La società utilizzò il materiale nei procedimenti giudiziari connessi alla vicenda.
Informative e policy aziendali
Il Garante ha ritenuto che la “Politica di privacy per dipendenti, lavoratori e collaboratori esterni” non descrivesse concretamente i trattamenti effettuati sulla posta elettronica né specificasse le categorie di dati trattati. Le finalità erano formulate in termini generici o esemplificativi; le basi giuridiche, compreso il legittimo interesse, non erano sufficientemente determinate. Anche le indicazioni sulla conservazione erano generiche e tautologiche, senza un periodo o criteri comprensibili e verificabili.
Il “Regolamento interno per il corretto uso dei sistemi informatici aziendali” non descriveva i trattamenti concretamente svolti e, nella versione consegnata ad alcuni reclamanti, poteva generare confusione sull’identità del titolare, poiché faceva riferimento a Michael Page quando i rapporti di lavoro erano intercorsi con Page Personnel. Inoltre, il regolamento contemplava la comunicazione delle password al superiore gerarchico e il suo accesso alla casella del dipendente in caso di assenza. Il Garante ha ritenuto tali modalità non conformi alle garanzie di riservatezza della corrispondenza.
Le versioni successive della policy e dell’informativa, incluse quelle del 26 luglio 2023, del 24 maggio 2024 e del giugno 2024, erano state redatte dopo l’avvio dei trattamenti e non erano state fornite ai reclamanti. Anche tali documenti non rendevano lecito l’accesso datoriale alle caselle individualizzate; inoltre, non descrivevano in modo chiaro il trattamento svolto mediante il sistema Data Loss Prevention e contenevano indicazioni generiche o riferite a controlli potenzialmente illeciti.
Violazioni dei principi di trasparenza, minimizzazione e conservazione
Il mantenimento e l’accesso agli account dopo la cessazione del rapporto, in assenza di un’informativa adeguata, hanno violato l’art. 13 GDPR e il principio di trasparenza e correttezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. Il Garante ha precisato che un’informativa deve essere completa e riferita a trattamenti leciti: la mera descrizione di un trattamento in un documento non ne rende lecite le modalità.
La conservazione degli account per finalità investigative, per periodi compresi tra circa due anni e oltre due anni e mezzo, ha violato i principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) ed e), GDPR. Il mantenimento non era funzionale alla continuità aziendale e non era accompagnato da un messaggio automatico di risposta che informasse i mittenti della cessazione e fornisse un recapito alternativo. La dichiarata applicazione di filtri e parole chiave non ha superato il rilievo: la società conservava le caselle e poteva accedere ai contenuti, senza avere fornito evidenza sufficiente dell’effettiva circoscrizione delle ricerche.
Controlli sulle comunicazioni e disciplina lavoristica
Il Garante ha accertato che la società aveva esaminato, dopo la cessazione del rapporto, messaggi scambiati durante il rapporto di lavoro, li aveva sottoposti a indagini e aveva utilizzato quanto estratto in giudizio. La condotta è stata ritenuta in contrasto con l’art. 114 del Codice, che richiama l’osservanza dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quale condizione di liceità del trattamento, e con l’art. 88 GDPR, relativo alle regole nazionali specifiche in materia di dati dei lavoratori.
Non è stata accolta la giustificazione basata sul legittimo interesse ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR. La conservazione preventiva dei contenuti e la possibilità di accedervi non erano circoscritte a esigenze concrete e definite di contenzioso, né risultavano accompagnate da garanzie idonee a impedire l’accesso del datore di lavoro alla corrispondenza. Sono stati ritenuti illeciti anche il regime dichiarato di conservazione decennale delle e-mail selezionabili per esigenze aziendali o di difesa e la possibilità di accedere alle caselle nei 30 giorni successivi alla cessazione, pur attraverso ricerche per parole chiave.
Quanto ai cosiddetti controlli difensivi, il Garante ha richiamato Cass. n. 25732 del 22 settembre 2021, Cass. n. 18168 del 26 giugno 2023 e Cass. n. 32283 dell’11 dicembre 2025. Ha osservato che, secondo tali pronunce, la legittimità richiede, tra l’altro, che i dati siano acquisiti dopo l’insorgere di un fondato sospetto di illecito extracontrattuale e che sia assicurato un corretto bilanciamento tra tutela aziendale e diritti del lavoratore. Nel caso concreto, la raccolta aveva proceduto a ritroso, conservando e rendendo accessibili comunicazioni anteriori al sospetto e alla cessazione.
Esito e misure correttive
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento effettuato da Michael Page International Italia s.r.l. per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), 13 e 88 GDPR e dell’art. 114 del Codice. Non ha disposto ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR, poiché la società aveva dichiarato di avere rimosso definitivamente gli account e gli effetti della condotta erano cessati.
Sanzione e criteri di quantificazione
Il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3, GDPR, considerando le violazioni come conseguenza di un’unica condotta composta da trattamenti collegati, e ha determinato la sanzione entro il limite previsto per la violazione più grave ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR. L’importo irrogato è di 225.000 euro.
Ai sensi dell’art. 83, par. 2, GDPR, sono stati considerati la natura e la durata della condotta, il coinvolgimento di tre account e la particolare delicatezza della corrispondenza; la colpa della società; la natura comune dei dati, pur riferiti a comunicazioni elettroniche; la cancellazione degli account; l’assenza di precedenti violazioni pertinenti; il grado ordinario di cooperazione; la circostanza che l’Autorità fosse stata informata tramite tre reclami e le condizioni economiche della società, valutate sulla base del bilancio 2025. Il Garante ha qualificato elevato il livello di gravità, richiamando anche le Linee guida EDPB 4/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del GDPR, adottate il 24 maggio 2023, punto 60, e i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività dell’art. 83, par. 1, GDPR.
La società è stata ingiunta a pagare 225.000 euro entro 30 giorni dalla notificazione, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice. È salva la facoltà di definire la controversia pagando la metà della sanzione entro il termine previsto dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento e dell’ordinanza ingiunzione sul sito del Garante. L’opposizione può essere proposta al tribunale ordinario competente entro 30 giorni dalla comunicazione, elevati a 60 giorni per chi risiede all’estero.
Punti principali
Vicenda e durata della conservazione
I tre account furono disabilitati al termine dei rapporti di lavoro, ma conservati e consultati fino al 25 settembre 2023. Il Garante ha rilevato periodi di mantenimento successivi alla cessazione superiori a due anni e, per due account, superiori a due anni e mezzo.
Finalità investigativa e accesso alle e-mail
La società ha giustificato la conservazione e le indagini con la necessità di raccogliere prove su presunte sottrazioni di informazioni e condotte anticoncorrenziali, anche per procedimenti giudiziari. Ha riferito di avere analizzato messaggi dei nove mesi anteriori alle dimissioni, utilizzando filtri e parole chiave, e di avere estratto materiale con il supporto di un consulente informatico.
Informative e policy non idonee
Le informative non individuavano con sufficiente specificità trattamenti, categorie di dati, basi giuridiche e tempi o criteri di conservazione. Le policy prevedevano, tra l’altro, la comunicazione delle password al superiore gerarchico e l’accesso di quest’ultimo alla casella: modalità incompatibili con le garanzie di riservatezza della corrispondenza.
Controlli sui lavoratori e violazioni
Il Garante ha ritenuto che l’accesso alle comunicazioni, la loro conservazione in vista di un possibile esame e l’analisi delle e-mail relative al periodo lavorativo violassero trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione, nonché la disciplina lavoristica richiamata dall’art. 114 del Codice e dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Il legittimo interesse e la qualificazione come controlli difensivi non hanno superato i rilievi.
Esito, sanzione e pubblicazione
È stata irrogata una sanzione amministrativa di 225.000 euro, determinata applicando l’art. 83, parr. 1, 2 e 3, GDPR. Il pagamento è ingiunto entro 30 giorni dalla notificazione, salvo definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice con pagamento della metà nei termini di legge. Il provvedimento e l’ordinanza ingiunzione sono pubblicati sul sito del Garante.
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